Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2014, n. 5927
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Sentenza 27 novembre 2014

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Integra il reato di induzione alla prostituzione minorile di cui all'art. 600 bis, comma primo, cod. pen., la condotta di chi determina, persuade o convince il soggetto passivo a concedere il proprio corpo per pratiche sessuali da tenersi anche con un solo soggetto, purché diverso dall'induttore; (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile L'art. 600 bis, comma primo, cod. pen. nella condotta di due indagati che avevano autonomamente organizzato incontri destinati a soddisfare gli istinti sessuali anche di colui che non aveva preso accordi preventivi con le ragazze minorenni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2014, n. 5927
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5927
    Data del deposito : 27 novembre 2014

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