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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1162/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione LA - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Kennedy Condominio Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13920259001353224000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13920259001353224000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13920259001353224000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava il sollecito di pagamento indicato in epigrafe (limitatamente al credito sotteso alle due cartelle di pagamento prodromiche espressamente indicate) deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche (e degli, ulteriormente prodromici, avvisi di accertamento) e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER e Regione LA che evidenziavano profili di inammissibilità del ricorso e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Ain data 23.12.2025 parte ricorrente depositava memorie nelle quali contestava le eccezioni di rito sollevate dalle controparti e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il sollecito è atto impugnabile (vedi Cass. 11471/2018).
Ancora, la stessa ADER evidenziava nelle controdeduzioni che la notifica dell'atto impugnato avveniva in data 21.5.2025; il ricorso è, pertanto, tempestivo.
Sempre in via preliminare vale rilevare come il ricorrente limiti l'impugnazione del sollecito di pagamento ai crediti sottesi alle cartelle di pagamento prodromiche n. 1392018 0005271384/000 e n. 139 2020
0003597956/000.
Nel resto il ricorso è fondato e va accolto.
Costituendosi in giudizio ADER forniva prova della rituale notifica della cartella di pagamento
13920180005271384/000, depositando copia del relativo avviso di ricevimento;
la notifica avveniva con consegna a mani del destinatario. L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è infondata.
Di contro, non risulta fornita idonea prova della notifica della cartella di pagamento n. 139 2020
0003597956/000.
La stessa avveniva con il rito degli irreperibili assoluti.
In materia la Suprema Corte ha precisato come "in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte dall'ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente, poi risultato detenuto nel medesimo Comune)" Cass. 6765/19.
Ancora "in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento" Cass. 19958/2018.
Infine ”con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga che tali ricerche siano state effettuate, e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (ex multis, Cass. n. 2877/2018).
1.2.3. Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, l'attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove;
in tal caso, proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un'ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all'interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l'esame dei registri anagrafici (Cass. 08/03/2019, n. 6765). Infine, recentemente (Cass. 24/05/2024, n. 14658) è stato affermato il seguente principio di diritto: nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente territoriale;
la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l'irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato;
in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso" Cass. 17272/2025.
Nel caso in esame dalla relata di notifica depositava da ADER emerge soltanto la seguente dicitura
“recandomi sul posto l'indirizzo risulta inesistente”, ma non emerge in alcun modo il tipo di (ulteriori) ricerche effettuate dal notificatore (tra l'altro l'indirizzo è il medesimo – Vibo Valentia Traversa 2 Indirizzo_1 n.
2 - ove la cartella di pagamento n. 13920180005271384/000 risulta consegnata a mani del destinatario).
La procedura di notifica della cartella di pagamento prodromica, pertanto, non può dirsi ritualmente esperita.
In materia tributaria, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo” (Cass. Ord.
1144/2018).
Il ricorso, con riferimento al credito sotteso alla predetta cartella di pagamento, deve trovare accoglimento sia con riferimento alla mancata notifica della cartella di pagamento prodromica che in ordine all'intervenuta prescrizione del credito azionato. Trattasi, difatti, di tassa automobilistica anno 2015 per cui la Regione
LA non forniva prova della notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
Il termine prescrizionale deve considerarsi inutilmente decorso anche con riferimento al credito sotteso alla cartella di pagamento 1392018 0005271384/000, come detto ritualmente notificata.
Successivamente alla notifica della stessa in data 27.10.2018 ADER non forniva prova (idonea) della rituale notifica di atti interruttivi.
Anche i successivi atti (preavviso di fermo n. 13980201900003613000 e intimazione di pagamento n.
13920229001835764000) risultano notificati con la procedura degli irreperibili assoluti che presenta le medesime criticità sopra evidenziate.
Al momento della notifica del sollecito di pagamento impugnato, pertanto, in data 21.5.2025, doveva ritenersi inutilmente decorso (rectius nuovamente decorso) il termine prescrizionale triennale posto in materia di tasse automobilistiche, anche considerando l'intervento della normativa emergenziale.
In tale contesto il ricorso deve essere accolto;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
· pone le spese del giudizio a carico della Regione LA ed ADER, in solido tra loro, che liquida, in favore del ricorrente, nella misura complessiva di Euro 250,00, oltre accessori come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez. 2 dell'8 gennaio 2026.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1162/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione LA - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Kennedy Condominio Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13920259001353224000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13920259001353224000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13920259001353224000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava il sollecito di pagamento indicato in epigrafe (limitatamente al credito sotteso alle due cartelle di pagamento prodromiche espressamente indicate) deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche (e degli, ulteriormente prodromici, avvisi di accertamento) e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER e Regione LA che evidenziavano profili di inammissibilità del ricorso e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Ain data 23.12.2025 parte ricorrente depositava memorie nelle quali contestava le eccezioni di rito sollevate dalle controparti e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il sollecito è atto impugnabile (vedi Cass. 11471/2018).
Ancora, la stessa ADER evidenziava nelle controdeduzioni che la notifica dell'atto impugnato avveniva in data 21.5.2025; il ricorso è, pertanto, tempestivo.
Sempre in via preliminare vale rilevare come il ricorrente limiti l'impugnazione del sollecito di pagamento ai crediti sottesi alle cartelle di pagamento prodromiche n. 1392018 0005271384/000 e n. 139 2020
0003597956/000.
Nel resto il ricorso è fondato e va accolto.
Costituendosi in giudizio ADER forniva prova della rituale notifica della cartella di pagamento
13920180005271384/000, depositando copia del relativo avviso di ricevimento;
la notifica avveniva con consegna a mani del destinatario. L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è infondata.
Di contro, non risulta fornita idonea prova della notifica della cartella di pagamento n. 139 2020
0003597956/000.
La stessa avveniva con il rito degli irreperibili assoluti.
In materia la Suprema Corte ha precisato come "in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte dall'ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente, poi risultato detenuto nel medesimo Comune)" Cass. 6765/19.
Ancora "in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento" Cass. 19958/2018.
Infine ”con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga che tali ricerche siano state effettuate, e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (ex multis, Cass. n. 2877/2018).
1.2.3. Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, l'attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove;
in tal caso, proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un'ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all'interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l'esame dei registri anagrafici (Cass. 08/03/2019, n. 6765). Infine, recentemente (Cass. 24/05/2024, n. 14658) è stato affermato il seguente principio di diritto: nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente territoriale;
la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l'irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato;
in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso" Cass. 17272/2025.
Nel caso in esame dalla relata di notifica depositava da ADER emerge soltanto la seguente dicitura
“recandomi sul posto l'indirizzo risulta inesistente”, ma non emerge in alcun modo il tipo di (ulteriori) ricerche effettuate dal notificatore (tra l'altro l'indirizzo è il medesimo – Vibo Valentia Traversa 2 Indirizzo_1 n.
2 - ove la cartella di pagamento n. 13920180005271384/000 risulta consegnata a mani del destinatario).
La procedura di notifica della cartella di pagamento prodromica, pertanto, non può dirsi ritualmente esperita.
In materia tributaria, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo” (Cass. Ord.
1144/2018).
Il ricorso, con riferimento al credito sotteso alla predetta cartella di pagamento, deve trovare accoglimento sia con riferimento alla mancata notifica della cartella di pagamento prodromica che in ordine all'intervenuta prescrizione del credito azionato. Trattasi, difatti, di tassa automobilistica anno 2015 per cui la Regione
LA non forniva prova della notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
Il termine prescrizionale deve considerarsi inutilmente decorso anche con riferimento al credito sotteso alla cartella di pagamento 1392018 0005271384/000, come detto ritualmente notificata.
Successivamente alla notifica della stessa in data 27.10.2018 ADER non forniva prova (idonea) della rituale notifica di atti interruttivi.
Anche i successivi atti (preavviso di fermo n. 13980201900003613000 e intimazione di pagamento n.
13920229001835764000) risultano notificati con la procedura degli irreperibili assoluti che presenta le medesime criticità sopra evidenziate.
Al momento della notifica del sollecito di pagamento impugnato, pertanto, in data 21.5.2025, doveva ritenersi inutilmente decorso (rectius nuovamente decorso) il termine prescrizionale triennale posto in materia di tasse automobilistiche, anche considerando l'intervento della normativa emergenziale.
In tale contesto il ricorso deve essere accolto;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
· pone le spese del giudizio a carico della Regione LA ed ADER, in solido tra loro, che liquida, in favore del ricorrente, nella misura complessiva di Euro 250,00, oltre accessori come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez. 2 dell'8 gennaio 2026.