Sentenza 16 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/05/2002, n. 7158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7158 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 9 O 1 I / Z *060501 5 4 / A . 6 A R N I 2 T - . IN ME LPC 8/02 R S R I . B A P G . . T E REPUBBLICA ITALIANA L D R U L L A B E I A . D B LIANO D R I A S T A E T N I T E 1 S R ESUPREMA DICASSAZIONE A CO N 3 I E 1 E Oggetto A S T . E A N SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 13291/98 Dott. Giulio GRAZIADEI Cron. 20093 Dott. Stefano MONACI -Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 08/02/02 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Dott. Nino FICO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 60501 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CO RT;
intimato Commissione avverso la decisione n. 21/97 della 2002 tributaria regionale di TORINO, depositata il $748 23/05/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Stefano udienza del 08/02/02 dal MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La controversia nasce dall'impugnazione da parte del contribuente HI TO di un processo verbale di irrogazione di sanzioni, relativo all'atto 1988, notificatogli il 6 dicembre 1993 dall'Ufficio IVA di Torino. Il contribuente impugnava il processo verbale asserendo di avere già presentata istanza di condono. La Commissione Tributaria di primo grado di Torino dichiarava l'estinzione del giudizio, e questa pronunzia veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con sentenza in data 13 febbraio / 23 maggio 1997. 2. Con ricorso notificato alla controparte il giorno 8 luglio 1998 propone ricorso per cassazione l'Amministrazione Finanziaria, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni statuizione conseguente, ed esponendo due motivi di impugnazione. Con il primo eccepisce il vizio di insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. La pronunzia di appello avrebbe limitato la propria in primo grado. M motivazione alla dichiarazione di condividere quanto deciso Non sarebbero state indicate così le ragioni per cui erano stati disattesi i motivi di appello a suo tempo presentati dall'Ufficio. Anche la sentenza di primo grado, del resto, si sarebbe limitata a dichiarare l'estinzione del procedimento, senza entrare nel merito della controversia. Con il secondo motivo di impugnazione l'Amministrazione ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.49 della legge n.413 del 1991 e 14 del decreto legge n.69 del 1989. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nel non dichiarare la nullità del condono effettuato dalla parte, in quanto, ai sensi del quinto comma dell'art.49 della legge n.413 del 1991, la dichiarazione integrativa avrebbe dovuto contenere la richiesta di definizione di tutti i periodi imposta relativamente ai quali fosse già scaduto il termine di presentazione. Questo obbligo era sancito a pena di nullità. Il contribuente, invece, non avrebbe presentato come richiesta di definizione anche per gli anni avrebbe dovuto 1983 e 1984. th MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso, sulla carenza di motivazione, è fondato e va accolto. Per la verità, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte contiene soltanto la descrizione dello svolgimento del processo. Solamente l'ultimo periodo racchiude, in tre righe, la motivazione della decisione della decisione adottata, ma si tratta, in realtà, di una motivazione meramente apparente, che non chiarisce affatto l'iter logico giuridico posto alla base della decisione stessa. Il primo motivo deve pertanto essere accolto, mentre il secondo rimane assorbito. Per l'effetto il ricorso deve essere accolto, e la pronunzia deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, affinché provveda ad esaminare i motivi dell'atto di appello dell'Ufficio e motivi su di essi, come pure per la liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
E Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, N 5 O . 6 I N 8 anche per le spese, ad altra sezione Z della stessa 9 - 1 A A / B R I 4 T . Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. / R L S 6 L I A 2 A G . T E .R . B U R P A . B T D I A Così deciso in Roma il giorno 8 febbraio 2002 1 R L D 3 E T 1 D E . iadek I T S N A ConsigliereIl Consigliere estensore N E I E Il Presidente Graz S S R E lio E ) (dr.Stefano Monaci) iu G T Luther C (dr. A Лил M IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 16 MAG. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista 3