Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2001, n. 1667
CASS
Sentenza 6 febbraio 2001

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Dopo la trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico, l'inapplicabilità, fino alla stipula del primo contratto collettivo, dell'articolo 2103 cod. civ. comporta che la retribuzione corrispondente alle superiori mansioni di fatto svolte è legittimamente sostituita da quella eventualmente inferiore corrispondente delle mansioni di provenienza cui il lavoratore può essere restituito in forza dell'unificazione dei profili professionali della IV, V e VI categoria in un'unica area professionale; ai fini dell'inquadramento nella posizione retributiva differenziata superiore è necessario verificare: se in sede di prima applicazione dell'inquadramento del personale previsto dal contratto collettivo, la volontà negoziale delle parti abbia inteso conferire rilevanza allo svolgimento di fatto di mansioni superiori ai fini dell'attribuzione di una determinata posizione retributiva compresa nella stessa Area professionale; ovvero se alle mansioni di fatto svolte successivamente alla stipulazione del contratto, ancorché comprese nella stessa Area di inquadramento, corrispondesse contrattualmente una posizione retributiva differenziata, in modo da rendere applicabile l'articolo 2103 cit.(sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, con riferimento alla domanda di inquadramento superiore di dipendenti postali dell'Area operativa, aveva riconosciuto il diritto al livello di retribuzione corrispondente alle mansioni di fatto svolte, non consentendo l'art. 2103 cod. civ. la riduzione dei livelli retributivi raggiunti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2001, n. 1667
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1667
    Data del deposito : 6 febbraio 2001

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