Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
>
Versione
15 luglio 2022
15 luglio 2022
>
Versione
28 settembre 2024
28 settembre 2024
Art. 235. Decreto di chiusura 1. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale e' dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte dall'articolo 45. Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9 ((, anche ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 281, comma 1)) .
2. Quando la chiusura della procedura e' dichiarata ai sensi dell'articolo 233, comma 1, lettera d), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.
3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 124. Contro il decreto della corte di appello, il ricorso per cassazione e' proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o e' intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicita' di cui all'articolo 45 per ogni altro interessato.
4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente rigettato.
5. Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della procedura di liquidazione giudiziale o della definitivita' del decreto di omologazione del concordato proposto nel corso della procedura stessa.
2. Quando la chiusura della procedura e' dichiarata ai sensi dell'articolo 233, comma 1, lettera d), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.
3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 124. Contro il decreto della corte di appello, il ricorso per cassazione e' proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o e' intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicita' di cui all'articolo 45 per ogni altro interessato.
4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente rigettato.
5. Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della procedura di liquidazione giudiziale o della definitivita' del decreto di omologazione del concordato proposto nel corso della procedura stessa.
Commentari • 6
- 1. Istituto Nazionale Revisori LegaliAdmin Inrl · https://www.revisori.it/ · 13 marzo 2026 · 1
Nuovo appuntamento col Webinar del mercoledì INRL Oggi mercoledì 25 maggio avremo ospite la dott.ssa Simona Pastorino che affronterà una lezione dal titolo “Il sistema di controllo interno – L'applicazione dei principi del CoSO 2013“. Qui potete scaricare le slides relative alla lezione di questa settimana CoSO Report 2013 – SCI_ II parteDownload Il Webinar … Nelle pagine ‘Norme …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 11/05/2026, n. 8724Provvedimento: Pubblicato il 11/05/2026 N. 08724/2026 REG.PROV.COLL. N. 10168/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10168 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; …Leggi di più...
- art. 2-septies d.lgs. 196/2003·
- giurisprudenza amministrativa·
- compensazione spese processuali·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- nullità provvedimento amministrativo·
- art. 235 d.lgs. 217/2005·
- revoca dimissioni·
- riammissione in servizio·
- eccesso di potere·
- art. 9 reg. UE 2016/679·
- difetto di istruttoria·
- carenza di motivazione·
- art. 117 c.p.a.·
- art. 7 d.lgs. 217/2005·
- art. 5 d.lgs. 217/2005