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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/12/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1548/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Roberto Rivello Presidente
Dott. Marco Rossi Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1548/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PO SU AU presso il cui studio sito in Genova, via Galata 9/6 è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FERRETTI PIERFRANCO presso il cui studio sito in Alessandria, Corso Felice Cavallotti n. 70, è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza Nr. 957, emessa in data
9/11/2023 dal Giudice Dott. Carlo Asteggiano del Tribunale di Alessandria, nell'ambito del giudizio R.G. 2018/2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, previa
l'ammissione degli incombenti, anche istruttori, meglio ritenuti, e previe le pronunzie e declaratorie meglio viste, in accoglimento delle motivazioni che precedono, che si intendono quivi integralmente ritrascritte, nulla eccettuato o rinunziato:
a. accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto inter partes stipulato, avente per oggetto la fornitura di caldaia e relativi componenti, come meglio descritti nelle fatture allegate, per fatto e colpa esclusivi della convenuta opposta, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla restituzione del manufatto in favore di CP_1
b. in gradato subordine, e nel caso in cui non si ritenesse di pronunziare la richiesta risoluzione ex art. 1453 c.c., dichiarare tenuta e conseguentemente condannare CP_1
in persona del suo legale rappresentante in carica pro tempore, all'esatto adempimento, e, quindi, a porre in essere gli interventi meglio visti ed opportuni per rendere l'impianto per cui
è causa funzionante ed idoneo all'uso convenuto, con ogni conseguente provvedimento;
c. accertare e dichiarare in ogni caso la legittimazione dell'opponente ad avvalersi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., atteso il grave e persistente inadempimento genetico serbato da controparte;
d. revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto;
e. condannare la Società convenuta in opposizione, come sopra meglio epigrafata e rappresentata, al risarcimento dei danni, nella misura che sarà parsa equa e/o comunque di giustizia, da contenersi entro un importo pari al credito ex adverso azionato;
f. con vittoria delle spese;
g. in gradato subordine, per il caso di rigetto delle domande proposte in principalità, compensare in tutto o in parte le spese di giudizio, legali e tecniche, del primo o di entrambi i gradi, totalmente, ovvero nella proporzione che sarà parsa equa e/o comunque di Giustizia”.
Per parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis,
- previa ammissione delle istanze istruttorie tutte contenute nelle memorie 24.01.2022 e 14.02.2022, con i testi ivi indicati eventualmente anche in controprova,
- respingere l'appello proposto dalla signora siccome infondato in fatto ed Parte_1
in diritto e, per l'effetto, confermare sul punto la sentenza n. 957/2023 emessa il 09.11.2023
dal Tribunale di Alessandria;
Salvis juribus”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha proposto opposizione Parte_1
avverso il D.I. n. 430/2021 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 15.04.2021 con cui le
è stato ingiunto di pagare a la somma di € 11.173,12 per la fornitura di una CP_1 caldaia presso l'abitazione della sig.ra . Parte_1
Il Tribunale di Alessandria con la sentenza del 09.11.23 n. 957/23 ha rigettato l'opposizione e confermato il D.I. sulla base delle risultanze della ctu, espletata in corso di causa, che ha così concluso: “a) che la caldaia installata sia idonea all'uso sull'impianto esistente e per tipologia
(tipo di combustibile utilizzato e tecnica di combustione in rapporto alla struttura dell'impianto esistente) e per congruità della potenza nominale espressa a fronte della potenza richiesta agli elementi radianti, come esposto al Cap 5), paragrafo 5.1, pag. 11
b) che il funzionamento della caldaia sia da considerare corretto e che la fiamma, in funzione del processo di pirolisi, raggiunga una temperatura adeguata (per regolazione effettuata dalla sonda lambda) al riscaldamento ottimale dell'acqua, come esposto al Cap 5) paragrafo 5.2, pag. 14
c) che, in funzione delle considerazioni di cui ai precedenti punti a) e b), non sussistano le basi da utilizzarsi per fornire risposta al quesito relativo alla quantificazione, in caso di accertamento positivo delle problematiche legate al funzionamento della caldaia, di eventuali danni nonché di eventuale maggiore costo energetico sostenuto o di minori incentivi goduti come esposto al Cap 5) paragrafo 5.3, pag18”.
Il Tribunale ha, inoltre, respinto la richiesta di parte opponente di integrazione della ctu per un approfondimento circa le effettive cause del malfunzionamento, osservando, tra l'altro, che a prescindere dalla natura occulta o palese dei vizi, l'onere probatorio in ordine alla garanzia per vizi nel contratto di compravendita è posto in capo all'acquirente, dovendo questi fornire la prova in ordine all'esistenza dei vizi, alle conseguenze dannose e al nesso di causa tra gli uni e le altre e che tale lacuna non è stata nemmeno colmata dal Ctp di parte e che, pertanto, l'istanza si appalesa esplorativa.
Per quanto riguarda le spese di lite (comprese anche quelle di ctu e ctp documentate) sono state poste a carico della parte soccombente.
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
proposto appello, articolando i seguenti motivi di censura:
1) Mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, del malfunzionamento della caldaia e/o dei componenti ad essa collegati e nullità, invalidità e/o comunque parzialità della svolta Consulenza Tecnica;
2) Mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, del comportamento serbato da CP_1
lesivo dei diritti dell'opponente, con particolare riguardo alla mancata
[...]
validazione della garanzia;
3) Ingiusta condanna dell'appellante alla refusione integrale delle spese di lite e di CTU.
In data 18.04.24 si è costituita in giudizio l'appellata la quale in via preliminare CP_1 ai sensi degli artt. 1495 e 132 Cod. Cons. ha ribadito l'eccezione di decadenza dalla garanzia, sia quella prevista dall'art. 1490 c.c. sia quella prevista dall'art. 130 Cod. Cons (nella versione precedente ratione temporis applicabile) non avendo la mai ricevuto alcuna CP_1
denuncia dei vizi, se non tardivamente con l'atto di citazione in opposizione.
Nel merito afferma la correttezza della ctu e l'infondatezza dei motivi di appello. In particolare, deduce che l'obbligo assunto dalla era soltanto quello di vendere la caldaia oltre CP_1 ad alcuni componenti accessori necessari per l'installazione, ma non di fornire un impianto di riscaldamento “chiavi in mano” per come sostenuto dall'appellante.
All'udienza del 09.05.24, il Consigliere Istruttore, verificata la regolare costituzione delle parti, rinviava la causa per la rimessione in decisione per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, con ordinanza del 19.11.25 ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il primo motivo di appello è infondato.
Parte appellante richiamando i principi in materia di responsabilità contrattuale ed onere della prova, lamenta che il destinatario della prestazione può limitarsi ad allegare l'inadempimento, spettando poi al debitore dimostrare di aver eseguito correttamente la prestazione. Tale prova, avendo riguardo agli atti di causa ed agli esiti della ctu, in tesi di parte appellante, non sarebbe stata fornita dalla CP_1
L'appellante lamenta che le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU avrebbero riguardato solamente l'intrinseco funzionamento della caldaia e, nonostante siano emerse anomalie sull'impianto, in ipotesi relativo al “trasferimento dell'energia termica dalla caldaia al
“puffer”, (pag. 20), il CTU ha concluso per il perfetto funzionamento della caldaia, e, quindi, dando risposta affermativa al quesito.
L'appellante contesta che dalla lettura degli atti e delle fatture di vendita allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, il CTU avrebbe potuto verificare che, a corredo della caldaia per cui è causa, aveva anche fornito sia il puffer, sia le valvole di raccordo, i gomiti e le tubature CP_1
che avevano consentito di raccordare la caldaia all'impianto già esistente.
Le censure svolte da parte appellante non sono meritevoli di accoglimento.
Giova precisare che oggetto dell'ingiunzione di pagamento è il corrispettivo per la fornitura della caldaia e di alcuni elementi accessori.
In particolare, ha acquistato, presso la Ditta POZZOLI SpA., una Caldaia a Parte_1
Legna CENTROMETAL BIO-TECH L45, oltre ad alcuni componenti accessori da utilizzarsi nella realizzazione di una nuova Centrale Termica, collegata all'impianto di riscaldamento già esistente. L'odierna appellante sin dal primo grado di giudizio lamentava che “sin dalla sua installazione, l'impianto in parola non ha mai funzionato correttamente” e che, in particolare,
“la caldaia non ha mai raggiunto una temperatura di esercizio adeguata”, non riscaldando sufficientemente l'acqua.
Parte appellata ha, invece, contestato la ricostruzione di controparte osservando e ribadendo di non aver fornito né progettato l'impianto di riscaldamento della casa della signora né Pt_1 di aver proceduto all'installazione della caldaia, effettuata da tecnico di fiducia dell'odierna appellante, sig. (come risultante anche dal doc. 3 allegato da parte Per_1 Parte_2
opponente in primo grado).
Ciò in quanto, la era stata contattata dal signor - marito della signora CP_1 Parte_3
- e dal suo installatore di fiducia, i quali, per conto della signora si erano limitati Pt_1 Pt_1
a richiedere una caldaia a legna per sostituire quella a biomasse già installata su un impianto preesistente e che potesse beneficiare dell'incentivo denominato “Conto Termico 2.0”.
La Corte ritiene che le censure avverso la ctu formulate dall'appellante, secondo cui il consulente tecnico d'ufficio avrebbe dovuto estendere il proprio esame anche alla rimanente parte dei componenti installati a servizio della caldaia, e la richiesta di parte appellante di rinnovazione della ctu o chiamata a chiarimenti del perito non siano meritevoli di accoglimento.
Infatti, la CTU espletata in primo grado, in conformità al quesito formulato dal Giudicante, ha proceduto a verificare se la caldaia installata era idonea all'uso sull'impianto già esistente e se presentava difetti suoi propri di funzionamento tali da ridurne o limitarne l'operatività.
In particolare, conformemente alle doglianze formulate della sig.ra in primo grado, è Pt_1
stato chiesto al ctu di accertare se la caldaia era in grado di raggiungere la corretta temperatura di esercizio.
Il ctu ha, innanzitutto, proceduto ad un'attenta valutazione dei documenti in atti, rilevando che
, Parte Convenuta Opposta nel contenzioso in essere, ditta operante nel settore CP_1 commerciale di “materiale termosanitario, idraulico e di riscaldamento” vendeva alla Sig.ra
, come da Fatture emesse nel corso dell'Ottobre 2020 e presenti agli ATTI, Parte_1
una Caldaia a Legna CENTROMETAL componentistica, attrezzatura ed CP_2
accessori vari da utilizzarsi per la realizzazione di una nuova Centrale Termica, utilizzante la caldaia, di cui sopra, da collegarsi all'impianto di riscaldamento esistente. Il tutto, come leggibile sempre sulle fatture citate in precedenza, da inserire, per finanziamento, a favore di
Parte Attrice in Opposizione, nella documentazione richiesta per accedere al “CONTO
TERMICO 2020”, incentivo statale entrato in vigore il 31/05/(…). A fronte della fornitura del materiale, avvenuta in diverse consegne, Parte Convenuta Opposta emetteva contestuali fatture, intestate alla Sig. , per un importo totale di € 15.729,65= A fronte Parte_1 di tale importo, risultano, pagati, in due tranche, acconti per un totale di € 4.000,00=.
Null'altro risulta essere stato corrisposto a fronte dell'importo totale della fornitura già indicato”.
Per come risulta dalla ctu, il perito, in esito ai sopralluoghi effettuati ed allo studio della documentazione in atti, ha dato riscontro sia “alla situazione impiantistica, come visionata, in correlazione, soprattutto, al contesto documentale (come presente agli Atti) onde desumere dal confronto elementi utili ad effettuare valutazioni di congruenza fra quanto realizzato strutturalmente e funzionalmente nella connessione della caldaia, in oggetto, all'impianto di riscaldamento, sia al funzionamento intrinseco della caldaia, avulso dalle considerazioni funzionali del sistema a valle” ed ha poi proceduto alla descrizione della centrale termica asservita alla caldaia a legna oggetto della fornitura da parte della ed, altresì, alla CP_1 descrizione della caldaia tenendo conto delle specifiche tecniche e della normativa d'uso.
Il perito ha, quindi, proceduto ad accertare se la caldaia installata era idonea all'uso sull'impianto esistente ed ha concluso positivamente, osservando sia che “In base a quanto desunto dalla lettura documentale agli ATTI, dal libro istruzioni della caldaia in discussione e dai riscontri emersi durante i diversi sopralluoghi in situ, è evidente che la tipologia della caldaia è assolutamente compatibile con la struttura di un impianto di riscaldamento del tipo esistente presso l'abitazione della Sig.ra ”. Parte_1
Inoltre, il ctu ha confrontato la potenza nominale della caldaia, per come dichiarata, con la potenza che normalmente sarebbe richiesta, in condizioni standard, dagli elementi radianti presenti nell'abitazione dell'odierna appellante. Anche in ordine a tale profilo, il ctu ha concluso che “la potenza espressa dalla a Legna è coerente con la potenza prevista CP_3 agli elementi radianti negli ambienti”.
In ordine ai test di funzionamento della caldaia il perito ha rilevato che al momento del sopralluogo effettuato unitamente al collegio peritale, la caldaia era già in funzione ed a regime.
In ordine “al funzionamento della caldaia ed al trasferimento di calore da quest'ultima al
“puffer” e da questo all'impianto a valle”, il ctu ha rilevato come “la temperatura dell'acqua venga raggiunta ai suoi valori corretti durante il funzionamento della caldaia;
i parametri di temperatura della zona di gassificazione sono lievemente più bassi del massimo raggiungibile in essa ma ovviamente sufficienti a garantire la temperatura dell'acqua di caldaia”.
Il ctu ha quindi concluso che “il funzionamento della caldaia sia da considerare corretto e che la fiamma, in funzione del processo di pirolisi, raggiunga una temperatura adeguata (per regolazione effettuata dalla sonda lambda) al riscaldamento ottimale dell'acqua”.
Il perito, tuttavia, ha riscontrato “che una qualche anomalia, non identificata, interessi il trasferimento dell'energia termica dalla caldaia al “ . Pt_4
Orbene, il collegio osserva che la richiesta istruttoria di parte appellante di rinnovazione o chiamata a chiarimenti del ctu, al fine di approfondire le effettive cause del malfunzionamento dell'impianto non sia meritevole di accoglimento. La suddetta richiesta risulta essere meramente esplorativa, spettando all'acquirente, per come rilevato dal Giudice di primo grado, fornire la prova dell'esistenza dei vizi, delle conseguenze dannose e del nesso di causalità.
Lacuna probatoria non colmata nemmeno dal consulente tecnico di parte appellante, atteso che la generica prospettazione di un'anomalia nel trasferimento dell'energia termica dalla caldaia al non consente di individuare con sufficiente precisione elementi indizianti Pt_4 dell'esistenza di un vizio dei beni compravenduti in rapporto di causalità con le criticità dell'impianto oggetto di giudizio.
Nella specie, occorre anche osservare che l'installazione della caldaia è avvenuta da parte di un installatore di fiducia dell'appellante (vds. doc. 3 allegato al fascicolo di parte opponente in primo grado), tale scelta ha inciso sulla ricostruzione del decorso causale nella filiera tra le operazioni di vendita, di successiva installazione ed infine di manutenzione, interrompendo il nesso di causalità giuridica tra le operazioni di vendita e le attività di installazione (peraltro su un impianto già preesistente) e di manutenzione, in quanto le attività intermedie di installazione sono state effettuate per scelta del compratore da tecnico di propria fiducia, sicché in forza del principio di autoresponsabilità anche le eventuali carenze in sede di assistenza tecnica e/o manutentiva non appaiono eziologicamente imputabili (quanto al nesso di causalità giuridica) alle scelte e alla sfera di azione del venditore.
Per quanto riguarda il secondo motivo di censura relativo alla mancata validazione della garanzia ed al mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli art. 129 Cod. Consumo (secondo cui il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e) e 130 Cod. Cons, che prevede che il venditore sia responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (conformità del bene che in tesi dell'appellante ricomprende anche la sua installazione), si osserva come tale motivo di censura, da un lato, risulta genericamente formulato e dall'altro possa ritenersi destituito di fondamento in considerazione di quanto sopra rilevato in ordine all'accertato corretto funzionamento del bene oggetto di acquisto (il che fa ritenere assorbito anche l'esame della eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi).
Peraltro, non può non rilevarsi che anche le deduzioni svolte da parte appellante, in sede di memoria di replica, circa la mancata consegna della documentazione obbligatoria prevista dal
D.M. 37/2008, attinente all'installazione dell'impianto, non siano conferenti al caso di specie, atteso quanto rilevato ed accertato dal ctu in punto di corretto funzionamento del bene compravenduto, ed anche in considerazione del fatto che l'installazione della caldaia è avvenuta da parte di altro soggetto sig. (idraulico di fiducia della sig.ra Persona_2 CP_1 vds. dichiarazione da quest'ultimo rilasciata ed allegata al doc.3 del fascicolo di parte opponente in primo grado), con la conseguenza che il difetto della dichiarazione di conformità, che l'installatore deve rilasciare, ai sensi del DM 37/08 (richiamato da parte appellante) non appaiono ascrivili alla sfera di responsabilità della CP_1
Deve, infine, essere rigettato il motivo di appello circa la condanna alle spese di lite disposta a carico dell'opponente in primo grado. Tale motivo di censura è infondato atteso che le spese di giudizio (comprese quelle di consulenza tecnica) sono state correttamente poste a carico dell'opponente in primo grado in ossequio al principio di soccombenza.
In considerazione di quanto sopra esposto, il presente atto di appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Per quanto riguarda le spese di lite, ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c., alla soccombenza di parte appellante consegue la sua condanna alle spese del presente grado di giudizio.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati dal DM 147/2022 e ss. mm., tenuto conto della nota spese presentata da parte appellata, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, del valore della controversia e delle specifiche questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese processuali vengono liquidate in favore di parte appellata (entro i limiti di domanda) nei termini che seguono:
per la fase di studio: € 1.134,00;
per la fase introduttiva: € 921,00;
per la fase di trattazione: € 920,00;
per la fase decisoria: € 1.911,00.
TOTALE: € 4.886,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile la parte “è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”; va, pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa in relazione all'appello proposto da . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso Parte_1
la sentenza n. 957/2023 (n. R.G. 2018/2021) emessa dal Tribunale di Alessandria il 09.11.2023:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in Parte_1 favore dell'appellata in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 liquida in € € 4.886,00, oltre al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, CPA e IVA se dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Angela Giunta Dr. Roberto Rivello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Roberto Rivello Presidente
Dott. Marco Rossi Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1548/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PO SU AU presso il cui studio sito in Genova, via Galata 9/6 è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FERRETTI PIERFRANCO presso il cui studio sito in Alessandria, Corso Felice Cavallotti n. 70, è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza Nr. 957, emessa in data
9/11/2023 dal Giudice Dott. Carlo Asteggiano del Tribunale di Alessandria, nell'ambito del giudizio R.G. 2018/2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, previa
l'ammissione degli incombenti, anche istruttori, meglio ritenuti, e previe le pronunzie e declaratorie meglio viste, in accoglimento delle motivazioni che precedono, che si intendono quivi integralmente ritrascritte, nulla eccettuato o rinunziato:
a. accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto inter partes stipulato, avente per oggetto la fornitura di caldaia e relativi componenti, come meglio descritti nelle fatture allegate, per fatto e colpa esclusivi della convenuta opposta, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla restituzione del manufatto in favore di CP_1
b. in gradato subordine, e nel caso in cui non si ritenesse di pronunziare la richiesta risoluzione ex art. 1453 c.c., dichiarare tenuta e conseguentemente condannare CP_1
in persona del suo legale rappresentante in carica pro tempore, all'esatto adempimento, e, quindi, a porre in essere gli interventi meglio visti ed opportuni per rendere l'impianto per cui
è causa funzionante ed idoneo all'uso convenuto, con ogni conseguente provvedimento;
c. accertare e dichiarare in ogni caso la legittimazione dell'opponente ad avvalersi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., atteso il grave e persistente inadempimento genetico serbato da controparte;
d. revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto;
e. condannare la Società convenuta in opposizione, come sopra meglio epigrafata e rappresentata, al risarcimento dei danni, nella misura che sarà parsa equa e/o comunque di giustizia, da contenersi entro un importo pari al credito ex adverso azionato;
f. con vittoria delle spese;
g. in gradato subordine, per il caso di rigetto delle domande proposte in principalità, compensare in tutto o in parte le spese di giudizio, legali e tecniche, del primo o di entrambi i gradi, totalmente, ovvero nella proporzione che sarà parsa equa e/o comunque di Giustizia”.
Per parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis,
- previa ammissione delle istanze istruttorie tutte contenute nelle memorie 24.01.2022 e 14.02.2022, con i testi ivi indicati eventualmente anche in controprova,
- respingere l'appello proposto dalla signora siccome infondato in fatto ed Parte_1
in diritto e, per l'effetto, confermare sul punto la sentenza n. 957/2023 emessa il 09.11.2023
dal Tribunale di Alessandria;
Salvis juribus”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha proposto opposizione Parte_1
avverso il D.I. n. 430/2021 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 15.04.2021 con cui le
è stato ingiunto di pagare a la somma di € 11.173,12 per la fornitura di una CP_1 caldaia presso l'abitazione della sig.ra . Parte_1
Il Tribunale di Alessandria con la sentenza del 09.11.23 n. 957/23 ha rigettato l'opposizione e confermato il D.I. sulla base delle risultanze della ctu, espletata in corso di causa, che ha così concluso: “a) che la caldaia installata sia idonea all'uso sull'impianto esistente e per tipologia
(tipo di combustibile utilizzato e tecnica di combustione in rapporto alla struttura dell'impianto esistente) e per congruità della potenza nominale espressa a fronte della potenza richiesta agli elementi radianti, come esposto al Cap 5), paragrafo 5.1, pag. 11
b) che il funzionamento della caldaia sia da considerare corretto e che la fiamma, in funzione del processo di pirolisi, raggiunga una temperatura adeguata (per regolazione effettuata dalla sonda lambda) al riscaldamento ottimale dell'acqua, come esposto al Cap 5) paragrafo 5.2, pag. 14
c) che, in funzione delle considerazioni di cui ai precedenti punti a) e b), non sussistano le basi da utilizzarsi per fornire risposta al quesito relativo alla quantificazione, in caso di accertamento positivo delle problematiche legate al funzionamento della caldaia, di eventuali danni nonché di eventuale maggiore costo energetico sostenuto o di minori incentivi goduti come esposto al Cap 5) paragrafo 5.3, pag18”.
Il Tribunale ha, inoltre, respinto la richiesta di parte opponente di integrazione della ctu per un approfondimento circa le effettive cause del malfunzionamento, osservando, tra l'altro, che a prescindere dalla natura occulta o palese dei vizi, l'onere probatorio in ordine alla garanzia per vizi nel contratto di compravendita è posto in capo all'acquirente, dovendo questi fornire la prova in ordine all'esistenza dei vizi, alle conseguenze dannose e al nesso di causa tra gli uni e le altre e che tale lacuna non è stata nemmeno colmata dal Ctp di parte e che, pertanto, l'istanza si appalesa esplorativa.
Per quanto riguarda le spese di lite (comprese anche quelle di ctu e ctp documentate) sono state poste a carico della parte soccombente.
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
proposto appello, articolando i seguenti motivi di censura:
1) Mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, del malfunzionamento della caldaia e/o dei componenti ad essa collegati e nullità, invalidità e/o comunque parzialità della svolta Consulenza Tecnica;
2) Mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, del comportamento serbato da CP_1
lesivo dei diritti dell'opponente, con particolare riguardo alla mancata
[...]
validazione della garanzia;
3) Ingiusta condanna dell'appellante alla refusione integrale delle spese di lite e di CTU.
In data 18.04.24 si è costituita in giudizio l'appellata la quale in via preliminare CP_1 ai sensi degli artt. 1495 e 132 Cod. Cons. ha ribadito l'eccezione di decadenza dalla garanzia, sia quella prevista dall'art. 1490 c.c. sia quella prevista dall'art. 130 Cod. Cons (nella versione precedente ratione temporis applicabile) non avendo la mai ricevuto alcuna CP_1
denuncia dei vizi, se non tardivamente con l'atto di citazione in opposizione.
Nel merito afferma la correttezza della ctu e l'infondatezza dei motivi di appello. In particolare, deduce che l'obbligo assunto dalla era soltanto quello di vendere la caldaia oltre CP_1 ad alcuni componenti accessori necessari per l'installazione, ma non di fornire un impianto di riscaldamento “chiavi in mano” per come sostenuto dall'appellante.
All'udienza del 09.05.24, il Consigliere Istruttore, verificata la regolare costituzione delle parti, rinviava la causa per la rimessione in decisione per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, con ordinanza del 19.11.25 ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il primo motivo di appello è infondato.
Parte appellante richiamando i principi in materia di responsabilità contrattuale ed onere della prova, lamenta che il destinatario della prestazione può limitarsi ad allegare l'inadempimento, spettando poi al debitore dimostrare di aver eseguito correttamente la prestazione. Tale prova, avendo riguardo agli atti di causa ed agli esiti della ctu, in tesi di parte appellante, non sarebbe stata fornita dalla CP_1
L'appellante lamenta che le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU avrebbero riguardato solamente l'intrinseco funzionamento della caldaia e, nonostante siano emerse anomalie sull'impianto, in ipotesi relativo al “trasferimento dell'energia termica dalla caldaia al
“puffer”, (pag. 20), il CTU ha concluso per il perfetto funzionamento della caldaia, e, quindi, dando risposta affermativa al quesito.
L'appellante contesta che dalla lettura degli atti e delle fatture di vendita allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, il CTU avrebbe potuto verificare che, a corredo della caldaia per cui è causa, aveva anche fornito sia il puffer, sia le valvole di raccordo, i gomiti e le tubature CP_1
che avevano consentito di raccordare la caldaia all'impianto già esistente.
Le censure svolte da parte appellante non sono meritevoli di accoglimento.
Giova precisare che oggetto dell'ingiunzione di pagamento è il corrispettivo per la fornitura della caldaia e di alcuni elementi accessori.
In particolare, ha acquistato, presso la Ditta POZZOLI SpA., una Caldaia a Parte_1
Legna CENTROMETAL BIO-TECH L45, oltre ad alcuni componenti accessori da utilizzarsi nella realizzazione di una nuova Centrale Termica, collegata all'impianto di riscaldamento già esistente. L'odierna appellante sin dal primo grado di giudizio lamentava che “sin dalla sua installazione, l'impianto in parola non ha mai funzionato correttamente” e che, in particolare,
“la caldaia non ha mai raggiunto una temperatura di esercizio adeguata”, non riscaldando sufficientemente l'acqua.
Parte appellata ha, invece, contestato la ricostruzione di controparte osservando e ribadendo di non aver fornito né progettato l'impianto di riscaldamento della casa della signora né Pt_1 di aver proceduto all'installazione della caldaia, effettuata da tecnico di fiducia dell'odierna appellante, sig. (come risultante anche dal doc. 3 allegato da parte Per_1 Parte_2
opponente in primo grado).
Ciò in quanto, la era stata contattata dal signor - marito della signora CP_1 Parte_3
- e dal suo installatore di fiducia, i quali, per conto della signora si erano limitati Pt_1 Pt_1
a richiedere una caldaia a legna per sostituire quella a biomasse già installata su un impianto preesistente e che potesse beneficiare dell'incentivo denominato “Conto Termico 2.0”.
La Corte ritiene che le censure avverso la ctu formulate dall'appellante, secondo cui il consulente tecnico d'ufficio avrebbe dovuto estendere il proprio esame anche alla rimanente parte dei componenti installati a servizio della caldaia, e la richiesta di parte appellante di rinnovazione della ctu o chiamata a chiarimenti del perito non siano meritevoli di accoglimento.
Infatti, la CTU espletata in primo grado, in conformità al quesito formulato dal Giudicante, ha proceduto a verificare se la caldaia installata era idonea all'uso sull'impianto già esistente e se presentava difetti suoi propri di funzionamento tali da ridurne o limitarne l'operatività.
In particolare, conformemente alle doglianze formulate della sig.ra in primo grado, è Pt_1
stato chiesto al ctu di accertare se la caldaia era in grado di raggiungere la corretta temperatura di esercizio.
Il ctu ha, innanzitutto, proceduto ad un'attenta valutazione dei documenti in atti, rilevando che
, Parte Convenuta Opposta nel contenzioso in essere, ditta operante nel settore CP_1 commerciale di “materiale termosanitario, idraulico e di riscaldamento” vendeva alla Sig.ra
, come da Fatture emesse nel corso dell'Ottobre 2020 e presenti agli ATTI, Parte_1
una Caldaia a Legna CENTROMETAL componentistica, attrezzatura ed CP_2
accessori vari da utilizzarsi per la realizzazione di una nuova Centrale Termica, utilizzante la caldaia, di cui sopra, da collegarsi all'impianto di riscaldamento esistente. Il tutto, come leggibile sempre sulle fatture citate in precedenza, da inserire, per finanziamento, a favore di
Parte Attrice in Opposizione, nella documentazione richiesta per accedere al “CONTO
TERMICO 2020”, incentivo statale entrato in vigore il 31/05/(…). A fronte della fornitura del materiale, avvenuta in diverse consegne, Parte Convenuta Opposta emetteva contestuali fatture, intestate alla Sig. , per un importo totale di € 15.729,65= A fronte Parte_1 di tale importo, risultano, pagati, in due tranche, acconti per un totale di € 4.000,00=.
Null'altro risulta essere stato corrisposto a fronte dell'importo totale della fornitura già indicato”.
Per come risulta dalla ctu, il perito, in esito ai sopralluoghi effettuati ed allo studio della documentazione in atti, ha dato riscontro sia “alla situazione impiantistica, come visionata, in correlazione, soprattutto, al contesto documentale (come presente agli Atti) onde desumere dal confronto elementi utili ad effettuare valutazioni di congruenza fra quanto realizzato strutturalmente e funzionalmente nella connessione della caldaia, in oggetto, all'impianto di riscaldamento, sia al funzionamento intrinseco della caldaia, avulso dalle considerazioni funzionali del sistema a valle” ed ha poi proceduto alla descrizione della centrale termica asservita alla caldaia a legna oggetto della fornitura da parte della ed, altresì, alla CP_1 descrizione della caldaia tenendo conto delle specifiche tecniche e della normativa d'uso.
Il perito ha, quindi, proceduto ad accertare se la caldaia installata era idonea all'uso sull'impianto esistente ed ha concluso positivamente, osservando sia che “In base a quanto desunto dalla lettura documentale agli ATTI, dal libro istruzioni della caldaia in discussione e dai riscontri emersi durante i diversi sopralluoghi in situ, è evidente che la tipologia della caldaia è assolutamente compatibile con la struttura di un impianto di riscaldamento del tipo esistente presso l'abitazione della Sig.ra ”. Parte_1
Inoltre, il ctu ha confrontato la potenza nominale della caldaia, per come dichiarata, con la potenza che normalmente sarebbe richiesta, in condizioni standard, dagli elementi radianti presenti nell'abitazione dell'odierna appellante. Anche in ordine a tale profilo, il ctu ha concluso che “la potenza espressa dalla a Legna è coerente con la potenza prevista CP_3 agli elementi radianti negli ambienti”.
In ordine ai test di funzionamento della caldaia il perito ha rilevato che al momento del sopralluogo effettuato unitamente al collegio peritale, la caldaia era già in funzione ed a regime.
In ordine “al funzionamento della caldaia ed al trasferimento di calore da quest'ultima al
“puffer” e da questo all'impianto a valle”, il ctu ha rilevato come “la temperatura dell'acqua venga raggiunta ai suoi valori corretti durante il funzionamento della caldaia;
i parametri di temperatura della zona di gassificazione sono lievemente più bassi del massimo raggiungibile in essa ma ovviamente sufficienti a garantire la temperatura dell'acqua di caldaia”.
Il ctu ha quindi concluso che “il funzionamento della caldaia sia da considerare corretto e che la fiamma, in funzione del processo di pirolisi, raggiunga una temperatura adeguata (per regolazione effettuata dalla sonda lambda) al riscaldamento ottimale dell'acqua”.
Il perito, tuttavia, ha riscontrato “che una qualche anomalia, non identificata, interessi il trasferimento dell'energia termica dalla caldaia al “ . Pt_4
Orbene, il collegio osserva che la richiesta istruttoria di parte appellante di rinnovazione o chiamata a chiarimenti del ctu, al fine di approfondire le effettive cause del malfunzionamento dell'impianto non sia meritevole di accoglimento. La suddetta richiesta risulta essere meramente esplorativa, spettando all'acquirente, per come rilevato dal Giudice di primo grado, fornire la prova dell'esistenza dei vizi, delle conseguenze dannose e del nesso di causalità.
Lacuna probatoria non colmata nemmeno dal consulente tecnico di parte appellante, atteso che la generica prospettazione di un'anomalia nel trasferimento dell'energia termica dalla caldaia al non consente di individuare con sufficiente precisione elementi indizianti Pt_4 dell'esistenza di un vizio dei beni compravenduti in rapporto di causalità con le criticità dell'impianto oggetto di giudizio.
Nella specie, occorre anche osservare che l'installazione della caldaia è avvenuta da parte di un installatore di fiducia dell'appellante (vds. doc. 3 allegato al fascicolo di parte opponente in primo grado), tale scelta ha inciso sulla ricostruzione del decorso causale nella filiera tra le operazioni di vendita, di successiva installazione ed infine di manutenzione, interrompendo il nesso di causalità giuridica tra le operazioni di vendita e le attività di installazione (peraltro su un impianto già preesistente) e di manutenzione, in quanto le attività intermedie di installazione sono state effettuate per scelta del compratore da tecnico di propria fiducia, sicché in forza del principio di autoresponsabilità anche le eventuali carenze in sede di assistenza tecnica e/o manutentiva non appaiono eziologicamente imputabili (quanto al nesso di causalità giuridica) alle scelte e alla sfera di azione del venditore.
Per quanto riguarda il secondo motivo di censura relativo alla mancata validazione della garanzia ed al mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli art. 129 Cod. Consumo (secondo cui il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e) e 130 Cod. Cons, che prevede che il venditore sia responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (conformità del bene che in tesi dell'appellante ricomprende anche la sua installazione), si osserva come tale motivo di censura, da un lato, risulta genericamente formulato e dall'altro possa ritenersi destituito di fondamento in considerazione di quanto sopra rilevato in ordine all'accertato corretto funzionamento del bene oggetto di acquisto (il che fa ritenere assorbito anche l'esame della eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi).
Peraltro, non può non rilevarsi che anche le deduzioni svolte da parte appellante, in sede di memoria di replica, circa la mancata consegna della documentazione obbligatoria prevista dal
D.M. 37/2008, attinente all'installazione dell'impianto, non siano conferenti al caso di specie, atteso quanto rilevato ed accertato dal ctu in punto di corretto funzionamento del bene compravenduto, ed anche in considerazione del fatto che l'installazione della caldaia è avvenuta da parte di altro soggetto sig. (idraulico di fiducia della sig.ra Persona_2 CP_1 vds. dichiarazione da quest'ultimo rilasciata ed allegata al doc.3 del fascicolo di parte opponente in primo grado), con la conseguenza che il difetto della dichiarazione di conformità, che l'installatore deve rilasciare, ai sensi del DM 37/08 (richiamato da parte appellante) non appaiono ascrivili alla sfera di responsabilità della CP_1
Deve, infine, essere rigettato il motivo di appello circa la condanna alle spese di lite disposta a carico dell'opponente in primo grado. Tale motivo di censura è infondato atteso che le spese di giudizio (comprese quelle di consulenza tecnica) sono state correttamente poste a carico dell'opponente in primo grado in ossequio al principio di soccombenza.
In considerazione di quanto sopra esposto, il presente atto di appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Per quanto riguarda le spese di lite, ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c., alla soccombenza di parte appellante consegue la sua condanna alle spese del presente grado di giudizio.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati dal DM 147/2022 e ss. mm., tenuto conto della nota spese presentata da parte appellata, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, del valore della controversia e delle specifiche questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese processuali vengono liquidate in favore di parte appellata (entro i limiti di domanda) nei termini che seguono:
per la fase di studio: € 1.134,00;
per la fase introduttiva: € 921,00;
per la fase di trattazione: € 920,00;
per la fase decisoria: € 1.911,00.
TOTALE: € 4.886,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile la parte “è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”; va, pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa in relazione all'appello proposto da . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso Parte_1
la sentenza n. 957/2023 (n. R.G. 2018/2021) emessa dal Tribunale di Alessandria il 09.11.2023:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in Parte_1 favore dell'appellata in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 liquida in € € 4.886,00, oltre al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, CPA e IVA se dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Angela Giunta Dr. Roberto Rivello