Sentenza 13 maggio 2005
Massime • 1
L'abitacolo di un'autovettura è da considerare un luogo esposto al pubblico e non un luogo pubblico o aperto al pubblico. Esso pertanto non rientra nell'indicazione tassativa contenuta nell'art. 688 cod. pen., sicché non risponde dell'illecito amministrativo colui che è sorpreso in stato di manifesta ubriachezza all'interno di un'autovettura.
Commentario • 1
- 1. Si può dormire in auto da ubriachi?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 31 dicembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2005, n. 22594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22594 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI PA - Presidente - del 13/05/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 750
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 014611/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO TRIBUNALE DI URBINO;
e da
TI OL N. IL 10/11/1953;
avverso SENTENZA del 06/12/2002 TRIBUNALE di URBINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi del P.G. e dell'imputato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 6.12.2002 il Tribunale di Urbino ha dichiarato TI PA colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, 2 comma, C.d.S.), commesso il 15.4.2001, e lo ha condannato alla pena di e. 774,00 di ammenda, oltre statuizioni accessorie, ritenendo provata la sua responsabilità dalla testimonianza di uno dei verbalizzanti, che ha posto in evidenza "la difficoltà di reggersi in piedi, l'alito fortemente vinoso, e la parlata stentata ed inadeguata".
Con la stessa sentenza l'TI è stato assolto dalla violazione amministrativa di ubriachezza (art. 688 c.p.) perché il fatto non sussiste, ritenendo il giudice di merito che l'abitacolo di un'autovettura privata non costituisce luogo pubblico o aperto al pubblico.
Avverso la succitata sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino (che ha, cioè, proposto appello, convertito in ricorso per Cassazione) che l'imputato, a mezzo del proprio difensore. Il P.M. ha chiesto la condanna dell'TI alla sanzione amministrativa dell'ubriachezza, evincendosi dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 12999 del 5.2.1996 che si risponde dell'illecito di cui all'art. 688 c.p., anche se alla guida di una autovettura.
L'TI ha dedotto la nullità della sentenza, assumendo che le risultanze istruttorie, derivanti da un'unica testimonianza, non consentivano la condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza per vari motivi: a) l'imputato era stato fermato per un normale controllo, senza che la condotta di guida dell'autovettura lasciasse nulla sospettare;
b) non era stato compiuto alcun esame alcolimetrico e il ricorrente ha risposto "a tono" alle domande fattegli, come "la patente mi serve per lavorare"; c) le valutazioni sullo stato di ebbrezza contenute nella sentenza non corrispondevano alla realtà accertata in sede istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del P.M. si basa su un inciso della sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 1299 del 27.9.1995, in cui è scritto che "L'ubriachezza quindi in sè comprende ed assorbe, dal punto di vista clinico, l'ebbrezza perché ne costituisce uno stato più avanzato:
ma per essere perseguibile deve essere, oltre che in luogo pubblico, anche manifesta. Con la conseguenza che chi guida in pubblica via un veicolo, in stato di palese ubriachezza, già per questo viola sia l'art. 688 c.p. che l'art. 186 C.d. S.; chi guida in stato di ebbrezza che non raggiunge l'ubriachezza, o questa non sia manifesta, può essere perseguito solo per la violazione dell'art. 186 C.d.S. ma non per la contravvenzione all'art. 688 c.p.". Si osserva che la questione esaminata dalle SS.UU. era ben altra, e cioè i rapporti tra l'art 688 c.p. e l'art 186, 2 comma, C.d.S., ed in particolare il differente stato di alterazione personale ai fini della punibilità.
Appare, invece, al Collegio che la decisione sulla questione proposta non possa prescindere dalla chiara espressione contenuta nell'art 688 c.p., e cioè che "chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico,
è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da e. 51 a e. 309". L'abitacolo di un autovettura è da ritenersi luogo esposto al pubblico e quindi non può ritenersi compreso nella previsione di cui all'art. 688 c.p., e pertanto non risponde dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 688 c.p. colui che venga colto in stato di ubriachezza nell'abitacolo del suddetto veicolo" (Cass. 29.9.1994 n. 11309). Il P.M. ricorrente ha prospettato solo tale questione, nonché la prova sullo stato di ubriachezza, che è assorbita dalla valutazione della declaratoria di non punibilità per l'inidoneità dell'abitacolo dell'autovettura a ritenersi luogo pubblico o aperto al pubblico, nulla rilevando sulla eventuale protrazione dello stato di ubriachezza sulla pubblica strada, per cui il ricorso dell'organo di accusa va rigettato.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il ricorso dell'imputato. L'TI ha prospettato censure di merito (v. pagg. 1 e 2 di questa sentenza), mentre il giudice di primo grado ha congruamente e logicamente dedotto la responsabilità del prevenuto dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri di Cagli, secondo i quali lo stato di ebbrezza si rendeva evidente per la difficoltà di reggersi in piedi, per l'alito fortemente vinoso e per la parlata stentata ed inadeguata. Trattandosi di questione di merito, la valutazione delle risultanze istruttorie non è censurabile in sede di legittimità in presenza di motivazione adeguata e logica (Cass. 24.9.2003 n. 18;
conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). In ordine, poi, alla mancanza dell'accertamento dello stato di ebbrezza, a mezzo di etilometro, questione che non può ritenersi ristretta alla sola motivazione, ma ampliata alla violazione di legge, la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel ritenere che "lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, ne' unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Ed invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso e così via), così come può anche disattendere l'esito fornito dall'etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente" (Cass. sezioni unite 27.9.1995 n. 1299; tra le conformi più recenti Cass. sez. 4^ 4.5.2004 n. 39057). Essendo, pertanto, correttamente motivata sul punto la sentenza impugnata, va ritenuto infondato anche il ricorso dell'imputato. Ne consegue che entrambi i ricorsi, del P.M. e dell'imputato, vanno rigettati, con condanna dell'TI al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna l'TI al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2005