Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/1999, n. 1766
CASS
Sentenza 3 marzo 1999

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L'ordinanza con la quale il Tribunale dichiari inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 "terdecies" cod. proc. civ. avverso un provvedimento di natura cautelare non è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., atteso che trattasi di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato, a nulla rilevando la motivazione della ritenuta inammissibilità del reclamo (nella specie, inapplicabilità del procedimento cautelare uniforme ai provvedimenti adottati ex art. 703 cod. proc. civ.), atteso che la pronuncia sulla ammissibilità o meno del reclamo, comunque motivata, resta pur sempre inserita in un provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale e non impugnabile, e non può pertanto costituire autonomo oggetto di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/1999, n. 1766
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1766
    Data del deposito : 3 marzo 1999

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