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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 312. Ripartizione dell'attivo 1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 221.
2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, il commissario puo' distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'.
3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni gia' avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 225.
4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'articolo 227.
2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, il commissario puo' distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'.
3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni gia' avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 225.
4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'articolo 227.
Commentari • 25
- 1. In Che Ordine Vengono Pagati I Creditori Nella Liquidazione Coatta Amministrativa?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 18 ottobre 2026 · 3.9785004
[…] Nella liquidazione coatta amministrativa le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito per la liquidazione giudiziale: l'art. 312 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) rinvia infatti integralmente all'art. 221 CCII. […]
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Giurisprudenza • 38
- 1. Trib. Roma, sentenza 19/04/2025, n. 6026Provvedimento: 1 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa DR SI, all'esito dell'udienza tenutasi, ex art. 127-ter c.p.c., in data 18 aprile 2025, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57462 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione a sanzione amministrativa”, e vertente tra Parte_1 , elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale degli Avv. Alessandro Dagnino e Ambrogio Panzarella, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura su foglio separato allegato alla …Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- art. 6 d.lgs. n. 150/2011·
- antiriciclaggio·
- d.lgs. n. 231/2007·
- giurisdizione civile·
- violazione obblighi antiriciclaggio·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- adeguata verifica della clientela·
- segnalazione operazioni sospette·
- art. 22 L. n. 689/1981