Sentenza 16 maggio 2000
Massime • 1
L'irrevocabilità della sentenza con la quale sia stata disposta la confisca di una cosa non è di ostacolo a che un soggetto rimasto estraneo al procedimento penale conclusosi con detta sentenza, assumendo di essere titolare di diritti sulla cosa confiscata, ne chieda la restituzione con istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, competente ai sensi dell'art.676 c.p.p.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2000, n. 3596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3596 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 16/05/2000
1. Dott. DUBOLINO PIETRO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 3596
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 02358/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NE LV RA
avverso ordinanza del 13.12.1999 TRIBUNALE di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO lette conclusioni del P.G. Dr. V. Monetti, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RILEVATO IN FATTO:
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarò non luogo a provvedere sulla richiesta di CA VA OR, volta ad ottenere la restituzione di un'autovettura sequestrata e confiscata all'esito di un procedimento penale svoltosi a carico di altri soggetti, osservando che l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza con la quale detto procedimento era stato definito precludeva ogni statuizione in proposito, posto che la restituzione del veicolo avrebbe dovuto essere chiesta con gli ordinari mezzi d'impugnazione, fino a che questi fossero stati esperibili;
- che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del CA denunciando violazione di legge sull'assunto che, essendo detto CA rimasto del tutto estraneo al procedimento penale, non avrebbe avuto titolo per impugnare la relativa sentenza e, d'altra parte, questa non avrebbe potuto far stato nei di lui confronti;
CONSIDERATO IN DIRITTO:
- che, come esattamente ricordato dal ricorrente, questa Corte ha già avuto modo di affermare, con sentenza della sez. II 24 febbraio 1989 n. 3020, Floriani, m. 180635, che "l'ordine di confisca delle cose sequestrate contenuto nella sentenza di condanna non fa stato nei confronti di terzi che non hanno rivestito la qualità di parte nel procedimento penale, i quali possono proporre incidente di esecuzione davanti al giudice competente ex artt. 628 e segg. c.p.p. per far valere nel confronti dello Stato, successore a titolo particolare nel diritto di proprietà sulle cose confiscate, gli stessi diritti che avrebbero potuto far valere nei confronti dell'imputato, compreso quello della restituzione della cosa della quale sia stata ordinata la confisca";
- che tale principio, riferito alla disciplina contenuta nel codice di rito previgente, conserva piena validità anche in relazione alla disciplina attuale, dettata, in particolare, dall'art.676 c.p.p., tanto più in quanto quest'ultimo contiene, tra l'altro, proprio uno specifico riferimento alla confisca e, prevedendo anche (al comma 2) la possibilità che "sorga controversia sulla proprietà della cose confiscate" per dire che, in tale ipotesi, si applica la disposizione dell'art. 263, comma 3 (rimessione della controversia al giudice civile competente), mostra chiaramente di considerare appunto possibile l'insorgere di una tale controversia nonostante l'irrevocabilità della sentenza con la quale la confisca è stata disposta e nonostante, quindi, l'apparente definitività dell'attribuzione allo Stato della proprietà della cosa confiscata;
- che, d'altra parte, l'ammissibilità dell'istanza con la quale il terzo rimasto estraneo al procedimento penale e quindi impossibilitato ad impugnare il capo della sentenza relativo alla confisca chieda, "in executivis", la restituzione della cosa confiscata, risulta espressamente affermata, con riguardo al codice vigente, da Cass. 12 giugno 1991 n. 2684, Pini, m. 187679 (anch'essa opportunamente richiamata nel ricorso), ed è, inoltre, implicitamente ma chiaramente presupposta anche da Cass. IV, 2 maggio 1994 n. 2019, Ideal s.a.s. c. Galarito, m. 198755, la quale afferma la necessità, in caso di richiesta di restituzione di cosa confiscata avanzata da un terzo, di dare avviso dell'udienza anche al "condannato" nei cui confronti la confisca è stata disposta;
- che non può, inoltre, non rilevarsi come, diversamente opinando, e cioè postulando che il terzo rimasto senza sua colpa estraneo al procedimento penale rimanga privo di tutela a fronte della confisca di cosa a lui appartenente, disposta nell'ambito di detto procedimento, sarebbe difficile conciliare una tale disciplina con il principio costituzionale dell'inviolabilità del diritto di difesa;
- che, alla stregua delle suesposte considerazioni, ed in adesione anche al parere espresso dal procuratore generale presso questa Corte, l'impugnata ordinanza non può, quindi, che essere annullata con rinvio, per nuovo esame, allo stesso tribunale di Catania, il quale dovrà provvedere, nel modo ritenuto più opportuno, sul merito dell'istanza di restituzione avanzata dall'attuale ricorrente;
P.Q.M.
La corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2000