Sentenza 27 novembre 2014
Massime • 1
Integra il reato di induzione alla prostituzione minorile di cui all'art. 600 bis, comma primo, cod. pen., la condotta di chi determina, persuade o convince il soggetto passivo a concedere il proprio corpo per pratiche sessuali da tenersi anche con un solo soggetto, purché diverso dall'induttore; (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile L'art. 600 bis, comma primo, cod. pen. nella condotta di due indagati che avevano autonomamente organizzato incontri destinati a soddisfare gli istinti sessuali anche di colui che non aveva preso accordi preventivi con le ragazze minorenni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2014, n. 5927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5927 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 27/11/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 3551
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 28586/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.M. , n. a (OMISSIS) ;
Sa.Sa. , n. a (OMISSIS) ;
avverso la ordinanza del Tribunale di Perugia in data 20/05/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BALDI Fulvio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Sa.Sa. e S.M. hanno proposto, a mezzo del
Difensore, distinti ricorsi avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 600 bis c.p., commi 1 e 2, per avere indotto e favorito, anche in favore l'uno dell'altro, la prostituzione di due ragazze minorenni e ha contestualmente rigettato l'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura suddetta.
2. Con un unico, sostanziale, motivo Sa. lamenta l'erronea applicazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego della sostituzione della misura custodiale con altra meno afflittiva. Deduce che, contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, egli aveva concordato con la minore una sorta di corrispettivo mensile per le prestazioni a pagamento indipendentemente dagli incontri effettivamente avvenuti ed indipendentemente dalla partecipazione di altre ragazze, senza avere esercitato "sollecitazioni continue con promesse di ricompense economiche sempre più consistenti". Ciò, posto, precisa che nel caso in oggetto i compensi sono stati elargiti solo per incontrare le ragazze, già dedite alla prostituzione, e solo nel suo personale interesse, versandosi dunque nel caso di fruizione di cui all'art. 600 bis c.p., comma 2 e non di induzione di cui al comma 1. Di qui la mancanza di presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275 c.p.p., comma 3, ritenuta invece dal Tribunale. Nè è logica l'affermazione di una altissima probabilità di reiterazione di analoghe condotte. In ogni caso eventuali contatti con finalità analoghe a quelle già perseguite sarebbero, oltre che logicamente inverosimili, garantiti da forme custodiali meno afflittive.
3. S.M. lamenta con un primo motivo che, a dispetto degli addebiti contestati, ove unicamente si faceva riferimento al favoreggiamento operato dai due indagati uno nei confronti dell'altro, il Tribunale, mutando l'imputazione, ha assunto che le minori sarebbero state indotte a reperire altre ragazze.
3.1. Con un secondo motivo lamenta la violazione di legge posto che la condotta di reato ascrivibile avrebbe dovuto essere unicamente quella di cui all'art. 600 bis c.p., comma 2 e non anche del comma 1, non essendo risultata una condotta tesa a convincere le minori ad attività di vero e proprio meretricio.
3.2. Con un terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 274 c.p.p., lett. c) posto che per i reati in questione avrebbe potuto essere applicata, in ragione del massimo edittale, unicamente la misura degli arresti domiciliari, del resto adeguata, essendo vera e propria misura cautelare, ad impedire la possibile reiterazione.
3.3. Con un quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 3, non avendo il Tribunale spiegato, alla luce della sentenza della Corte cost., n. 265 del 2010, le ragioni per cui la misura degli arresti domiciliari, in re ipsa inibente rapporti e contatti con altre persone, anche minori, e, dunque, in definitiva, la stessa possibile reiterazione del reato, sarebbe stata inadeguata. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. È anzitutto infondata la censura, proposta con l'unico motivo del ricorso di Sa. ed il secondo motivo del ricorso di
S. , volta a lamentare la non corretta qualificazione giuridica del fatto attribuito, ricollegato dal Tribunale alla fattispecie di cui all'art. 600 bis c.p., comma 1, e non già, come assumerebbero i ricorrenti, al reato di cui all'art. 600 bis, comma 2.
Un tale assunto risulta infatti smentito non tanto dall'affermazione dell'ordinanza secondo cui le sollecitazioni sulla minore C. sarebbero state rivolte anche ad ottenere che la stessa reperisse un numero di ragazze tale da consentire il soddisfacimento degli istinti sessuali degli indagati, quanto dalla ulteriore secondo cui i ricorrenti organizzavano incontri sessuali "destinati a soddisfare anche chi di loro non aveva preso accordi preventivi con la ragazza" (vedi pag. 13).
Ora, secondo quanto affermato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U., n. 16207 del 19/12/2013, S., Rv. 258757), la condotta di induzione alla prostituzione minorile, per essere penalmente rilevante, deve essere sganciata dall'occasione nella quale l'agente è parte del rapporto sessuale e oggettivamente rivolta ad operare sulla prostituzione esercitata nei confronti di terzi. In altri termini, l'induzione del minore alla prostituzione prescinde dall'effettuazione diretta dell'atto sessuale con l'induttore e può riguardare chi determina, persuade o convince il soggetto passivo a concedere il proprio corpo per pratiche sessuali da tenere non esclusivamente con il persuasore ma con terzi, che possono consistere anche in una sola persona, a condizione però che questa non si identifichi nell'induttore.
In definitiva, l'ipotesi dell'art. 600 bis c.p., comma 2, ricorre unicamente ove l'agente si limiti a fruire, in veste di cliente, delle prestazioni sessuali della minore.
Conseguentemente, il fatto che le ragazze venissero invece indotte da uno dei due indagati a partecipare ad incontri sessuali anche con l'altro, è tale da comportare l'inquadramento delle condotte all'interno della previsione di cui al comma 1 e non già, come vorrebbe, il ricorrente, di cui all'art. 600 bis c.p., comma 2 non potendosi opinare diversamente per il fatto che poi entrambi avessero per proprio conto rapporti sessuali con le due minorenni. La conclusione del Tribunale sul punto di inquadramento del fatto all'interno dell'art. 600 bis, comma 1, c.p., deve quindi, allo stato, ritenersi corretta. Nè i giudici sono incorsi in alcun travalicamento dei poteri connessi alla fase del riesame, come lamentato, con il primo motivo di ricorso, da S. posto che la condotta per la quale la misura è stata adottata è appunto stata anche quella di avere gli indagati indotto la prostituzione delle due minori, uno in favore dell'altro.
5. Sono manifestamente infondate, poi, le censure sollevate da S. con il quarto motivo inerente il profilo delle esigenze cautelari.
Va precisato che, per effetto della disposizione dell'art. 275 c.p.p., comma 3, in relazione al reato ex art. 600 bis c.p., comma 1,
vige la presunzione, suscettibile di prova contraria incombente sull'interessato, di sussistenza delle esigenze cautelari;
quanto alla misura idonea a salvaguardare dette esigenze, sempre detta norma la indica in quella della custodia cautelare in carcere (sì che, tra l'altro, è sul punto manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso di Sa. ) salvo che siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (essendo la presunzione sul punto, in origine di natura assoluta, divenuta dunque, per effetto della sentenza n. 265 del 2010 di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 275 c.p.p., comma 3, relativa). Ciò posto, mentre l'ordinanza impugnata, oltre ad avere correttamente richiamato le presunzioni in questione, ha anche valorizzato la realizzabilità della condotta di induzione anche per effetto del ricorso a comunicazioni telefoniche, di per se stesse non precluse dalla misura degli arresti domiciliari, il ricorso di Sa. si è limitato incongruamente (proprio in ragione della presunzione di adeguatezza richiamata) a lamentare, da un lato, la mancanza di logiche spiegazioni da parte dell'ordinanza circa l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, e, dall'altro, ad assumere l'idoneità addirittura in re ipsa della misura più lieve (che, impedendo contatti, impedirebbe altresì la reiterabilità del reato) contraddetta, tuttavia, dallo stesso legislatore che, in primis, ha indicato la misura della custodia cautelare in carcere.
Resta da dire che, quanto al ricorso di Sa. sempre sul medesimo punto, lo stesso si è genericamente limitato, peraltro sempre in contrasto con le presunzioni di cui sopra, a lamentare l'inverosimiglianza del pericolo di reiterazione e la possibilità di tutela per effetto di forme custodiali anche meno afflittive.
6. I ricorsi vanno, in definitiva, rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2015