Sentenza 4 aprile 2006
Massime • 1
In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, la contestazione o la notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni, dalla quale inizia a decorrere il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto - rendendo operante la causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma primo bis della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal D.Lgs. n. 211 del 1994 - non può essere validamente surrogata dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio. (La Corte ha motivato affermando che in mancanza del decorso di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento il decreto di citazione emesso è nullo per mancanza della condizione di procedibilità ed è, pertanto, privo di validità).
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sul versamento di contributi previdenziali qualeGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. L'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 1 d.lgs. 24 marzo 1994 n. 211, dispone, tra l'altro, con riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute assistenziali o previdenziali che «il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione». Su questo testo legislativo erano fiorite nella giurisprudenza di legittimità difformi interpretazioni che la sentenza in commento si premura di passare scrupolosamente in rassegna, per pervenire alla soluzione più plausibile, non senza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2006, n. 19212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19212 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 04/04/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 535
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 27874/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 1 marzo 2005 dalla corte d'appello di Reggio Calabria;
udita nella pubblica udienza del 4 aprile 2006 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN AL venne rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui al D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638, per avere omesso di versare all'I.N.P.S. le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti negli anni 1997,1998 e 1999.
Il giudice del tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, con sentenza del 25 febbraio 2004, dichiarò non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata in mancanza della notifica dell'accertamento della violazione ai fini della operatività della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1 bis, cit.
Osservò il giudice che nella specie la notifica effettuata in una sede diversa da quella legale doveva ritenersi nulla, con la conseguenza che non poteva considerarsi iniziata la decorrenza del termine dei tre mesi entro i quali l'imputato avrebbe potuto sanare la propria posizione con l'ulteriore conseguenza che tale termine non poteva nemmeno considerarsi spirato e che quindi l'azione penale non poteva essere iniziata.
A seguito di appello del procuratore generale, la corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza del 1 marzo 2005, dichiarò l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannò alla pena ritenuta di giustizia.
Osservò la corte d'appello che pur essendo nulla la notifica dell'accertamento non effettuata nella sede della società, poteva riconoscersi effetto equivalente alla notifica a qualsiasi atto che avesse raggiunto il medesimo risultato di conoscenza, e tale atto nella specie era individuabile nel decreto di citazione a giudizio, risalente al 30 aprile 2003 e contenente il fatto oggetto della imputazione. Ne derivava che il termine trimestrale per provvedere al versamento dei contributi non corrisposti era inutilmente decorso, di modo che non era ravvisabile la causa di non punibilità non avendo l'imputato versato le somme dovute entro tre mesi dalla notifica del decreto di citazione a giudizio.
L'imputato propone ricorso per Cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nella parte in cui il decreto di citazione a giudizio è stato considerato equipollente all'avviso di accertamento della autorità amministrativa, la cui omessa notifica non aveva fatto maturare il termine di tre mesi entro i quali il datore di lavoro avrebbe potuto versare il dovuto. Poiché tale termine non era maturato, non si era verificata la condizione di procedibilità, da cui nasceva l'azione penale. Infatti, la notificazione del decreto di citazione a giudizio non può sostituire, ai fini delle decorrenza del termine, la omessa notificazione dell'atto amministrativo costituito dall'accertamento della violazione. Invero, la condizione di procedibilità doveva sussistere al momento della emissione del decreto di citazione a giudizio sicché la sua mancata verificazione non può essere sostituita dalla contestazione penale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente osservato che in punto di fatto resta fermo - non essendo stato in alcun modo superato dalla corte d'appello - l'accertamento compiuto dal giudice di primo grado, secondo cui nella specie non era stata effettuata la contestazione e non era nemmeno stata effettuata (o era comunque nulla) la notifica dell'avvenuto accertamento della violazione ai sensi del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638.
La corte d'appello ha ritenuto che la notifica dell'accertamento prevista dalla disposizione in esame possa essere surrogata dal decreto di citazione a giudizio (nel quale sia contenuta la contestazione della violazione e sia indicato il preciso ammontare delle somme non versate), con la conseguenza che, decorsi i tre mesi dalla notificazione del decreto di citazione a giudizio senza che il datore di lavoro abbia versato i contributi omessi, non può più operare la causa di non punibilità.
Ritiene la Corte che questa interpretazione non può essere condivisa. Infatti, se è vero che il reato si perfeziona con l'omesso versamento dei contributi entro il termine di legge, è anche vero che l'art. 2, comma 1 bis, cit., dispone che il datore di lavoro, che abbia omesso il versamento dei contributi, non è punibile se provvede al loro pagamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Il comma 1 ter poi dispone che la denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1 bis oppure decorso inutilmente il termine ivi previsto, con allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate. Il comma 1 quater, infine, prescrive che durante il termine di cui al comma 1 bis il corso della prescrizione rimane sospeso. È quindi evidente che se il pagamento delle somme dovute entro il termine di tre mesi in esame si configura come una causa di non punibilità per il reato già perfezionato, l'effettuazione di una valida contestazione o di una valida notifica dell'accertamento della violazione ed il successivo decorso del termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica senza il versamento delle somme dovute si configurano invece come una condizione di procedibilità dell'azione penale.
Il sistema delineato dal legislatore è chiaramente nel senso che durante la pendenza del termine in questione, pur essendo perfezionato il reato, la sua denuncia non può essere effettuata o trasmessa al pubblico ministero, mentre il corso della prescrizione limane sospeso La espressa previsione della sospensione del termine prescrizionale, conferma che durante il decorso di tale termine anche il processo rimane sospeso, e che quindi l'azione penale non può. Nè consegue che se può anche ammettersi che la notifica dell'avviso di accertamento può essere surrogata da un altro atto che abbia l'effetto equipollente di portare a conoscenza del destinatario la contestazione della violazione - sempre che contenga la specifica indicazione dell'importo delle somme corrispondenti alle contribuzioni omesse con invito a pagarle messa in mora del datore di lavoro e con l'avvertimento che il mancato pagamento delle specifiche somme ivi indicate comporta la punibilità per il reato (cfr. Sez. 3^, 15 dicembre 2005, Ricciardi) - non può però ritenersi che tale atto possa essere costituito anche dal decreto di citazione a giudizio.
E difatti, in mancanza della contestazione o della notifica dell'accertamento della violazione ed in mancanza del decorso del termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica, l'azione penale non può essere iniziata con la conseguenza che nemmeno può essere emesso un valido decreto di citazione a giudizio e che quest'ultimo, se eventualmente emesso, deve considerarsi nullo per mancanza di una condizione di procedibilità dell'azione penale che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il giudice ha obbligo e rilevare e dichiarare anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Dalle considerazioni svolte, deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere esercitata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2006