Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2006, n. 19212
CASS
Sentenza 4 aprile 2006

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Massime1

In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, la contestazione o la notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni, dalla quale inizia a decorrere il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto - rendendo operante la causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma primo bis della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal D.Lgs. n. 211 del 1994 - non può essere validamente surrogata dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio. (La Corte ha motivato affermando che in mancanza del decorso di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento il decreto di citazione emesso è nullo per mancanza della condizione di procedibilità ed è, pertanto, privo di validità).

Commentario1

  • 1Le Sezioni unite sul versamento di contributi previdenziali quale
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. L'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 1 d.lgs. 24 marzo 1994 n. 211, dispone, tra l'altro, con riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute assistenziali o previdenziali che «il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione». Su questo testo legislativo erano fiorite nella giurisprudenza di legittimità difformi interpretazioni che la sentenza in commento si premura di passare scrupolosamente in rassegna, per pervenire alla soluzione più plausibile, non senza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2006, n. 19212
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19212
Data del deposito : 4 aprile 2006

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