TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/03/2026, n. 4926
TAR
Ordinanza cautelare 19 febbraio 2025
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Sentenza 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 222, comma 10, d. lgs. n. 36/2023, degli artt. 8, 17 e 22, dell’Anac 20.6.2023, n. 272. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità. Violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento. Illegittimità dell’art. 22, comma 9, dell’Anac 20.6.2023, n. 272 per violazione dell’art. 222, comma 10, d. lgs. n. 36/2023, nonché per violazione dei principi di legalità, ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento.

    La previsione di annotazione anche dopo il decorso del periodo interdittivo è legittima per consentire alle stazioni appaltanti di verificare il rispetto del divieto di contrarre, anche ex post. Il comma 9 dell’art. 22 non è in contrasto con il comma 7, essendo una disposizione di chiusura volta a garantire l’evidenza del periodo interdittivo trascorso. La durata triennale è ragionevole e conforme alla normativa europea.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 222, comma 10, d. lgs. n. 36/2023, degli artt. 8, 17 e 22, dell’Anac 20.6.2023, n. 272. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità. Violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento. Illegittimità dell’art. 22, comma 9, dell’Anac 20.6.2023, n. 272 per violazione dell’art. 222, comma 10, d. lgs. n. 36/2023, nonché per violazione dei principi di legalità, ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento.

    La previsione di annotazione anche dopo il decorso del periodo interdittivo è legittima per consentire alle stazioni appaltanti di verificare il rispetto del divieto di contrarre, anche ex post. Il comma 9 dell’art. 22 non è in contrasto con il comma 7, essendo una disposizione di chiusura volta a garantire l’evidenza del periodo interdittivo trascorso. La durata triennale è ragionevole e conforme alla normativa europea.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’art. 22, comma 9, dell’Anac 20.6.2023, n. 272 per violazione dell’art. 222, comma 10, d. lgs. n. 36/2023, nonché per violazione dei principi di legalità, ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento.

    La previsione di annotazione anche dopo il decorso del periodo interdittivo è legittima per consentire alle stazioni appaltanti di verificare il rispetto del divieto di contrarre, anche ex post. Il comma 9 dell’art. 22 non è in contrasto con il comma 7, essendo una disposizione di chiusura volta a garantire l’evidenza del periodo interdittivo trascorso. La durata triennale è ragionevole e conforme alla normativa europea.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/03/2026, n. 4926
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4926
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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