Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
>
Versione
28 settembre 2024
28 settembre 2024
Art. 209. Previsione di insufficiente realizzo 1. ((Il giudice delegato)) , con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non puo' essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.
3. Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1 trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, a norma dell'articolo 124, ((al tribunale)) , che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.
3. Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1 trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, a norma dell'articolo 124, ((al tribunale)) , che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.
Commentari • 32
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 1
Tribunale di Milano 12 gennaio 2023. Pres. Macchi. Est. Pipicelli. Liquidazione Controllata - Istanza di apertura del creditore - Assenza di beni e redditi, anche futuri - Ammissibilità E' ammissibile l'apertura della liquidazione controllata (nella specie, ad istanza del creditore, ex art.268, comma 2, CCII) in carenza di beni o redditi futuri. Sommario: 1. Un breve excursus: ammissibilità della liquidazione in presenza di soli redditi futuri. 2. Liquidazione del patrimonio in presenza di sola finanza esterna: il principio di economicità ed efficienza della procedura. 3. segue: antieconomicità della liquidazione ed esdebitazione dell'incapiente.4. La procedura liquidatoria del …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Macerata, sentenza 28/10/2025, n. 700Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2328/2024 promossa da: , C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. BACCHI ALESSANDRO; elettivamente domiciliato in Via Baglioni 36, Perugia, presso il difensore nei confronti di , C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. FERRARA MIRKO; elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI BOSCO 13, MESSINA, presso il difensore; e di C.F. Controparte_2 P.IVA_2 assisto dall'avv. Giuseppe Abruzzo, elettivamente domiciliato in Muccia, v. Montecavallo n. 2, presso …Leggi di più...
- ingiunzione di pagamento·
- art. 140 c.p.c.·
- prescrizione sanzioni amministrative·
- art. 28 L. 689/1981·
- art. 209 c.d.s.·
- notifica atti prodromici·
- opposizione all'esecuzione·
- art. 615 c.p.c.·
- legittimazione passiva·
- onere della prova