Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4466
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Sentenza 26 marzo 2003

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La sentenza dichiarativa del fallimento, in quanto provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge fall., determina - anche in pendenza del relativo giudizio di opposizione in cui si contesti la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del fallimento stesso - l'inefficacia relativa di diritto degli atti a titolo gratuito, quando sussistano i requisiti previsti dall'art. 64 legge fall.. In tal caso la esecutività della dichiarazione di fallimento e l'automatica inefficacia degli atti a titolo gratuito sono soltanto rese provvisorie dalla mancata definizione dell'eventuale giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento. Ne consegue che, in pendenza di detto giudizio, non è esclusa la possibilità, rimessa al prudente apprezzamento degli organi della procedura, di procedere alla liquidazione dei beni, non solo se appartenenti al fallito, ma anche se appartenenti ai terzi, quando da questi acquistati con atti inopponibili alla massa dei creditori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4466
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4466
    Data del deposito : 26 marzo 2003

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