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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LANDOLFI VINCENZO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 29/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001SC0000001280002 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alla registrazione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 128 del 4 marzo 2024, resa nell'ambito del contenzioso civile instaurato da Nominativo_1 nei confronti della società_1 deducendo di non essere stato psarte del giudizio, ma difensore dell'attrice.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto all'annullamento dell'atto impugnato, con compensazione delle spese.
All'udienza del 29.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'atto impugnato ha determinato il venir meno dell'interesse al ricorso e, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere, nonché, ex art. 46
d.lgs. 546/1992, l'estinzione del processo.
Per quanto riguarda le spese di lite, deve applicarsi il criterio della soccombenza virtuale. Il ricorso è fondato, in quanto l'avviso di liquidazione è stato emesso nei confronti di soggetto non tenuto alla registrazione della sentenza, non essendo parte del giudizio. La prognosi circa l'esito della causa è, quindi, favorevole per il ricorrente. L'Agenzia delle Entrate va, pertanto, condannata al pagamento delle spese di lite, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del ricorrente Ricorrente_1, delle spese di lite, liquidate in 30 euro per contributo unificato e 300 euro per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LANDOLFI VINCENZO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 29/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001SC0000001280002 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alla registrazione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 128 del 4 marzo 2024, resa nell'ambito del contenzioso civile instaurato da Nominativo_1 nei confronti della società_1 deducendo di non essere stato psarte del giudizio, ma difensore dell'attrice.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto all'annullamento dell'atto impugnato, con compensazione delle spese.
All'udienza del 29.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'atto impugnato ha determinato il venir meno dell'interesse al ricorso e, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere, nonché, ex art. 46
d.lgs. 546/1992, l'estinzione del processo.
Per quanto riguarda le spese di lite, deve applicarsi il criterio della soccombenza virtuale. Il ricorso è fondato, in quanto l'avviso di liquidazione è stato emesso nei confronti di soggetto non tenuto alla registrazione della sentenza, non essendo parte del giudizio. La prognosi circa l'esito della causa è, quindi, favorevole per il ricorrente. L'Agenzia delle Entrate va, pertanto, condannata al pagamento delle spese di lite, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del ricorrente Ricorrente_1, delle spese di lite, liquidate in 30 euro per contributo unificato e 300 euro per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge.