Ordinanza cautelare 19 febbraio 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/03/2026, n. 4926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4926 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04926/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01645/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2025, proposto da
I.I.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Zicaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (Ats Insubria), non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- delle note ANAC prot. n. 109473 del 23.9.2024 e prot. n. 137951 del 25.11.2024, ancorché sconosciute, e della correlata annotazione, inserita in data 6.12.2024, di acquisizione dei seguenti provvedimenti: << La Regione Lombardia - Direzione Sanitaria Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria – Varese – con note prot. ANAC n. 109473 del 23/09/2024ANAC e prot. n. 137951 del 25/11/2024 ha comunicato l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 D.lgs. 81/2008 e s.m.i., emesso in data 21/09/2024 e del provvedimento di revoca emesso in data 11/11/2024 a carico dell’Operatore Economico I.I.C. S.R.L. C.F.: 03231980784 […] La presente annotazione è stata inserita nel Casellario informatico ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs.31 marzo 2023, n. 36 e rileva come causa di esclusione non automatica ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera a) del codice dei contratti pubblici per il periodo di TRE ANNI decorrenti dal giorno 21/09/2024. Ai fini delle valutazioni di competenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a verificare l’adozione di misure di self cleaning accedendo al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico >>, conosciute dalla ricorrente in data 30.12.2024, mediante accesso al “Livello di accesso riservato di sola consultazione” del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché degli eventuali, ancorché sconosciuti, provvedimenti con i quali è stata disposta l’annotazione;
- della nota ANAC prot. n. 155681 del 31.12.2024, ancorché sconosciuta, e della correlata annotazione, inserita in data 31.12.2024, di acquisizione della nota prot. n. 19954 del 31.12.2024 e del correlato << provvedimento interdittivo n. 1956 del 31/12/2024emesso nei confronti dell’Operatore economico I.I.C. S.R.L. c.f.: 03231980784, così come definito dal codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215). Il suddetto provvedimento interdittivo deve ritenersi efficace nel periodo compreso tra la data del verbale di sospensione il 21/09/2024 e la data della revoca il 15/11/2024. La presente annotazione iscritta ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché ai sensi dell’art 17 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 272 del 20 giugno 2023. Pertanto, la sua permanenza nel Casellario informatico è pari a tre anni a decorrere dalla data del verbale di sospensione che, nel caso in questione è il giorno 21/09/2024 >>, conosciute dalla ricorrente in data 29.1.2025, mediante accesso al “Livello di accesso riservato di sola consultazione” Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché degli eventuali, ancorché sconosciuti, provvedimenti con i quali è stata disposta l’annotazione;
- ove occorrer possa, dell’art. 22, comma 9, della Del. ANAC 20.6.2023, n. 272;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e coordinato, anteriore e conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa NA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente - I.I.C. s.r.l. – ha impugnato le note ANAC prot. n. 109473 del 23.9.2024 e prot. n. 137951 del 25 novembre 2024 e la correlata annotazione, inserita in data 6 dicembre 2024, recante: “ La Regione Lombardia - Direzione Sanitaria Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria – Varese – con note prot. ANAC n. 109473 del 23/09/2024ANAC e prot. n. 137951 del 25/11/2024 ha comunicato l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 D.lgs. 81/2008 e s.m.i., emesso in data 21/09/2024 e del provvedimento di revoca emesso in data 11/11/2024 a carico dell’Operatore Economico I.I.C. S.R.L. C.F.: 03231980784 […] La presente annotazione è stata inserita nel Casellario informatico ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs.31 marzo 2023, n. 36 e rileva come causa di esclusione non automatica ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera a) del codice dei contratti pubblici per il periodo di TRE ANNI decorrenti dal giorno 21/09/2024. Ai fini delle valutazioni di competenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a verificare l’adozione di misure di self cleaning accedendo al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico .” nonché la nota ANAC prot. n. 155681 del 31.12.2024, e l’annotazione inserita il 31 dicembre 2024 recante : “ provvedimento interdittivo n. 1956 del 31/12/2024 emesso nei confronti dell’Operatore economico I.I.C. S.R.L. c.f.: 03231980784, così come definito dal codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215). Il suddetto provvedimento interdittivo deve ritenersi efficace nel periodo compreso tra la data del verbale di sospensione il 21/09/2024 e la data della revoca il 15/11/2024. La presente annotazione iscritta ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché ai sensi dell’art 17 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 272 del 20 giugno 2023. Pertanto, la sua permanenza nel Casellario informatico è pari a tre anni a decorrere dalla data del verbale di sospensione che, nel caso in questione è il giorno 21/09/2024 .”.
1.1. Nel ricostruire i fatti che hanno portato all’adozione dei provvedimenti impugnati, ha riferito che l’ATS Insubria - Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria S.C. prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro S.S. PSAL Sede Territoriale di Como Nord ha eseguito un sopralluogo e ha adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei suoi confronti, avendo riscontrato “ gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I al D.lgs. n.81/2008 come modificato dal D.L. 146/2021 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215. In particolare: lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi ”. Il provvedimento in questione indicava i rimedi che la ricorrente avrebbe dovuto implementare per far cessare le violazioni riscontrate, che sono stati attuati, con conseguente revoca della sospensione. In aggiunta a quanto richiesto, la ricorrente ha anche adottato misure di self cleaning volte ad evitare il ripetersi di tali violazioni (modello 23 con protocollo specifico “IGS-07.01 LAVORAZIONI IN PRESENZA DI LINEE ELETTRICHE ATTIVE”). In seguito a tali iniziative l’ATS ha trasmesso alla Procura della Repubblica la comunicazione di estinzione del reato.
Nonostante la positiva risoluzione di tale procedimento, la ricorrente ha riscontrato, tramite la consultazione del Casellario informatico delle imprese, l’intervenuta annotazione da parte dell’Anac dei provvedimenti di sospensione e revoca (della sospensione) con la seguente precisazione “ La presente annotazione è stata inserita nel Casellario informatico ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs.31 marzo 2023, n. 36 e rileva come causa di esclusione non automatica ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera a) del codice dei contratti pubblici per il periodo di TRE ANNI decorrenti dal giorno 21/09/2024. Ai fini delle valutazioni di competenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a verificare l’adozione di misure di self cleaning accedendo al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico ”. L’annotazione non le era mai stata comunicata.
Nell’ambito della stessa vicenda anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto, con nota prot. n. 19954 del 31 dicembre 2024, ha adottato il provvedimento ai sensi dell’art. 14, co. 1, d. lgs. n. 81/2008. Il suddetto provvedimento è stato annotato dall’Anac, con la precisazione che la sua permanenza sarebbe stata, anche in questo caso, pari a tre anni a decorrere dalla data del verbale di sospensione. Anche in questo caso la ricorrente non ha ricevuto comunicazione di tale annotazione, venendolo a scoprire solo in seguito alla consultazione del Casellario informatico delle Imprese.
La ricorrente ha domandato all’Anac e al Ministero di riesaminare la loro decisione, non ricevendo alcun riscontro alla propria richiesta dalla prima e un diniego dal secondo.
1.2. Pertanto ha impugnato i suddetti provvedimenti, contestando la durata dell’annotazione – pari a tre anni -, affidando il ricorso ai seguenti motivi:
“ 1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 222, comma 10, d. lgs. n. 36/2023, degli artt. 8, 17 e 22, dell’Anac 20.6.2023, n. 272. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità. Violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento. Illegittimità dell’art. 22, comma 9, dell’Anac 20.6.2023, n. 272 per violazione dell’art. 222, comma 10, d. lgs. n. 36/2023, nonché per violazione dei principi di legalità, ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento .”, contestando la decisione dell’Anac di stabilire la durata triennale delle annotazioni di entrambi i provvedimenti, in violazione dell’art. 22 del Regolamento che non prevede “ per le annotazioni di cui agli art. 8, comma 2, lett. b) e 17 del medesimo regolamento siffatta durata temporale ” (cfr. pag. 11 del ricorso), sostenendo che l’Anac avrebbe dovuto, al termine del periodo interdittivo “ far confluire la prefata annotazione dal «Livello di accesso riservato di sola consultazione» al «Livello di accesso riservato all’ANAC del Casellario informatico» ” (sempre pag. 11 del ricorso). Ha sostenuto, inoltre, che l’art. 22, co. 9, del Regolamento sarebbe in contraddizione con il precedente comma 7 dello stesso articolo.
Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso, previa sospensione dei provvedimenti impugnati.
1.3. L’amministrazione si è costituita e ha depositato memoria difensiva il 14 febbraio 2025, insistendo per la correttezza del suo operato, domandando il rigetto del ricorso e della richiesta cautelare. Quanto all’annotazione del provvedimento interdittivo ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008, ha rappresentato che è seguita alla valutazione dell’utilità della notizia, mentre, per quanto attiene il provvedimento interdittivo adottato dal Ministero delle Infrastrutture, ha chiarito che l’annotazione è stata inserita ai sensi dell’art. 17 della Delibera ANAC 272/2023. Ha poi precisato come non sussista alcuna contraddizione tra il comma 9 e il comma 7 dell’art. 22 del la Delibera 272/2023 posto che “ il comma 7 prevede un meccanismo di trasferimento automatico delle annotazioni con efficacia interdittiva dal «Livello di accesso riservato di sola consultazione» al «Livello di accesso riservato all’ANAC del Casellario informatico» al termine del periodo interdittivo. (…) La norma contenuta al comma 9, (…), prevede che nel «Livello di accesso riservato di sola consultazione» venga data, comunque, evidenza del periodo interdittivo già comminato e trascorso, al fine di garantire l’efficacia dell’annotazione allo spirare del periodo interdittivo medesimo .”. Lo scopo dell’annotazione è consentire alle stazioni appaltanti di verificare se sia stato rispettato il divieto a contrarre nel corso del periodo di interdizione e la durata triennale è fissata per consentire la conoscibilità della notizia per un lasso di tempo sufficiente per la valutazione dell’affidabilità dell’impresa.
1.4. Il collegio, con ordinanza cautelare 19 febbraio 2025, n. 1081 ha accolto la richiesta cautelare e sospeso i provvedimenti impugnati.
1.5. Depositate dalle parti le memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 10 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Al più compiuto esame che connota la presente fase di trattazione di merito, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. Occorre premettere che oggetto del presente contenzioso sono due annotazioni disposte dall’Anac nella sua competenza di tenuta e gestione del Casellario Informatico delle Imprese.
3.1. La prima annotazione riguarda il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 81/2008, emesso il 29 settembre 2024, di sospensione dell’attività imprenditoriale, con annotazione anche della sua revoca, intervenuta in data 11 novembre 2024, per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Tale notizia è stata annotata ai sensi dell’art. 222, co. 10, d.lg.s n. 36/2023 nella sezione riservata alle annotazioni sugli operatori economici «Livello di accesso riservato di sola consultazione».
3.2. La seconda annotazione, invece, è relativa al correlato provvedimento adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 81/2008, il 31 dicembre 2024 (dopo la revoca della sospensione del 15 novembre 2024) ed è stata disposta in applicazione dell’art. 17 del Regolamento per la gestione del Casellario informatico delle Imprese.
4. Ai sensi dell’art. 222, co. 10, d.lgs. n. 36/23 “ È istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel casellario sono annotate, secondo le modalità individuate dall'ANAC, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 94. L'ANAC, nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel casellario l'ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettere e) e f) .”.
4.1. Per dare attuazione a tale disposizione l’Anac ha adottato la Delibera n. 273/2023 che all’art. 1 stabilisce che “ Il Casellario informatico è articolato in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità: a) Livello di libera consultazione (Casellario delle imprese\Ricerca attestazioni e Casellario delle imprese\Elenco SOA autorizzate); b) Livello di accesso riservato di sola consultazione (Casellario delle imprese\Consultazione Annotazioni Riservate); c) Livello di accesso riservato all’ANAC (Casellario delle imprese\Inserimento integrazione e oscuramento Annotazioni Riservate) .”
Il livello di accesso riservato di sola consultazione contiene, tra le varie informazioni “ b) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dall’art. 13, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge n. 215 il 17 dicembre 2021; c) le ulteriori misure interdittive che impediscono la partecipazione alle gare e la stipula dei contratti o subcontratti ;” (cfr. art. 8 della Delibera n. 272/23).
L’art. 17 della Delibera in questione stabilisce che “ Il dirigente iscrive nel Casellario informatico le comunicazioni trasmesse dai soggetti competenti per legge relative alle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, lett. c), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altre sanzioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dall’art. 13, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 convertito in legge n. 215 il 17 dicembre 2021 .”
Lo stesso art. 14, co. 2, d.lgs. n. 81/2008, infatti, prevede “ Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo .”.
Dalla disposizione in parola si ricava, quindi, che il provvedimento di sospensione è comunicato dall’autorità emittente all’Anac e al Ministero delle Infrastrutture per le aeree di rispettiva competenza, consistenti, per quanto riguarda l’Anac, nella gestione delle informazioni da pubblicare sul Casellario informatico delle Imprese e, per quanto riguarda il Ministero, nell’adozione del provvedimento interdittivo vero e proprio.
Quanto alla durata dell’iscrizione dell’annotazione, l’art. 22 della Delibera precisa che “ Le annotazioni che hanno efficacia interdittiva e che sono inserite nel «Livello di accesso riservato di sola consultazione» confluiscono al termine del periodo interdittivo, con procedura automatizzata, nel «Livello di accesso riservato all’ANAC del Casellario informatico». 8. Il dirigente, su istanza motivata dell’operatore economico annotato nel «Livello di libera consultazione» e nel «Livello di accesso riservato di sola consultazione» del Casellario informatico, seguendo l’ordine cronologico di acquisizione delle istanze, può disporre il trasferimento dell’annotazione nel Livello di accesso riservato all’ANAC del Casellario informatico prima del decorso del termine interdittivo, qualora sia intervenuto un provvedimento di annullamento o di revoca della segnalazione o del provvedimento dell’Autorità ovvero a seguito della stipula di atti transattivi in caso di risoluzioni contrattuali. 9. Nel «Livello di accesso riservato di sola consultazione» viene comunque data evidenza del periodo interdittivo già comminato e trascorso al fine di garantire l’efficacia dell’annotazione allo spirare del periodo interdittivo medesimo, per le verifiche effettuate ex post dalle stazioni appaltanti o dall’ ente concedente in corso di gara .”.
4.2. Dalla disamina della disciplina in esame si ricava, quindi, che la prima annotazione è stata disposta dall’Autorità, quale notizia utile, ai sensi dell’art. 222, co. 10, d.lgs. n. 36/23 nel momento in cui è stata applicata la sospensione dell’attività imprenditoriale della ricorrente; sotto questo profilo è la stessa norma (art. 14, co. 2, d.lgs. n. 51/2008) ad imporre la comunicazione all’Anac per le determinazioni di competenza.
4.3. Per quanto riguarda l’annotazione del provvedimento interdittivo vero e proprio, trattasi di atto dovuto, espressamente previsto dall’art. 17 della Delibera n. 272/2023. In questo caso, infatti, la ratio dell’iscrizione è quella di rendere conoscibile tale informazione alle stazioni appaltanti, altrimenti non messe nelle condizioni di verificare la sussistenza di ragioni ostative alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione.
4.4. Riassumendo, dalle norme in questione si ricava quanto segue:
- l’annotazione che riguarda il provvedimento interdittivo vero e proprio opera limitatamente all’arco temporale in cui l’interdizione è efficace e costituisce, per tale periodo, motivo ostativo alla stipula dei contratti con la pubblica amministrazione; una volta decorso tale termine, ne viene comunque data evidenza nel «Livello di accesso riservato di sola consultazione» per consentire alle stazioni appaltanti le verifiche - anche ex post - necessarie all’applicazione di tale provvedimento;
- l’annotazione che riguarda la notizia – ritenuta utile - dell’intervenuta applicazione di un provvedimento interdittivo, è prevista per consentire le valutazioni ai sensi dell’art. 95, d.lgs. n. 36/23, come causa di esclusione non automatica degli operatori economici, e non ha effetti immediatamente escludenti.
5. Muovendo da tali considerazioni preliminari occorre, a questo punto, passare in rassegna i vizi dedotti che sono volti a contestare l’automatica annotazione nel «Livello di accesso riservato di sola consultazione» “ del periodo interdittivo già comminato e trascorso al fine di garantire l’efficacia dell’annotazione allo spirare del periodo interdittivo medesimo, per le verifiche effettuate ex post dalle stazioni appaltanti o dall’ ente concedente in corso di gara .”.
5.1. La previsione è immune dai vizi dedotti, laddove si osservi che è preordinata a consentire alle stazioni appaltanti di verificare, ai fini del rispetto del divieto e anche in un momento successivo all’efficacia del provvedimento interdittivo, che l’interdizione vi sia stata e in quale lasso temporale. Diversamente, non si porrebbero le amministrazioni in condizione di eseguire le opportune verifiche, venendo, così, meno lo scopo stesso del Casellario informatico, destinato a costituire una banca dati interattiva e liberamente consultabile in cui acquisire tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell’affidabilità degli operatori economici con cui l’amministrazione si propone di stipulare rapporti contrattuali.
Sotto questo profilo, infatti, si deve osservare che i periodi interdittivi, soprattutto se particolarmente brevi, qualora non debitamente annotati, non potrebbero essere adeguatamente comunicati alle stazioni appaltanti per la verifica della sussistenza di una causa di esclusione.
Va precisato, infatti, che l’effetto interdittivo di un’iscrizione dell’Anac riguarda tutte le gare cui l’operatore economico partecipa al tempo dell’interdizione. Potrebbe, quindi, verificarsi il caso di una stazione appaltante che verifichi la sussistenza dei requisiti generali degli operatori economici offerenti in un momento successivo rispetto al periodo di interdizione e si trovi, quindi, nella condizione di dover escludere dalla gara l’operatore economico interdetto, nonostante al momento della verifica il periodo di interdizione sia già spirato (in questi termini si veda anche Tar Lazio, sez. VII, 7 gennaio 2020 n. 63 “ L'iscrizione nel casellario informatico è efficace, perché dà luogo a effetti escludenti, solo per il periodo corrispondente alla durata della sanzione interdittiva inflitta dall'Anac, pur se tali effetti possono essere fatti valere anche dopo, ‘ora per allora’, quando la verifica da parte delle Stazioni appaltanti è eseguita dopo lo spirare del termine di interdizione ma relativamente a gare rientranti in tale periodo ” in senso conforme anche Tar Napoli, sez. VIII, 7 ottobre 2022 n. 6203).
Accogliendo la prospettazione di parte ricorrente, si giungerebbe al risultato paradossale di non consentire alla stazione appaltante di verificare, dopo la scadenza del termine di interdizione, se un operatore economico abbia proposto una domanda di partecipazione a una procedura di gara durante il periodo di interdizione e, quindi, se esso debba essere escluso o meno dalla gara.
5.2. Il citato comma 9 della disposizione citata, per altro verso, non si pone in contrasto con il precedente comma 7, come sostenuto in tesi dalla parte ricorrente.
Il comma 9, infatti, costituisce all’evidenza una disposizione di chiusura (come si ricava dall’utilizzo della locuzione “comunque”), volta ad evidenziare proprio che, in ogni caso, allo scopo di rendere complete le informazioni contenute nel Casellario, del periodo di interdizione deve “comunque” darsi evidenza.
6. Parte ricorrente denuncia, inoltre, nella propria memoria conclusiva, non notificata alla parte resistente e quindi inammissibile nella parte in cui solleva ulteriori vizi non articolati con il ricorso introduttivo, la violazione del contraddittorio nella decisione di procedere all’annotazione, citando in proposito alcune decisioni di questa sezione che hanno accertato l’illegittimità della Delibera n. 272/23, nella parte in cui non ha previsto l’instaurazione di un contraddittorio con l’operatore economico nella decisione di procedere all’annotazione.
6.1. In proposito si osserva che le conseguenze pregiudizievoli di cui la parte ricorrente si duole sono previste già dalla norma in base alla quale la sospensione è stata disposta (cfr. art. 14, co. 2, d.lgs. n. 81/08 già citato) che, imponendo la trasmissione del provvedimento all’Anac “ per le determinazioni di competenza ”, nel combinato disposto con le norme contenute nell’art. 222, co. 10, d.lgs. n. 36/2023 e la Delibera n. 272/2023, di fatto già prevede che di tale informazione sia data evidenza.
In altri termini, se la trasmissione è effettuata all’Anac perché eserciti le sue competenze ed Anac, ai sensi dell’art. 222, co. 10, d.lgs. n. 36/23 è competente ad annotare “ le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 94 ” e ad individuare “ le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 94 ” è evidente che la finalità della trasmissione è proprio quella di procedere all’annotazione.
È appena il caso di osservare, infine, che l’art. 94 d.lgs. n. 36/23 riporta tra le cause di esclusione automatica anche dell’operatore economico “ destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ;”.
Sotto questo profilo la Delibera n. 273/2023 non fa altro che dare attuazione alle norme contenute nella fonte primaria, limitandosi ad individuarne le modalità operative nell’ambito del funzionamento del Casellario informatico delle Imprese, con individuazione dei modi e della collocazione dell’annotazione.
6.2. A questo punto occorre stabilire, quindi, se le modalità operative individuate dall’Anac nella Delibera n. 273/2023 riconoscano o meno all’operatore economico adeguate garanzie procedimentali.
6.2.1. A tal proposito al collegio preme sottolineare che le decisioni citate dalla parte ricorrente a sostegno della sua tesi riguardano la diversa ipotesi dell’annotazione di una risoluzione contrattuale e, quindi, un provvedimento che incide sullo svolgimento e sull’andamento fisiologico di un rapporto già concluso, con diverse prospettazioni delle parti riguardanti la vicenda che ha condotto allo scioglimento del vincolo.
Nel caso della risoluzione contrattuale, infatti, la segnalazione viene trasmessa da un’amministrazione che riveste il ruolo di controparte in un rapporto contrattuale e che contesta l’altrui inadempimento, in una situazione di conflittualità per cui il rapporto non è giunto alla sua fisiologica conclusione (con l’adempimento delle rispettive obbligazioni).
Nel caso di specie, invece, si verte nella diversa ipotesi in cui, in ragione di violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’autorità competente alla vigilanza impone la sospensione dell’attività di impresa, da cui consegue anche l’interdizione e il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.
6.2.2. È di tutta evidenza, quindi, il diverso ruolo che riveste l’amministrazione nei due procedimenti, che si riverbera anche sull’intensità del diritto al contraddittorio che viene esercitato dall’operatore economico nel loro ambito.
La necessaria instaurazione del contraddittorio dinanzi ad Anac nel caso di segnalazione avente ad oggetto una risoluzione contrattuale, infatti, risponde ad una duplice necessità: i) consentire all’operatore economico di rappresentare se la risoluzione contrattuale sia “manifestamente infondata”; ii) consentire ad entrambe le parti di precisare le rispettive posizioni riguardo alle vicende che hanno impedito la prosecuzione del rapporto, al fine di darne compiuta evidenza nel testo dell’annotazione medesima.
Nel caso dell’applicazione di una sanzione, il procedimento sanzionatorio garantisce che la parte eserciti il contraddittorio a tutela del proprio diritto di difesa dinanzi all’amministrazione che, in questo caso, non costituisce anche la controparte di un rapporto di tipo paritetico.
Va anche sottolineato che nel procedimento sanzionatorio il disvalore della condotta è stato ritenuto a monte sia dal legislatore, sia dall’autorità amministrativa che ha ritenuto il fatto accertato come integrante la fattispecie, cui consegue l’applicazione in concreto della sanzione.
In altri termini, il fatto che la condotta dell’operatore sia stata reputata dal legislatore prima e dall’amministrazione poi meritevole dell’applicazione di una sanzione di tale gravità conduce a ritenere che di quella stessa condotta si possa ragionevolmente tenere conto anche per valutare se quello stesso operatore sia affidabile o meno, senza che per questo sia previsto alcun automatismo espulsivo.
6.2.3. In tale contesto l’esercizio del diritto al contraddittorio dinanzi all’Anac, quindi, non potrebbe avere ad oggetto aspetti involgenti il fatto dell’intervenuta applicazione della sanzione, né tantomeno la sussistenza dei presupposti applicativi della stessa, ma unicamente la circostanza che la notizia presenti carattere di utilità, non essendo necessario, in questo caso, procedere al vaglio delle opposte tesi di due parti contrapposte di un rapporto paritetico, come, invece, avviene nel caso della risoluzione contrattuale.
Sotto questo profilo, deve rilevarsi che, seppure non si può escludere, in astratto, che l’istaurazione del contraddittorio dinanzi all’Anac possa veicolare elementi di valutazione utili ai fini della decisione di procedere o meno all’annotazione, nel caso di specie la parte ricorrente non ha dedotto che le violazioni non fossero state effettivamente accertate, né che fossero ingiuste, né di averle contestate, ma soprattutto, per quel che qui rileva, non ha sottoposto a questo collegio alcun argomento in base al quale la notizia in questione non dovrebbe essere connotata da “utilità”.
Invero, l’unica argomentazione effettivamente articolata attiene alla ritenuta sproporzione della durata triennale dell’annotazione, che non sarebbe espressamente prevista da alcuna disposizione, neppure della Delibera n. 272/23, e che sarebbe eccessivamente estesa.
7. A questo punto occorre passare al vaglio delle ulteriori ragioni poste a sostegno del ricorso con cui si contesta, in sostanza, che l’annotazione sia stata eseguita onde consentire alle potenziali amministrazioni aggiudicatrici di tenerne conto anche ai sensi dell’art. 95, d.lgs. n. 36/2023, successivamente al decorso del periodo interdittivo vero e proprio.
7.1. A tal riguardo, ritiene il collegio che si debba rimeditare l’originaria decisione presa in fase cautelare, in cui si è richiamato il principio contenuto nella pronuncia del Consiglio di Stato 29 gennaio 2024, n. 881.
7.1.1. All’esame proprio della presente fase di merito, infatti, si ritiene che il principio espresso in tale pronuncia non sia applicabile al caso di specie, in quanto relativo ad una diversa fattispecie contenuta nel previgente d.lgs. n. 50/2016 (art. 38, co. 1 ter, relativo all’ipotesi di “ falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto ”). In tal caso, infatti, era la stessa legge a prevedere un termine massimo di efficacia di tali iscrizioni che non poteva superare l’anno. La stessa pronuncia, argomenta, nel senso che “ La norma di cui all’art. 38, comma 1-ter del d.lgs. n. 163 del 2006 ha evidentemente carattere speciale, riferendosi non a qualsiasi violazione contrattuale o di legge commessa nell’esecuzione di un precedente appalto, bensì alle sole ipotesi di «presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione», peraltro ove rese «con dolo o colpa grave» ”, concludendo che “ Deve quindi concludersi, per ragioni di sistematicità logica, che la previsione di chiusura (dunque, di carattere generale e sussidiario) di cui alla richiamata lettera ss) possa trovare applicazione solo nel caso di fattispecie non riconducibili alle ipotesi specificamente contemplate dalle precedenti lettere del medesimo comma secondo. ”.
La pronuncia n. 881/2024, quindi, non stigmatizza tanto il meccanismo della conversione automatica dell’annotazione interdittiva in quanto tale, bensì la permanenza dell’annotazione oltre il periodo di tempo massimo previsto dalla legge primaria che, in quel caso, era pari a un anno.
7.1.2. La decisione sopra richiamata prosegue nel reputare illegittimo il previgente Regolamento Anac (e, in particolare, l’art. 38) nella parte in cui non richiede una specifica motivazione nel ritenere la notizia “utile” per le stazioni appaltanti, ai fini della completezza della tenuta del Casellario informatico.
Ebbene, sotto questo profilo, ritiene il collegio di dover svolgere alcune notazioni.
Nel caso di specie si controverte sulla legittimità delle previsioni contenute nella Delibera n. 273/23 (peraltro, allo stato, già superata dalla nuova Delibera n. 225 del 14 maggio 2025).
Ciò posto, come già detto, non si dubita della legittimità della previsione contenuta nell’art. 23, co. 12, della citata Delibera, in considerazione del fatto che la mancata “evidenza” del fatto interdittivo non consentirebbe alle stazioni appaltanti di venire a conoscenza e di verificarne il rispetto dell’adozione di un provvedimento interdittivo. In altri termini, tale annotazione non comporta alcuna conseguenza se non quella di consentire un’adeguata “pubblicità notizia” del fatto interdizione anche successivamente al decorso dello stesso, per consentire alle stazioni appaltanti di fare le dovute verifiche.
7.2. La notizia in questione, tuttavia, non è annotata solo al fine di “darne evidenza”, ma anche per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di tenerne conto ai sensi dell’art. 95, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 36/223 che stabilisce che la stazione appaltante esclude l’operatore economico qualora accerti: “ a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 ;”.
7.2.1. Ebbene, ritiene il collegio che non possa dubitarsi in sé e per sé dell’utilità della notizia, tenuto anche conto del fatto che, in caso di mancata annotazione, le stazioni appaltanti non avrebbero modo di avere conoscenza dell’adozione di un provvedimento di tale tenore e gravità, che comporta sia l’inibizione della prosecuzione dell’attività d’impresa che il divieto di contrarre, per il periodo di sospensione, con la pubblica amministrazione.
Non si comprende altrimenti come una stazione appaltante potrebbe averne cognizione, se non acquisendone la conoscenza dal Casellario informatico delle Imprese, la cui tenuta e gestione è proprio destinata a veicolare questo genere di informazioni.
A tal riguardo, infatti, è utile osservare che, nel caso di specie, il provvedimento interdittivo previsto dall’art. 14, d.lgs. n. 81/08 è stato adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 31 dicembre 2024, dopo che era già intervenuta la revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale il 15 novembre 2024.
A tali considerazioni occorre aggiungere che è lo stesso legislatore primario e non l’Anac ad aver ritenuto tale informazione rilevante – e, quindi, utile – riportandola tra le ipotesi di esclusione, seppur non automatica, dell’operatore economico e, quindi, prevedendo a monte che l’effetto dell’applicazione del provvedimento interdittivo non si esaurisca nell’interdizione vera e propria, producendo conseguenze anche in termini di valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico.
In senso analogo, di recente, questo Tribunale ha avuto modo di precisare, seppur con riferimento alla diversa fattispecie delle “false dichiarazioni” che “ Nessuna norma di legge vieta che la pubblicità dell’annotazione nel Casellario rimanga per un periodo superiore a quello dell’interdizione sanzionatoria; come già detto, si tratta di due istituti con funzione diversa e distinta. L’art. 94, comma 5 lett. e), e l’art. 96, comma 15, del Codice dei contratti pubblici, prevedendo la cancellazione dell’annotazione al termine del periodo di interdizione, ai fini dell’esclusione automatica dell’operatore economico di cui all’art. 94, non vietano in alcun modo la diversa annotazione, ai fini della valutabilità dell’affidabilità dell’operatore, ai sensi dell’art. 98 .”, chiarendo come sarebbe illegittimo perpetuare la sanzione interdittiva oltre il termine di durata della stessa, non essendo tale, invece, la decisione di annotare le condotte commesse dell’operatore economico, ai fini della valutabilità della sua affidabilità (cfr. Tar Lazio, sez. I quater, 8 ottobre 2025, n. 17278).
7.2.2. In tale contesto normativo, per ritenere la notizia in questione non “utile” ai fini della tenuta del Casellario informatico e per la valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico, lo stesso operatore economico dovrebbe, quindi, offrire argomenti muniti di adeguata forza persuasiva, idonei a scalfire ed intaccare, nel caso concreto, la presunzione di “utilità” ritenuta sussistente già dal legislatore primario.
Infatti, come già osservato al par. 6.2., il procedimento che conduce all’applicazione della sanzione della sospensione dell’attività d’impresa si svolge dinanzi all’autorità competente all’accertamento di tali violazioni (in questo caso l’ATS Insubria), nel rispetto del contraddittorio procedimentale, con un provvedimento che può essere contestato nelle opportune sedi giurisdizionali. Secondo quanto previsto dall’art. 95, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 36/23, sopra riportato, infatti, è richiesto che le suddette violazioni siano state “ debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato ”, con ciò imponendo a monte un procedimento in cui siano adeguatamente garantiti il contraddittorio e la tutela del diritto di difesa.
Ebbene, sotto questo profilo, si ribadisce come la parte ricorrente non abbia speso alcuna argomentazione sul fatto che le violazioni siano state effettivamente accertate, né ha sostenuto fossero ingiuste, non sottoponendo a questo collegio alcun argomento in proposito, limitandosi a lamentare l’eccessiva durata dell’annotazione, per un triennio.
A tal riguardo si osserva che l’orizzonte temporale di un triennio non è né irragionevole né sproporzionato, se si tiene conto del fatto l’art. 57, par. 7, Direttiva 2014/24/UE, ha ritenuto ragionevole il termine di tre anni dalla data del fatto, nel corso del quale assumono rilevanza le cause di esclusione non automatica, tra cui anche, come nella specie, le gravi infrazioni alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
Infine, deve evidenziarsi che la stessa Autorità, nell’annotazione, ha previsto che “ le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a verificare l’adozione di misure di self cleaning accedendo al Fascicolo virtuale dell’Operatore Economico ”, con ciò evidenziando come l’eventuale decisione di esclusione non possa essere fondata su alcun automatismo, dovendo tener conto anche delle successive iniziative attuate dall’impresa, onde evitare il ripetersi delle violazioni accertate.
8. In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso è infondato e va respinto.
9. La peculiarità della vicenda, il suo complessivo andamento e la presenza di un non univoco indirizzo giurisprudenziale costituiscono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LI, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
NA RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RO | RA LI |
IL SEGRETARIO