Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 1
La sentenza dichiarativa del fallimento, in quanto provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge fall., determina - anche in pendenza del relativo giudizio di opposizione in cui si contesti la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del fallimento stesso - l'inefficacia relativa di diritto degli atti a titolo gratuito, quando sussistano i requisiti previsti dall'art. 64 legge fall.. In tal caso la esecutività della dichiarazione di fallimento e l'automatica inefficacia degli atti a titolo gratuito sono soltanto rese provvisorie dalla mancata definizione dell'eventuale giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento. Ne consegue che, in pendenza di detto giudizio, non è esclusa la possibilità, rimessa al prudente apprezzamento degli organi della procedura, di procedere alla liquidazione dei beni, non solo se appartenenti al fallito, ma anche se appartenenti ai terzi, quando da questi acquistati con atti inopponibili alla massa dei creditori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4466 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO MM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI AMMIRAGLI, 114, presso l'avvocato GIULIA CASAMASSIMA, rappresentata e difesa dall'avvocato DONATO ARMENIO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EL ME NO TR IO, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IO BERTOLONI 49, presso l'avvocato ALBERICO OCCHINEGRO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI SINESI, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 457/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 23/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bari, con sentenza del 17 novembre 1997, dichiarava l'inefficacia, ai sensi dell'art. 64 l. fall, delle donazioni effettuate dal fallito TR IO NO in favore della figlia LA.
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 maggio 2000, rigettava l'impugnazione proposta da LA NO, osservando che la pendenza della opposizione alla dichiarazione di fallimento, con la quale il fallito NO aveva contestato di essere un imprenditore commerciale, non consentiva la sospensione del giudizio;
ciò in quanto la declaratoria di inefficacia relativa delle donazioni, conseguente all'accoglimento dell'azione promossa dal fallimento, non comportava la nullità o l'inefficacia delle donazioni, ma solo la loro inopponibilità alla massa dei creditori;
pertanto, nessun danno poteva conseguire alla donataria, considerato, da un lato, che i beni oggetto delle donazioni non sarebbero stati liquidati dalla procedura prima della definizione della opposizione alla dichiarazione di fallimento e che, d'altro canto, in caso di revoca del fallimento la donazione sarebbe tornata ad essere opponibile anche ai creditori dell'NO. Avverso detta sentenza LA NO propone ricorso per Cassazione, deducendo due motivi.
Il fallimento resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 156, 161 e 295 c.p.c. deducendo che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto possibile la definizione del giudizio in pendenza della opposizione alla dichiarazione di fallimento;
infatti, malgrado il contrario avviso espresso nella sentenza, dopo il passaggio in giudicato della sentenza la curatela avrebbe potuto liquidare i beni oggetto delle donazioni impugnate, con un danno irreversibile per la ricorrente, malgrado l'eventuale successiva revoca del fallimento. Analogo irreparabile danno conseguiva alla condanna alle spese, che sarebbe restata ferma anche in caso di revoca del fallimento.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 5 e 64 l. fall, e dell'art. 91 c.p.c.
considerato che
la declaratoria di inefficacia e la condanna alle spese sarebbero state svincolate, in caso di revoca del fallimento, dalla qualità di soggetto fallibile in capo al disponente e dalla soccombenza nel giudizio.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati. Sebbene manchino specifici precedenti, si ritrova nelle decisioni di questa Corte, in tema di conoscenza dello stato di insolvenza (laddove rilevante come nelle azioni ex art. 67 l. fall.), l'affermazione che "nel giudizio promosso dal curatore con azione revocatoria fallimentare non è consentito mettere in discussione la qualità di imprenditore del fallito essendo ogni indagine al riguardo riservata alla sentenza dichiarativa del fallimento e all'eventuale procedimento di opposizione" (così, ex pluribus, Cass. 25 marzo 1994, n. 2911;
Cass. 12 novembre 1998, n. 11419; Cass. 12 gennaio 1999, n. 242);
con la conseguenza che non si potrebbe escludere la revocabilità dell'atto in quanto proveniente da soggetto del quale non avrebbe potuto essere dichiarato il fallimento per difetto della qualità di imprenditore commerciale.
Tale soluzione si spiega tenendo conto che, ai sensi dell'art. 16, 3^ co., l. fall., la sentenza che dichiara il fallimento è provvisoriamente esecutiva e che, pertanto, produce tutti gli effetti propri del fallimento, quand'anche non sia ancora definitivo l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del fallimento stesso. Tra tali effetti si devono annoverare sicuramente quelli previsti dal capo 3^, sezione 3^, della legge fallimentare che tratta "degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori". Pertanto, alla dichiarazione di fallimento, anche in pendenza del relativo giudizio di opposizione, consegue l'inefficacia di diritto degli atti a titolo gratuito, quando sussistono i requisiti previsti dall'art. 64 l. fall.. Si tratta, come ha precisato la Corte di merito, di una inefficacia relativa, che opera soltanto rispetto alla massa dei creditori e che, salvi restando gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (art. 21 l. fall.), verrebbe meno nello stesso momento in cui fosse revocato il fallimento. Pertanto, la esecutività della dichiarazione di fallimento e la conseguente automatica inefficacia degli atti a titolo gratuito non sono inibite, ma solo rese provvisorie dalla mancata definizione dell'eventuale giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, con l'ulteriore conseguenza che in pendenza di detto giudizio, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale con valutazione comunque estranea alla ratio decidendi, non è esclusa la possibilità, rimessa al prudente apprezzamento degli organi della procedura, di procedere alla liquidazione dei beni non solo se appartenenti al fallito, ma anche se appartenenti ai terzi, quando da questi acquistati con atti inopponibili alla massa dei creditori.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate, in Euro 2300,00=, di cui 2000 per onorari e 200 per spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003