Sentenza 6 febbraio 2001
Massime • 1
Dopo la trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico, l'inapplicabilità, fino alla stipula del primo contratto collettivo, dell'articolo 2103 cod. civ. comporta che la retribuzione corrispondente alle superiori mansioni di fatto svolte è legittimamente sostituita da quella eventualmente inferiore corrispondente delle mansioni di provenienza cui il lavoratore può essere restituito in forza dell'unificazione dei profili professionali della IV, V e VI categoria in un'unica area professionale; ai fini dell'inquadramento nella posizione retributiva differenziata superiore è necessario verificare: se in sede di prima applicazione dell'inquadramento del personale previsto dal contratto collettivo, la volontà negoziale delle parti abbia inteso conferire rilevanza allo svolgimento di fatto di mansioni superiori ai fini dell'attribuzione di una determinata posizione retributiva compresa nella stessa Area professionale; ovvero se alle mansioni di fatto svolte successivamente alla stipulazione del contratto, ancorché comprese nella stessa Area di inquadramento, corrispondesse contrattualmente una posizione retributiva differenziata, in modo da rendere applicabile l'articolo 2103 cit.(sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, con riferimento alla domanda di inquadramento superiore di dipendenti postali dell'Area operativa, aveva riconosciuto il diritto al livello di retribuzione corrispondente alle mansioni di fatto svolte, non consentendo l'art. 2103 cod. civ. la riduzione dei livelli retributivi raggiunti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2001, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO "
Dott. GUIDO VIDIRI "
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ENTE POSTE ITALIANE, in persona del legale rappresentante, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
PO NG, NI RI AN, OR SE, SA RI, PI ER, OF AO e UC RO, elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9, presso l'avv. Arturo MARESCA, che, unitamente all'avv. Marcello ZIVERI, le rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrenti -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Parma n. 167 in data 11 novembre 1997 (R.G. 120/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.11.2000 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
In parziale accoglimento delle domande proposte con separati ricorsi, poi riuniti, da RI AN LA ed altri, nei confronti dell'Ente Poste Italiane di cui erano dipendenti, il Pretore di Parma ha accertato il loro diritto all'inquadramento nella terza posizione retributiva differenziata dell'Area operativa, secondo le previsioni del contratto collettivo, ed alle relative differenze retributive, con le conseguenziali statuizioni di condanna dell'ente convenuto. Il Tribunale di Parma, decidendo sugli appelli proposti dall'Ente e dai dipendenti rispettivamente principale e incidentale, in parziale accoglimento del primo e in accoglimento del secondo, ha rigettato le domande relative al diritto all'inquadramento, mentre ha riconosciuto il diritto al pagamento delle differenze retributive in relazione al periodo successivo all'entrata in vigore del primo contratto collettivo (26 novembre 1994) e non alla scadenza di tre mesi dalla data predetta, come ritenuto invece dal Pretore.
Il Tribunale ha premesso che, con riguardo alla vicenda cd. di "privatizzazione" dell'azienda postale, per il periodo precedente la stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro era rimasta in vigore la disciplina pubblicistica che non consentiva di attribuire rilievo alcuno, ai fini dell'inquadramento, alle mansioni di fatto svolte che fossero proprie di una qualifica superiore a quella di appartenenza. Ha, quindi, rilevato che il contratto collettivo in vigore dal 26 novembre 1994 aveva previsto un nuovo sistema di inquadramento del personale ripartito su quattro Aree, assegnando, in particolare, ad un'unica "Area operativa" il personale già appartenente alla IV, V e VI categoria e facendo corrispondere a ciascuna delle categorie una posizione retributiva differenziata. Precisavano al riguardo le clausole contrattuali (in particolare, art. 37 e 40) che le differenti posizioni retributive - con un sistema di progressione dall'una all'altra basata sull'esperienza lavorativa e su accertamenti di professionalità - non costituivano posizioni giuridiche diversificate collegate a mansioni differenti, concretando assegnazione di mansioni superiori soltanto quelle corrispondenti ad un'Area diversa (superiore) a quella di inquadramento. Per queste ragioni, il Tribunale ha concluso che le lavoratrici, inquadrate nella quinta categoria secondo il sistema precedente di classificazione del personale, pur avendo pacificamente svolto mansioni di reggente di ufficio locale (poi agenzia) proprie della sesta categoria, sulla base del nuovo sistema non potevano che vedersi assegnata la seconda posizione retributiva corrispondente alla formale qualifica, ne' le mansioni di fatto svolte nel periodo successivo conferivano loro il diritto all'assegnazione della terza posizione retributiva, atteso che ormai si trattava di mansioni del tutto equivalenti in relazione ai profili professionali. Avevano, invece, diritto al pagamento della differenza, tra retribuzione della seconda posizione e retribuzione della terza perché alla data di entrata in vigore del contratto collettivo avevano acquisito il diritto alla retribuzione dei dipendenti di terza categoria, in forza delle mansioni di fatto svolte, e tale retribuzione non poteva essere ridotta, ostandovi il disposto dell'art. 2103 c.c., in sede di applicazione dell'inquadramento previsto dal contratto collettivo. Per la cassazione della sentenza ricorre l'Ente Poste Italiane sulla base di unico motivo. Resistono con controricorso le lavoratrici, depositando altresì memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso l'Ente Poste Italiane denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 6, comma 6, l. n. 71 del 1994, 42 l. n. 797 del 1981, 57 d.lgs. n. 29 del 1993, in relazione all'art. 2103 c.c. e 47 e 55 del contratto collettivo, nonché motivazione contraddittoria.
Osserva il ricorrente che lo stesso Tribunale aveva riconosciuto che la disciplina pubblicistica, applicabile al rapporto di lavoro dei dipendenti postali fino alla stipulazione del contratto collettivo, escludeva qualsiasi rilievo dello svolgimento di fatto di mansioni superiori. Di conseguenza, entrato in vigore il sistema contrattuale di inquadramento del personale, gli appartenenti alla quinta categoria erano stati collocati, nell'ambito dell'Area operativa, nella seconda posizione retributiva, nessun rilievo potendosi attribuire al fatto che avessero svolte mansioni proprie della sesta categoria. Nella nuova situazione determinata dal sistema di inquadramento contrattuale, poi, le mansioni di fatto corrispondevano semplicemente a quelle proprie degli appartenenti all'Area operativa e non potevano determinare il diritto a percepire la retribuzione propria di una diversa posizione retributiva. Il Tribunale, quindi, in violazione di norme di diritto e in contraddizione con le premesse contenute nella stessa sua motivazione, aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione propria della terza posizione retributiva recuperando inammissibilmente il dato delle mansioni di fatto svolte nel regime pubblicistico.
Il ricorso è fondato nei limiti delle ragioni di seguito precisate. La ricostruzione operata dal Tribunale risulta essere la seguente. Talune mansioni (reggente di ufficio locale) erano proprie dei profili professionali dei dipendenti inquadrati nella categoria VI, ma il loro svolgimento di fatto non poteva produrre l'effetto della definitiva assegnazione ad esse, nel regime giuridico che regolava i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'azienda postale nella fase della cd. "privatizzazione" precedente la stipula del contratto collettivo, regime giuridico che non consentiva l'applicazione dell'art. 2103 c.c. Il contratto collettivo stipulato il 26.11.1994, nell'ambito del nuovo inquadramento del personale ripartito per Aree professionali, non consentiva più di considerare le predette mansioni "superiori" rispetto a quella proprie di un dipendente di V categoria, avendo collocato nella medesima Area professionale (Area operativa) i profili professionali della IV, V e VI categoria, facendone non più livelli di inquadramento distinti secondo un ordine crescente, ma meri parametri retributivi da attribuire secondo criteri meritocratici. Cosicché, l'intera gamma di mansioni comprese nell'area era da considerare fungibile ed equivalente. In sede di prima applicazione, peraltro, l'assegnazione a ciascuna della tre posizioni retributive differenziate è stata, per ovvie ragioni, attuata in relazione alla categoria di appartenenza nel regime precedente e quindi ai lavoratori ricorrenti, che rivestivano la categoria V, è stata riconosciuta la posizione retributiva seconda.
Orbene, il Tribunale, da una parte accoglie formalmente l'appello dell'ente datore di lavoro circa l'inesistenza del diritto ad un diverso inquadramento, sul rilievo che non potesse farsi questione di inquadramenti ai sensi del disposizioni contrattuali;
dall'altra, accoglie totalmente nella sostanza le pretese dei lavoratori, attribuendo loro il livello economico corrispondente alla terza posizione retributiva dell'Area operativa per tutta la durata della permanenza nell'Area stessa, con decorrenza dalla stipulazione del contratto collettivo.
La decisione è praticamente giustificata esclusivamente con il rilievo che, in forza delle mansioni svolte in precedenza e che avevano continuato a svolgere, avevano acquisito il diritto ad un determinato livello di retribuzione che non poteva essere ridotto in forza della regola dell'art. 2103 c.c.. Essa merita, quindi, le critiche formulate nel motivo di ricorso. Se il Tribunale, in linea del resto con gli orientamenti espressi univocamente dalla giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. 5 settembre 1997, n. 8587; 14 aprile 1998, n. 3759), riconosce che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori nel periodo precedente la stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro non attribuiva il diritto all'assegnazione definitiva ad esse e ad un diverso inquadramento, doveva necessariamente partire dal presupposto di essere in presenza di dipendenti inquadrati nella V categoria.
Quindi, al fine di stabilire quale fosse la posizione retributiva differenziata da attribuire loro ai sensi delle disposizioni collettive, non poteva che ricercare la fonte di disciplina nelle medesime clausole ovvero in un precetto legale imperativo che si imponesse sulla norma pattizia eventualmente difforme. Invero, proprio quest'ultima sembra essere stata la prospettiva assunta dalla sentenza impugnata, laddove afferma che l'art. 2103 impedisce di ridurre i livelli retributivi raggiunti. Ma si tratta di affermazione che contiene un evidente errore di diritto: la retribuzione corrispondente alle mansioni di fatto svolte può considerarsi definitivamente acquisita al patrimonio del lavoratore solo quando la detta assegnazione sia o debba considerarsi definitiva ai sensi dello stesso art. 2103 c.c., norma, come si è detto, inapplicabile al rapporto fino alla stipulazione del contratto collettivo. Si tratta di considerazione che rende irrilevante la risoluzione del complesso problema se, nel regime giuridico proprio del pubblico impiego alle dipendenze dello Stato (rimasto applicabile nella fase transitoria), lo svolgimento di mansioni superiori, sebbene non origini il diritto al superiore inquadramento, attribuisca tuttavia quello al pagamento dei compensi spettanti per la diversa qualità del lavoro prestato.
Nessuna ulteriore argomentazione contiene la sentenza impugnata che sia idonea a sorreggere la decisione. Anzi, la ricostruzione della volontà delle parti collettive raggiunge risultati di segno contrario, laddove viene dato per scontato che nell'assetto determinato dal contratto le mansioni in precedenza "superiori" erano divenute equivalenti ad altre, già qualificate "inferiori" nell'assetto precedente, e che le diverse posizioni retributive all'interno dell'Area non identificavano profili professionali di diverso livello.
L'accusa di contraddittorietà della motivazione è, quindi, pienamente fondata, considerato che, secondo l'interpretazione che del contratto collettivo ha dato il Tribunale, dal 26 novembre 1994 le mansioni proprie della VI categoria non erano "superiori" a quelle di V, verificandosi una vicenda assimilabile a quella di restituzione ai compiti precedenti di un lavoratore assegnato a compiti propri di un superiore livello di inquadramento.
Ne discende che le domande dei lavoratori avrebbero potuto trovare accoglimento solo mediante l'individuazione della volontà negoziale collettiva di accordare rilievo, ai fini dell'attribuzione delle posizioni retributive differenziate all'interno dell'Area, alle mansioni di fatto svolte da ultimo, indipendentemente dalla categoria formale di inquadramento, avendo perseguito le parti l'intento di non ridurre i compensi corrispondenti a determinate mansioni, ancorché componenti non definitive del livello retributivo raggiunto;
oppure, all'interno di una logica diversa e con riguardo ai compiti espletati successivamente al 26 novembre 1994, verificare se realmente alle tre posizioni retributive differenziate corrispondessero proprio gli stessi profili professionali, che se così non fosse, la norma inderogabile dell'art. 2103 precluderebbe all'autonoma collettiva di considerare equivalenti, ai sensi della stessa norma, mansioni diverse ciascuna corrispondente ad un differente livello retributivo, secondo un sistema in forza del quale la progressione da una posizione ad altra non comporterebbe soltanto un aumento retributivo ma anche un mutamento dei contenuti professionali della prestazione. Si impone, in definitiva, la cassazione della sentenza impugnata affinché le questioni siano nuovamente esaminate, assumendo a presupposto il principio di diritto secondo il quale l'inapplicabilità al rapporto di lavoro dell'art. 2103 c.c. comporta che la retribuzione corrispondente alle superiori mansioni di fatto svolte è legittimamente sostituita da quella eventualmente inferiore corrispondente delle mansioni di provenienza cui il lavoratore può essere restituito e verificando: se in sede di prima applicazione dell'inquadramento del personale previsto dal contratto collettivo, la volontà negoziale delle parti inteso conferire rilevanza allo svolgimento di fatto di mansioni superiori ai fini dell'attribuzione di una determinata posizione retributiva compresa nella stessa Area professionale;
ovvero, se alle mansioni di fatto svolte successivamente alla stipulazione del contratto, ancorché comprese nella stessa Area di inquadramento, corrispondesse contrattualmente una posizione retributiva differenziata, in modo da rendere applicabile l'art. 2103 c.c.. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2001