Sentenza 24 novembre 2005
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio sulla base del rilievo che esso non contiene l'indicazione delle circostanze da accertare attraverso l'esame dei testi di cui si chiede l'ammissione, dal momento che tale mancanza deve ritenersi produttiva soltanto della inammissibilità del mezzo di prova dedotto ma non della nullità del decreto di citazione, dovendosi questa riconoscere, secondo una corretta interpretazione dell'art. 20, comma sesto, D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, nella parte in cui esso richiama il comma secondo, lett. c), dello stesso articolo, solo nel caso in cui nel decreto faccia difetto l'indicazione della "imputazione" e delle "fonti di prova".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2005, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 24/11/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1211
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 013789/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE DI PACE di DRONERO;
nei confronti di:
1) CO EN, N. IL 24/05/1974;
avverso ORDINANZA del 18/01/2005 GIUDICE DI PACE di DRONERO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo propone ricorso per Cassazione avverso la ordinanza del Giudice di Pace di Dronero in data 18 gennaio 2005 con la quale è stata dichiarata la nullità dell'atto di citazione nel processo a carico di CH EN per il reato di ingiuria, e ordinata la restituzione degli atti al P.M. per il rinnovo della citazione stessa. La nullità assoluta sarebbe stata determinata dalla difettosa indicazione delle circostanze sulle quali l'esame dei testi avrebbe dovuto vertere. Il ricorrente ha dedotto la violazione del D.Lgs. 274 del 2000, art. 20, lett. c), norma che alla luce della costante interpretazione della Cassazione va intesa nella sua portata sostanziale e non meramente formale e che pertanto consentirebbe una indicazione anche per relationem delle dette circostanze: indicazione che nella specie è avvenuta con riferimento al contenuto della querela allegata agli atti in due casi su tre. Inoltre, ad avviso del ricorrente, la indicazione delle circostanze dell'esame soltanto insufficiente ha come sanzione processuale la inammissibilità della testimonianza (citato D.Lgs. art. 20, comma 2, lett. c)) e non la nullità della citazione (citato D.Lgs., art. 20, comma 6).
Il Procuratore Generale della Cassazione ha chiesto che sia rilevata la abnormità del provvedimento che ha ingiustificatamente determinato una regressione del procedimento (la indicazione delle circostanze sarebbe avvenuta correttamente e comunque l'eventuale vizio della stessa è sanzionato con la sola inutilizzabilità del mezzo di prova).
Il ricorso è fondato.
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio sul presupposto che esso non contenga l'indicazione delle circostanze da accertare attraverso l'esame testimoniale, dal momento che la sanzione espressamente prevista per tale eventuale nullità è soltanto quella della inammissibilità del mezzo di prova: sanzione che non impedirebbe comunque il prosieguo della istruzione dibattimentale anche attraverso l'esercizio dei poteri officiosi del giudice. (Sez. 5^, 15 giugno 2004, D'Ascenzio, rv 230020). Il citato D.Lgs., art. 20, comma 6, nel prevedere, sotto l'imperio della regola della tassati vita delle nullità - i casi di tale patologia della citazione, rinvia - tra l'altro - al comma 2, lett. c), evidentemente intendendo sanzionare la mancata o insufficiente indicazione dei requisiti del decreto ivi elencati: ossia la "imputazione" e le "fonti" di prova. Un diverso ed autonomo precetto disciplina, a seguire, il caso della difettosa indicazione delle circostanze dell'esame testimoniale eventualmente prospettato e la sanzione, stavolta, cade "chirurgicamente" sulla utilizzabilità del mezzo di prova e non anche sulla validità dell'intero rapporto processuale.
Nel caso di specie, poi, non sussisteva nemmeno in punto di fatto la assunta violazione del citato D.Lgs., art. 20, lett. c) dal momento che la indicazione delle circostanze su cui doveva vertere l'esame del testimone è stata effettuata anche per relationem con riferimento al contenuto della querela. Giova ricordare che la giurisprudenza costante di questa Corte ritiene, in linea di principio, che l'obbligo dell'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni, imposto dall'art. 468 cod. proc. pen., comma 1, è necessario solo quando tali circostanze si discostino dal capo di imputazione, ampliandosi così la tematica che si intende proporre nell'istruttoria dibattimentale. Detto obbligo deve ritenersi rispettato non soltanto quando nella lista testimoniale le circostanze sono indicate con richiamo diretto al capo di imputazione, ma anche quando sia possibile dedurre "per relationem" che la persona indicata è tra i protagonisti dei fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamata a deporre sono ricomprese in esso o in altri atti che debbono essere noti alle parti. Infatti la finalità dell'art. 468 c.p.p. è quella di tutelare le parti del processo contro la introduzione di eventuali prove a sorpresa e di consentire loro la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni (Sez. 3^; 30 giugno 1999, Cola, rv 214444).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Giudice di Pace di Dronero per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006