Sentenza 3 marzo 1999
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il Tribunale dichiari inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 "terdecies" cod. proc. civ. avverso un provvedimento di natura cautelare non è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., atteso che trattasi di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato, a nulla rilevando la motivazione della ritenuta inammissibilità del reclamo (nella specie, inapplicabilità del procedimento cautelare uniforme ai provvedimenti adottati ex art. 703 cod. proc. civ.), atteso che la pronuncia sulla ammissibilità o meno del reclamo, comunque motivata, resta pur sempre inserita in un provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale e non impugnabile, e non può pertanto costituire autonomo oggetto di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/1999, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RE PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL GESÙ 62, presso l'avvocato MICHELE DI GIANNI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AD RI;
- intimata -
avverso l'ordinanza del Tribunale di NAPOLI, depositata il 13/3/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/9/98 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'avvocato Di Gianni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e/o la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13 marzo 1997, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 669 - terdecies c.p.c., da GI LI avverso il provvedimento con il quale il giudice istruttore, nell'ambito del giudizio di separazione personale dalla moglie AR UL, aveva confermato il contributo a suo carico per il mantenimento del figlio AR, convivente con la madre, rigettando la richiesta di contributo a carico di quest'ultima e disponendo il pagamento diretto dell'assegno da parte degli enti erogatori degli emolumenti allo stesso LI.
Il Tribunale ha osservato, per quanto in questa sede rileva, che i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente o dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 708 c.p.c., si sottraggono alla disciplina del processo cautelare uniforme, in quanto incompatibili con la relativa normativa: ha precisato, inoltre, che da tale esclusione non può derivare alcuna disparità di trattamento, attese la diversità delle situazioni disciplinate e la peculiarità dei diritti tutelati dai provvedimenti ex art. 708 c.p.c.. Avverso tale ordinanza l'LI ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., affidato a due motivi. L'intimata UL non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattandosi di ricorso proposto ai sensi dell'art. 111, 2 comma, Cost. (con esclusivo riferimento al reclamo avanzato ex art. 669 - terdecies c.p.c.), assume carattere pregiudiziale la questione di ammissibilità, peraltro dedotta dallo stesso ricorrente sotto i seguenti profili: a) la norma dell'art. 669 terdecies, 4 comma, cod. proc. civ., secondo cui non è impugnabile l'ordinanza emessa al termine del procedimento di reclamo, non riguarda l'ordinanza che abbia pronunciato l'inammissibilità del reclamo medesimo, non sussistendo in tal caso, l'esigenza di escludere un controllo sul merito del provvedimento;
b) la ricorribilità per cassazione va, a maggior ragione, affermata quando - come nel caso di specie - sia stata dichiarata l'inammissibilità del reclamo sul presupposto che la nuova disciplina del procedimento cautelare non riguardi i provvedimenti emessi ex art. 708 c.p.c.; c) sono indubbi i caratteri di decisorietà e definitività del provvedimento impugnato, perché esso incide su diritti soggettivi a contenuto patrimoniale e determina l'immodificabilità della situazione di merito dettata con l'ordinanza reclamata;
d) ove si ritenesse di non poter pervenire a tale conclusione, l'art. 669 terdecies, 4 comma, cod. proc. civ. dovrebbe essere sospettato di incostituzionalità, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice del reclamo che dichiari l'inammissibilità di questo sulla base di una falsa applicazione della legge processuale. La tesi del ricorrente non può essere condivisa.
Ribadendo un indirizzo fermo riferito alla previgente normativa e con l'adesione pressoché unanime della dottrina, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 824 del 1995, hanno affermato il principio secondo cui l'ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., al termine del procedimento di reclamo non è
suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, ponendo in rilievo come la legge n. 353 del 1990, pur avendo ridisegnato il procedimento diretto all'adozione di misure cautelari, non abbia mutato il carattere provvisorio di tali misure, sotto il duplice profilo che hanno efficacia temporanea e sono comunque modificabili o revocabili anche in corso di causa, ne' conferito ad esse natura decisoria, nel senso che, pur inerendo a diritti soggettivi, non statuiscono su questi, ossia non risolvono un conflitto, con pronuncia idonea ad acquisire definitività e, quindi, autorità di giudicato sostanziale.
Le Sezioni Unite, inoltre, hanno osservato che il reclamo avverso i provvedimenti cautelari, il cui procedimento si conclude con un'ordinanza non impugnabile, mantiene i caratteri di provvisorietà e non decisorietà della misura cautelare concessa, tanto è vero che anche il provvedimento sul reclamo perde la sua efficacia se, per un verso, il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio stabilito, ovvero si estingue successivamente (art. 669 novies, 1 comma, c.p.c.) e, per altro verso, se è dichiarato inesistente, con sentenza anche non passata in giudicato, il diritto a cautela del quale è stato concesso (art. 669 novies, 3 comma, c.p.c.): con l'ulteriore precisazione che, sebbene tali disposizioni si riferiscono all'ordinanza che ha concesso la misura cautelare e non a quella emessa sul reclamo, le conclusioni non possono essere diverse, perché, altrimenti, "si giungerebbe all'assurdo di ritenere che tramite il reclamo potrebbe vanificarsi il giudizio di merito, con riferimento ai suoi effetti sul provvedimento cautelare in precedenza concesso". Tali principi sono stati ribaditi dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 1832 del 1996 e da numerose altre decisioni di questa Corte ("ex plurimis", Cass. 8178/96, 5430/96, 1726/95). Contrariamente all'assunto del ricorrente, a diversa conclusione non si può pervenire nell'ipotesi in cui il reclamo sia stato dichiarato inammissibile: anche in tal caso, infatti, il provvedimento del tribunale è privo del carattere di decisorietà, atteso che la definizione della problematica relativa all'esistenza del potere - dovere di esame o di riesame, al pari di quella su qualsiasi altra questione pregiudiziale (ad esempio, la competenza), è soltanto prodromica alla concessione od al diniego della misura cautelare e non può configurarsi come atto decisorio, stanti la rivedibilità e precarietà del provvedimento cui accede (tra le altre, cfr. Cass. 6315/98, 9636/97, 8178/96, 498/96). In particolare, si è precisato che, pur dovendosi riconoscere che alle norme regolanti il processo corrispondono diritti soggettivi delle parti, tuttavia la pronuncia sull'osservanza o meno delle norme medesime "ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale per cui il processo è predisposto, di modo che, se tale atto sia privo di decisorietà, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, alla stregua della strumentalità della problematica processuale ed anche alla luce dell'idoneità di essa a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede e nei limiti in cui sia ancora aperta o possa essere riaperta la discussione nel merito" (così, Cass. 9636/97 cit.).
Con riferimento alla prospettazione del ricorrente in tema di provvedimenti ex art. 708 c.p.c., va osservato, da un lato, che la decisorietà di un provvedimento non può essere ravvisata nella sua mera idoneità ad incidere su diritti soggettivi, dovendosi riguardare all'effettiva statuizione su tali diritti, con pronuncia suscettibile di acquisire la forza del giudicato.
Dall'altro lato, che il provvedimento di inammissibilità del reclamo non determina l'immodificabilità della statuizione di merito, tant'è che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui non è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., nei confronti dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, trattandosi di provvedimenti modificabili e revocabili in corso di causa e, comunque, idonei a produrre effetti soltanto fino alla sentenza che conclude il giudizio, mentre la potenziale definitività di essi, in caso di estinzione del processo, è irrilevante ai fini dell'acquisizione del carattere definitivo in senso giuridico (Cass. 4613/90, 1309/90, 6389/83, 23/78, ecc.). Se così è, nessuna rilevanza può avere la ragione posta a base del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità del reclamo, essendo evidente che, anche nell'ipotesi in cui detta inammissibilità sia ricondotta all'inapplicabilità del nuovo procedimento cautelare uniforme ai provvedimenti adottati ex art. 708 c.p.c., non per ciò stesso viene meno la strumentalità del profilo processuale rispetto al provvedimento cui si riferisce, onde la pronuncia sulla proponibilità o meno del reclamo, rimanendo pur sempre inserita in un provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale, ne' impugnabile, non può costituire autonomamente oggetto d'impugnazione.
Tale conclusione, poi, non si pone in alcun modo in contrasto con norme o principi costituzionali, in particolare con la tutela del diritto di difesa: quand'anche si volesse prescindere dalla considerazione - pur decisiva, ai fini della non rilevanza della questione nel caso di specie - che la difesa del ricorrente ha prodotto copia autentica della sentenza del Tribunale di Napoli in data 24 giugno 1998 che, nel pronunciare la separazione dei coniugi, ha ridotto la misura dell'assegno posto a carico dell'LI a lire 1.500.000 mensili, andrebbe comunque osservato che la declaratoria d'inammissibilità del reclamo, i quanto relativa a provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale ed insuscettibile di formare oggetto di un dibattito distinto ed astratto, non può acquisire consistenza separata di statuizione sui diritti connessi alle regole processuali.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 3/3/1999.