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Articolo 2 della Legge 6 marzo 1987, n. 110
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Legge 6 marzo 1987, n. 110
Articolo 2 della Legge 6 marzo 1987, n. 110
Versione
26 marzo 1987
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto previsto nell'articolo 8 dell'accordo.
Entrata in vigore il 26 marzo 1987
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