Sentenza 6 luglio 2002
Massime • 1
Prima del loro recepimento nell'ordinamento interno, avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e con il d.lgs. n. 257 del 1991, le direttive CEE 362/75 e CEE 82/76, che prevedevano la adeguata remunerazione per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle Facoltà di medicina che comportasse lo svolgimento delle attività mediche del servizio in cui si effettuava la specializzazione, comprese le guardie, con dedizione a tale formazione pratica e teorica per l'intera settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo le disposizioni fissate dalle autorità competenti, non era, in considerazione del suo carattere non dettagliato, applicabile nell'ordinamento interno; ne', per il periodo anteriore al recepimento delle suddette direttive comunitarie, può configurarsi un indebito arricchimento da parte delle Università, perché le prestazioni degli specializzandi venivano remunerate sulla base della normativa allora vigente e di queste le Università si avvalevano senza giovarsi delle condizioni di maggior impegno degli specializzandi - tempo pieno e incompatibilità - previste dalla normativa successiva. Le diverse condizioni di impegno richieste agli specializzandi iscritti dopo l'anno accademico 1991-1992 rispetto a quelle richieste agli iscritti in epoca anteriore valgono poi ad escludere la violazione dell'art. 3 Cost., essendo la maggior retribuzione correlata ad un maggiore impegno.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9842 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO SPANÒ - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO QU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 388, presso lo studio dell'avvocato FABIO CAIAFFA, rappresentato e difeso dall'avvocato UMBERTO CO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNIVERSITÀ STUDI BARI FACOLTÀ MEDICINA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2621/98 del Tribunale di BARI, depositata il 17/09/98 - R.G.N. 714/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Bari del primo aprile 1993, il dr. PA NT - che era stato ammesso nel 1988 alla scuola di specializzazione, di neurologia presso la facoltà di medicina dell'Università di Bari ed aveva partecipato alla totalità delle attività mediche del servizio, comprese le guardie - chiedeva la condanna dell'Università di Bari alla corresponsione del compenso di L. 21.777.6005 pari a quello spettante per gli specializzandi ammessi per l'anno 1991 e 1992, invocando a sostegno della domanda la direttiva CEE 82/76, che avrebbe dovuto essere attuata entro il 31 dicembre 1982 ed era stata invece recepita solo con la legge n. 428 del 1990, la quale aveva previsto la partecipazione degli specializzandi alla totalità delle attività mediche del servizio, l'equiparazione agli assistenti medici e una adeguata remunerazione;
in subordine chiedeva la condanna dell'Università al pagamento di una somma commisurata all'indebito arricchimento realizzato. Costituitasi l'Università degli Studi di Bari, il Pretore, con sentenza del 18 dicembre 1996, rigettava la domanda e sull'appello del soccombente la statuizione veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza del 17 settembre 1998. Affermava il Tribunale l'inapplicabilità della direttiva Cee n. 76 del 1982 in epoca precedente alla sua attuazione nell'ordinamento interno, avvenuta con la legge 428 del 1990 e con il dec. Leg. N. 257 del 1991, sul rilievo del carattere scarsamente dettagliato e nettamente condizionato della disposizione che subordinava il diritto degli specializzandi alla adeguata remunerazione alla loro formazione a tempo pieno, implicante la partecipazione alla totalità della attività mediche del servizio in cui si effettua la specializzazione, comprese le guardie, con dedizione a tale formazione pratica e teorica per l'intera settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo le disposizioni fissate dalle autorità competenti. Nè era ravvisabile la illegittimità della normativa di attuazione di cui al decreto legislativo n. 257 del 1991, perché questo, nel subordinare il diritto alla remunerazione alla sussistenza del "tempo pieno" e nel sancire l'incompatibilità con altri incarichi, si era limitato a esplicitare dettagliatamente le condizioni per il diritto alla remunerazione che erano già imposte dalla direttiva. Il Tribunale escludeva altresì la disparità di trattamento rispetto a coloro che avevano percepito il compenso essendo entrati nella scuola di specializzazione dopo l'entrata in vigore del dec. Leg. N. 257 del 1991, perché costoro erano sottoposti a condizioni (tempo pieno e incompatibilità) che in precedenza non erano prescritte;
al contrario, secondo i giudici di merito, costituirebbe manifesta ingiustizia attribuire allo specializzando, nell'intervallo temporale tra il DPR 162/82 che disciplinava la materia senza previsione di tempo ne' di incompatibilità, sia i benefici della nuova normativa sia quelli di cui alla normativa precedente. Per questo motivo il Tribunale rigettava la domanda subordinata proposta ex art. 2041 cod. civ. Avverso detta sentenza il dr. NT ha proposto ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria.
L'Università degli Studi di Bari è rimasta intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. il ricorrente ha depositato provvedimento di accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dai dottori ND Abbatista ed altri avverso i decreti emessi nel 1991 dal Ministero della Sanità e dal Ministero dell'Università, il primo avente ad oggetto la determinazione del fabbisogno dei medici da formare nelle scuole di specializzazione, ed il secondo avente ad oggetto il numero dei medici da ammettere nelle singole scuole di specializzazione. A prescindere dalla mancata prova che il ricorso fosse stato proposto anche dal dr. NT, il provvedimento, essendo estraneo alla questione di cui è causa, che verte sulla misura dei compensi spettanti per la frequenza alla scuola di specializzazione dal 1988, è irrilevante ai fini del giudizio.
Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ratificato con legge n. 1203 del 1957 e difetto di motivazione, perché - secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee - le disposizioni delle direttive che siano incondizionate e sufficientemente precise, si possono far valere nei confronti dello Stato inadempiente davanti ai giudici nazionali, nel caso in cui la disposizione comunitaria non sia stata recepita, ovvero sia stata recepita in modo inadeguato. Nel caso di specie non sarebbe consentito discriminare tra coloro che si sono iscritti ai corsi di specializzazione prima della entrata in vigore del d.lgs 257/91 e quelli che si sono iscritti dopo, tale discriminazione non essendo consentita dalla normativa comunitaria. La direttiva sarebbe stata peraltro violata nella parte in cui non fu applicato il regime della formazione a tempo pieno anche per gli specializzandi già iscritti ai corsi di formazione, così producendo professionisti privi dei requisiti necessari per l'accesso al mercato comunitario del lavoro.
In ogni caso il d.lgs 257/91 aveva violato la direttiva nel disporre la corresponsione della borsa di studio solo a favore di coloro che abbiano assunto un impegno a tempo pieno, poiché l'art. 13 della direttiva n. 2/76 prevede sia la formazione a tempo pieno sia la formazione a tempo ridotto, entrambe da remunerare. Peraltro entrambe le direttive, ossia la n. 363 del 1975 e la n. 82 del 1976 appaiono sufficientemente precise, specificando sia le condizioni di accesso, sia le condizioni cui è subordinato il conseguimento del titolo di specializzazione, sia la durata minima di ciascun corso.
Il motivo non merita accoglimento.
È infatti totalmente condivisibile quanto affermato dal Tribunale per cui la direttiva invocata non era immediatamente applicabile nell'ordinamento interno prima della legge di recepimento. Invero la domanda, così come svolta in giudizio, tendente cioè a rivendicare un preciso compenso per la frequenza alla scuola di specializzazione, non potrebbe in alcun modo essere fondata sulla diretta applicazione delle disposizioni comunitarie, giacché queste si limitano a prescrivere l'erogazione di una "adeguata remunerazione", senza però procedere ad alcun quantificazione, che viene rimessa alle normative nazionali;
non si può quindi invocare la applicazione del compenso fissato dal decreto legislativo 257/91 in relazione ad un periodo di servizio (dal 1988) prestato prima della sua entrata in vigore. Parimenti corretta è l'argomentazione del Tribunale per cui non si tratta di discriminare tra chi sia entrato alla scuola di specializzazione prima di una certa data e chi ne sia entrato dopo, giacché non solo i compensi, ma anche l'impegno richiesto erano diversamente regolati;
infatti, mentre il d.lgs n. 257/91 di recepimento della direttiva determina i compensi a fronte dell'obbligo del tempo pieno e della incompatibilità con altri incarichi, la normativa precedente ossia la legge 3 ottobre 1982 n. 162 prevedeva, cfr. art. 20, l'erogazione di borse di studio da mettere a concorso per la frequenza ai corsi di specializzazione, ponendo come unica condizione un limite reddituale. Vanno rigettati anche gli ulteriori profili di censura svolti nel primo motivo, giacché neppure l'inesatto recepimento della direttiva varrebbe a sostenere la pretesa all'erogazione di compensi che sono stati previsti da una disposizione della legge nazionale intervenuta solo successivamente rispetto all'epoca della frequenza alla scuola di specializzazione e che ne ha previsto l'erogazione subordinandola a condizioni di maggiore impegno, che prima non erano prescritte. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della direttiva n. 75/363 e della direttiva 82/76, falsa applicazione del D.lgs 257/91 e difetto di motivazione, perché, contrariamente all'avviso del Tribunale, la sua attività era stata esattamente analoga a quella esplicata dagli specializzandi iscritti dopo l'entrata in vigore del citato d.lgs, senza che possa ritenersi ostativo il mancato rispetto del regime di incompatibilità perché allora non prescritto.
Il Tribunale avrebbe errato nel non procedere alla interpretazione del diritto interno alla luce della normativa comunitaria. Neppure questo motivo ha fondamento.
Il primo profilo è inammissibile perché non si ascrive alla sentenza nessun errore nella ricostruzione dei fatti, mentre per il resto si invoca l'erogazione dei compensi previsti dal decreto legislativo del 1991, pur ammettendo di non essere stato in possesso di uno dei requisiti richiesti, e restando del tutto irrilevante che questo all'epoca non fosse necessario. Con il terzo motivo si denunzia errata motivazione per falsa interpretazione delle mansioni svolte, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, nonché difetto di motivazione, per non avere il Tribunale accolto la domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ. La censura va rigettata sulla base degli esatti rilievi formulati dal Tribunale, che ha escluso l'esistenza di un arricchimento senza causa da parte dell'Università, perché questa aveva erogato i compensi previsti dalla normativa precedente, senza giovarsi della prestazione caratterizzata dal maggiore impegno previsto dalla legge del 1991 (tempo pieno e incompatibilità). Con il quarto ed ultimo motivo si denunzia violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione, perché il D.lgs 257/91 avrebbe ingiustificatamente discriminato tra i frequentatori del corso di specializzazione a seconda che siano stati ammessi prima dell'anno accademico 1991- 92 ovvero in quell'anno; il medesimo decreto legislativo avrebbe violato altresì l'art. 76 Cost perché avrebbe dato alla legge di delegazione una applicazione non consentita. Anche questo motivo non ha pregio. In relazione al primo profilo va esclusa ogni discriminazione per i rilievi già svolti sul maggiore compenso spettante in corrispondenza con il maggiore impegno richiesto, non previsto dalla normativa precedente, sotto il vigore della quale il ricorrente frequentò il corso di specializzazione. Sotto il secondo profilo la censura è inammissibile giacché non si spiegano le ragioni perché la norma delegata sarebbe in contrasto con la norma delegante. E ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese stante la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2002