Sentenza 13 marzo 2003
Massime • 1
Il Sindaco è l'organo preposto alla rappresentanza del Comune, ai sensi dell'art. 36 della legge 142/1990, sicché la competenza demandata alla giunta comunale in materia di liti attive e passive è necessariamente esercitata in funzione del potere di rappresentanza processuale del Sindaco; ne consegue che è invalida la procura conferita al difensore del Comune dal direttore generale del medesimo ente, benché a ciò incaricato dalla giunta comunale nell'atto stesso della deliberazione di agire o resistere in giudizio, e nonostante l'attribuzione di una simile competenza al direttore generale derivi da una norma regolamentare del Comune, in quanto siffatta norma si pone in contrasto con l'art. 36 cit., che configura il Sindaco come l'esclusivo organo investito del potere rappresentativo dell'ente.
Commentario • 1
- 1. Circolare Ministero, Interno 27/04/2005 n° 1Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 agosto 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. LOSAVIO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. SPAGNA Musso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE PARIOLI 180, presso l'Avvocato MARIO SANINO rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI PACCIONE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ANDRIA, in persona del Sindaco prò tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALIPIO 6, presso l'Avvocato MARCELLA MERAFINA rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MERAFINA, giusta procura, in calce al controricorso,
- controricorrente -
contro
CI AR, CI TT, CI AV, CI AT, CI OL, CI ALTOMARE, CI AV, CI AR, CI GI, CI IC, CI SEBASTIANO, D'AV EMILIA, SO IA, CI NZ AR, CI AR ROSARIA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 10946/00 proposto da:
CI AR, CI AV, CI AT, CI ALTOMARE, in proprio e nella qualità di coeredi di LC IT, CI AV, CI AR, CI GI, CI IC, CI SEBASTIANO, nella qualità di coeredi di LC FR, CI NZ AR, nella qualità di eredi di LC SE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA M.LE MERCATI 51/3, presso l'avvocato ENNIO LUPONIO, rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO RA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
IN DI BARI;
PROCURATORE LUIGI PACCIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 130/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 11/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Paccione che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso principale e rigetto di quello incidentale;
udito per il resistente l'Avvocato Guantario con delega dell'Avvocato Loragno che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso incidentale e il rigetto ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Bari, con la sentenza pubblicata l'11 febbraio 1989, accogliendo - in parte - la domanda di determinazione della indennità di espropriazione ed occupazione di un terreno sito in AN, proposta dagli espropriati consorti AL nei confronti della espropriante Provincia di Bari e del Comune di AN (delegato al procedimento), dichiarava il difetto di legittimazione passava del Comune e disponeva a carico della Provincia il deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle indennità di espropriazione, determinata in L. 179.366.685, e di occupazione, determinata in L. 31.039.155, con interessi legali calcolati rispettivamente dalla data del decreto di esproprio al deposito e dalla scadenza di ogni anno di occupazione al deposito. Rigettando la eccezione di incompetenza proposta dalla Provincia di Bari, la Corte di merito affermava la speciale competenza funzionale in unico grado pur nella ipotesi - nella specie ricorrente - di mancata determinazione amministrativa definitiva della indennità di espropriazione;
riconosceva per altro nel Comune di AN l'ente cui la Provincia aveva delegato la mera potestà ablativa nell'ambito di un rapporto di delegazione amministrativa intersoggettiva e perciò non tenuto al pagamento delle indennità, dovute in via esclusiva dalla espropriante Provincia;
attribuiva infine natura edificatoria al terreno in questione compreso nella c.d. "zona di riserva" secondo il vigente programma di fabbricazione per l'insediamento delle "attrezzature pubbliche", essendo stato quel terreno espropriato per la costruzione di un "istituto scolastico polivalente" e condivideva l'apprezzamento del valore venale compiuto al riguardo dal consulente tecnico d'ufficio secondo criterio sintetico-comparativo.
Contro questa decisione la Provincia di Bari ha proposto ricorso per cassazione argomentando tre motivi di impugnazione. I consorti AL hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale con unico motivo.
Anche il Comune di AN ha contraddetto al ricorso della Provincia di Bari mediante controricorso. La Provincia di Bari ha presentato - infine - memoria a norma dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, separatamente iscritti nel ruolo generale, debbono essere preliminarmente riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.. 2. Deve, ancora preliminarmente, dichiararsi d'ufficio - l'inammissibilità del controricorso proposto dal Comune di AN "in persona del Sindaco pro tempore dott. Vincenzo Caldarone", mentre la procura speciale al difensore è stata conferita, in calce all'atto, dal direttore generale dello stesso Comune, che si dice a ciò legittimato "in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 14.04.2000 ai sensi dell'art. 16 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 406 del 19.11.1998". Come è implicitamente riconosciuto nella intestazione dell'atto (dove è indicato espressamente che il Comune agisce "in persona del Sindaco"), il Sindaco, appunto, è l'organo preposto alla rappresentanza del Comune, così configurato dall'art. 36 della legge n. 142 del 1990, sicché la competenza demandata alla giunta comunale in materia di liti attive e passive è necessariamente esercitata in funzione del potere di rappresentanza processuale del Sindaco. Palesemente invalida è dunque la procura nella specie conferita al difensore del Comune dal direttore generale del medesimo ente, benché a ciò incaricato dalla giunta comunale nell'atto stesso in cui essa deliberava di resistere al ricorso proposto dalla Provincia di Bari. La deliberazione al riguardo, prodotta in copia con il deposito del controricorso, richiama "l'art. 16 del regolamento di organizzazione dei servizi e uffici" del Comune "approvato con deliberazione della giunta comunale n. 406 del 19.11.1998, esecutiva ai sensi di legge"), che, deve arguirsi - poiché tale regolamento, neppure per estratto, è stato prodotto -, disciplina le competenze del "direttore generale". Basti qui rilevare che, quale che sia il tenore della richiamata norma regolamentare, la necessaria osservanza, nell'esercizio della potestà regolamentare, dei principi fondanti dalla legge comporta che l'attribuzione al direttore generale (ufficio previsto dall'art. 6 legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha introdotto l'art. 51 bis nella legge 142/1990) di una simile competenza (di conferire cioè la procura ai difensori del Comune nelle liti attive e passive) si porrebbe in contrasto con l'art. 36 della stessa legge 142/1990 che configura il Sindaco come l'esclusivo organo investito del potere rappresentativo del Comune.
3. Con il primo motivo del ricorso, la Provincia di Bari prospetta violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione (del tutto omessa su punto decisivo della controversia) per non avere la Corte di merito neppure considerato la eccezione formulata dalla stessa Provincia in sede di precisazione delle conclusioni - ma rilevabile d'ufficio - in ordine alla inammissibilità della domanda di opposizione alla stima, nell'asserito difetto di una valida dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (in funzione della quale era stato promosso il procedimento di espropriazione), poiché nella deliberazione di approvazione del progetto dell'edificio scolastico non erano stati stabiliti i termini di inizio e conclusione dell'espropriazione e dei lavori a norma dell'art. 13 legge 2359/1865. Il motivo, che si risolve nella censura della implicita dichiarazione di ammissibilità della domanda di opposizione alla stima ex art. 19 legge 865/1971 (fondata sul presupposto, verificabile anche d'ufficio, di una valida dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, fonte del potere di espropriazione), non può essere condiviso.
Non è infatti controverso nel giudizio che la Giunta provinciale con la deliberazione n. 352 del 10 marzo 1979 (espressamente richiamata dalla ricorrente, che l'ha prodotta in copia nel giudizio di merito), approvando il progetto dell'edificio scolastico, nel Comune di AN, operava in esplicito adempimento della legge Regione Puglia 6 maggio 1977 n. 15 (che detta norma per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica in attuazione del relativo piano regionale).
Ebbene, tale legge nell'art. 4, comma 7, direttamente stabilisce i termini per l'acquisizione dell'area (dunque per il completamento della procedura di espropriazione) e per la realizzazione dell'opera, "a decorrere dalla data della delibera di approvazione del progetto adottato dall'ente interessato", che è quindi privo di alcun potere discrezionale al riguardo - operando la prescrizione normativa dei termini -, sicché nella specie non sussisteva la esigenza di esplicita determinazione a norma dell'art. 13 legge 2359/1865 nell'atto in cui la giunta provinciale il 10 marzo 1979,
approvando il progetto dell'edificio scolastico, così implicitamente - e validamente - dichiarava la pubblica utilità dell'opera.
4. Con il secondo motivo del ricorso la Provincia di Bari denuncia violazione dell'art. 40, comma 2, della legge Regione Puglia 16 maggio 1985 n. 27, nonché vizio di motivazione e censura la decisione impugnata nel punto in cui la Corte di merito, avendo escluso la riduzione del 40 per cento a norma dell'art. 5 bis, comma 1, d.l. 333/1992 sull'importo - come determinato - dalla indennità
di espropriazione, poiché l'ente espropriante non aveva assolto all'onere di offrire la indennità nella misura adeguata ai nuovi criteri dettati dalla normativa sopravvenuta (così privando gli espropriandi del diritto di convenire la cessione volontaria e di evitare così la riduzione: comma 2 dello stesso articolo), non ha considerato che sarebbe spettato al Comune di procedere alla rideterminazione e all'offerta della indennità, sicché allo stesso Comune delegato e non alla Provincia doveva essere addossato il "pagamento della maggiorazione dovuta sulla indennità di espropriazione".
È appena il caso innanzitutto di rilevare che la legge Regione Puglia n. 27 del 1985, benché inapplicabile al procedimento espropriativo di specie concluso con il provvedimento ablativo del 27 dicembre 1982, nell'invocato art. 40, comma 2, riprende un principio generale in tema di delegazione amministrativa della potestà di espropriazione, nel senso che spetta all'ente pubblico delegato ogni atto del procedimento, ivi compresa quindi la determinazione - e l'offerta - della indennità di esproprio. E tuttavia non per questo l'ente delegato assume la legittimazione a contraddire il privato espropriato nel contenzioso sulla misura della indennità, rimanendo al riguardo unico legittimato (come correttamente ha affermato la Corte di merito con decisione sul punto non impugnato) l'ente espropriante delegante, quale unico soggetto tenuto a corrispondere l'indennità di espropriazione pur se - in ipotesi - non decurtata in ragione del comportamento tenuto dall'ente delegato (eventualmente responsabile nei rapporti interni con il delegante, ma nella specie la Provincia non ha inteso proporre domanda di "rivalsa", nei confronti del Comune, su quel fondamento). Palesemente infondato è dunque il motivo qui in esame che, in contrasto con i principi della delegazione amministrativa, prospetta la responsabilità diretta ed esclusiva del Comune di AN (ente delegato e perciò non legittimato a contraddire gli espropriati nel contenzioso sulla misura della indennità) per la parte dell'indennità corrispondente al 40 per cento pari alla misura della non operata riduzione.
5. Con il terzo motivo del ricorso la Provincia di Bari denuncia violazione dell'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992 (convertito nella legge n. 359 del 1992), nonché vizio di motivazione e censura la decisione impugnata per avere la Corte di merito attribuito "possibilità legali" di edificazione all'area in questione, compresa - secondo la previsione del programma di fabbricazione vigente al tempo della opposizione del vincolo espropriativo - nella "zona di riserva", nella quale, a tenore delle norme tecniche di attuazione dello stesso strumento urbanistico, "era solo possibile effettuare il reperimento di standards urbanistici e la localizzazione di attrezzature pubbliche". Sicché, esclusa nella specie la edificabilità di diritto, non poteva essere valorizzata la edificabilità di fatto, cui la giurisprudenza di legittimità ha negato rilevanza autonoma (così da configurare, in ipotesi, un tertium genus), esigendo invece che essa si armonizzi con la previsione normativa secondo la disciplina urbanistica. Il motivo così formulato è infondato.
Benché prospetti anche una censura per vizio di motivazione, la ricorrente non considera gli argomenti che la Corte di inerito ha sviluppato in concreto, fondando sulla analisi della specifica normativa del programma di fabbricazione (che configura come "zona di riserva" la porzione di territorio in cui è compresa l'area in questione) il convincimento che tale zona dovesse in tutto equipararsi, quanto alle caratteristiche di edificabilità, alla limitrofa zona "B", di essa costituendo, conformemente alla sua stessa denominazione, un ambito spaziale di "riserva" appunto. La sentenza impugnata da atto che secondo la previsione dello strumento urbanistico, i suoli compresi nella "zona di riserva" erano destinati a soddisfare il fabbisogno delle quantità minime di spazi, non reperibili all'interno della contigua zona già parzialmente edificata, per servizi e attrezzature "realizzabili con il concorso dei contributi per l'urbanizzazione versati dai privati", in funzione dunque degli insediamenti residenziali della zona omogenea "B".
Motivazione, questa, - non espressamene criticata, già si è detto, dalla ricorrente - che da compiuta ragione del convincimento secondo cui ai terreni espropriati nella specie doveva riconoscersi il carattere di edificabilità legale per essere essi compresi nella "zona di riserva" prevista dallo strumento urbanistico del Comune di AN;
e che è conforme ai principi dettati dall'art. 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942 (introdotto dall'art. 7 della legge 765/1967) e dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 che da esecuzione al disposto del comma 9 dello stesso articolo e prevede (art. 4, sub 2) che in sede di formazione dei nuovi strumenti urbanistici la dotazione minima inderogabile degli spazi pubblici, nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate (zone "B"), non disponibili all'interno delle stesse zone, siano reperiti nelle "adiacense immediate": al che appunto intese provvedere il programma di fabbricazione di AN con la previsione della "zona di riserva", destinata dunque a realizzare le condizioni stesse di legittimità del preesistente e contiguo insediamento residenziale, sicché i suoli in quella zona compresi correttamente dalla Corte di merito sono stati in tutto assimilati alla zona "B" come parte integrante di essa.
6. Con l'unico motivo del ricorso incidentale i consorti AL deducono "violazione e falsa applicazione" dell'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del valore venale dell'immobile, e censurano la decisione per avere la Corte di merito fatto proprie acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, senza considerare che i corrispettivi di compravendita di due aree analoghe assunti come termini di comparazione erano stati fatti oggetto dell'accertamento di maggior valore da parte dell'Ufficio del registro;
e che la riduzione dallo stesso consulente apportata sui valori di riferimento (pari al 69 per cento) non poteva trovare adeguata giustificazione nella indicata ubicazione periferica dei terreni in questione "distanti poco più di cento metri in linea d'aria" (rispetto a quelli considerarsi nella comparazione).
6.1. Nella memoria depositata a norma dell'art. 378 c.p.c. la difesa della Provincia di Bari ha eccepito la inammissibilità del ricorso, per asserita invalidità della procura stesa a margine del controricorso, perché priva del necessario riferimento allo specifico giudizio di legittimità e per altro non comprensiva del mandato a proporre l'impugnazione incidentale.
La eccezione così formulata è infondata.
Secondo il principio enunciato dalle sezioni unite di questa Corte e da esse anche di recente ribadito con la decisione cui fa riferimento la stessa difesa della Provincia di Bari (n. 108 del 2000), il carattere di specialità ben può dirsi insito nella redazione della procura a margine dell'atto, giacché, dovendo presumersi che essa sia stata "apposta" (art. 83, c.3, c.p.c., cioè - letteralmente - redatta accanto, aggiunta) sull'atto già formato, la eventuale formulazione generica del mandato non può ingenerare dubbio alcuno sulla effettiva direzione della volontà della parte riguardo allo specifico atto, cui la procura inerisce e con il quale fa corpo, e al suo stesso contenuto (nella specie controricorso che propone ricorso incidentale).
6.2. L'unico motivo del ricorso incidentale - perciò ammissibile - è infondato.
La motivazione della decisione sul punto oggetto della censura, benché succinta, da adeguata ragione del convincimento del giudice di merito in ordine allo stimato valore venale dell'area, essendo in particolare indicata la specifica ragione che aveva indotto a sensibilmente ridurre i valori di riferimento, e cioè la ubicazione periferica dei terreni espropriati rispetto a quella "più centralizzata" dei suoli assunti come termine di comparazione. Afferma la difesa dei consorti AL che la distanza di "poco più di centro metri in linea d'aria" tra i suoli qui stimati e quelli cui essi sono stati comparati non darebbe sufficiente ragione della valutazione fortemente riduttiva, ma una tale considerazione introduce un apprezzamento di fatto palesemente inammissibile in questa sede di legittimità, quando il controllo sulla logicità della motivazione deve arrestarsi a fronte della ragionevolezza dell'argomento secondo cui la ubicazione periferica dei suoli, rispetto alle aree più centrali, è condizione deteriore che giustifica anche incisivi abbattimenti nei valori di mercato.
7. Infondate essendo le censure come argomentate così nel ricorso principale come in quello incidentale, entrambe le impugnazioni debbono essere rigettate. La soccombenza reciproca delle parti è giusto motivo di compensazione delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa tra la Provincia di Bari e i consorti AL le spese di questo fase del giudizio;
dichiara inammissibile il controricorso del Comune di AN. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2003