Sentenza 18 ottobre 2017
Massime • 1
La notificazione del decreto di citazione a giudizio garantisce alla persona offesa adeguata informazione sulla possibilità della declaratoria in fase predibattimentale dell'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., senza che vi sia necessità di uno specifico avviso relativo a tale eventuale sviluppo processuale. (In motivazione, la Corte ha precisato che il decreto di citazione non deve contenere alcun espresso richiamo all'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., non essendo legittimo introdurre un requisito ulteriore nell'art. 552, cod. proc. pen., al di fuori della previsione di legge).
Commentari • 2
- 1. La non punibilità per particolare tenuità del fatto (pag. 4)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 marzo 2024
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I profili sostanziali. Abitualità del comportamento illecito e reato continuato. 3. Altre ipotesi in tema di abitualità della condotta. 4. Abitualità e precedenti di polizia. 5. Incidenza delle condotte poste in essere successivamente al fatto reato sulla declaratoria di non punibilità in esame. 6. I profili processuali. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e procedimento di archiviazione. 7. Archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. ed insuscettibilità di iscrizione nel casellario giudiziale. 8. Decreto di citazione a giudizio e diritti della persona offesa. 9. Questioni in tema di riti speciali: in particolare, il procedimento per decreto ed …
Leggi di più… - 2. Tenuità del fatto, quale motivazione? (Cass. 42892/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 novembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2017, n. 8751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8751 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2017 |
Testo completo
To 08 751-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/10/2017 -· Presidente - Sent. n. sez. MARIA VESSICHELLI 1229/2017 Rel. Consigliere - CARLO ZAZA - REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.6014/2017 FRANCESCA MORELLI ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di: LL DE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/11/2016 del TRIBUNALE di CATANIA 乙 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania ricorre avverso la sentenza del 15 novembre 2016 con la quale il Tribunale di Catania dichiarava in via predibattimentale non doversi procedere nei confronti di DE ZI per il reato di cui all'art. 481 cod. pen, commesso in Tremestieri Etneo il 20 giugno 2011, per la particolare tenuità del fatto. L'imputazione contestava al ZI la falsa attestazione, quale avvocato, dell'autenticità della sottoscrizione di IO NC apposta in calce ad un ricorso alla Commissione tributaria di Catania.
2. Il ricorrente propone tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge nella pronuncia della sentenza in sede predibattimentale, osservando che l'ipotesi di cui all'art. 131- bis cod. pen. integra non una scriminante, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata, ma una causa di non punibilità, oggetto di un accertamento di merito che non ne consente l'immediata declaratoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge nell'omesso avviso alla persona offesa, osservando che l'audizione della stessa, prevista dall'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen. in caso di comparizione, presuppone che la persona offesa sia avvisata dello svolgimento della camera di consiglio per la discussione sull'applicabilità della causa di non punibilità, condizione non realizzata dalla notificazione del decreto di citazione a giudizio, che non contiene alcun riferimento alla procedura di cui all'art. 469 cod. proc. pen.. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio motivazionale sul riconoscimento della causa di non punibilità, lamentando la mancata valutazione di tutte le circostanze del fatto, essendovi nella sentenza impugnata il solo riferimento all'assenza di allarme sociale e di danno, peraltro non desumibile dalla mancata comparizione della persona offesa, e aggiungendo che il fatto è comunque grave in quanto commesso da un avvocato nell'autenticazione della sottoscrizione di un atto. 2 32 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo dedotto sulla pronuncia della sentenza in sede predibattimentale è infondato. La possibilità di dichiarare in sede predibattimentale la non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è esplicitamente prevista dal comma 1-bis dell'art. 469 cod. proc. pen., che estende a tale fattispecie l'indicazione dei casi nei quali tale pronuncia è consentita, purché al pubblico ministero e all'imputato sia stato permesso di formulare le loro osservazioni e gli stessi non abbiano manifestato opposizione (Sez. 5, n. 28660 del 04/02/2016, Manole, Rv. 267360; Sez. 2, n. 12305 del 15/03/2016, Panariello, Rv. 266493); condizione, quest'ultima, la cui insussistenza non è dedotta dal ricorrente. Il precedente giurisprudenziale, menzionato nel ricorso a sostegno della tesi contraria, è inconferente, in quanto riguarda la diversa tematica della necessità di valutare la ravvisabilità della causa di non punibilità in esame ai fini della pronuncia di una sentenza di applicazione di pena sull'accordo delle parti;
necessità in effetti esclusa dalla decisione citata per l'impossibilità di includere detta causa di non punibilità fra i presupposti per l'immediato proscioglimento contemplati dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata l'emissione della sentenza di applicazione di pena (Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv. 267926), il che tuttavia non ha alcuna incidenza sulla legittimità della declaratoria della causa di non punibilità in sede predibattimentale, la quale, per quanto detto, trova il suo fondamento non nella riconducibilità ○ meno dell'ipotesi in discussione a quelle indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., ma nella specifica previsione dell'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen.. 2. Il motivo dedotto sull'omesso avviso alla persona offesa è infondato. Tale audizione, in relazione alla declaratoria della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è in effetti prevista dal citato art. 469, comma 1- bis, cod. proc. pen. nel caso in cui la persona offesa sia comparsa. Questa Corte Suprema ha avuto modo di osservare come la citata previsione normativa implichi che la persona offesa sia stata informata della possibilità che in sede predibattimentale si discuta dell'applicazione della causa di non punibilità in esame (Sez. 2, n. 6310 del 11/11/2015, dep. 2016, Cutili, Rv. 266207). Si pone tuttavia la questione, affrontata anche dal ricorrente, se tale informazione sia o meno garantita dalla notificazione alla persona offesa del decreto di citazione a giudizio. Orbene, i principi affermati da altra pronuncia di legittimità, 3 per i quali il decreto di citazione sarebbe insufficiente a questi fini sia per la mancanza di un espresso riferimento alla possibilità che nel corso del giudizio sia dichiarata la causa di non punibilità di cui si tratta, sia per l'imprevedibilità di questo esito processuale nel momento in cui il decreto è notificato alla persona offesa (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv. 265447), appaiono risultato di un'interpretazione per un verso eccessivamente rigorosa, e per altro inammissibilmente manipolativa del sistema normativo. Per il primo aspetto, la citazione per il giudizio contiene necessariamente l'implicito riferimento a tutti i possibili sviluppi processuali del giudizio stesso, fra i quali l'espressa previsione dell'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., come si è detto al punto precedente, include la pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., pertanto prevedibile per la persona offesa destinataria del decreto;
il cui eventuale dissenso sul punto, peraltro, non è neppure vincolante per il giudice. Per il secondo profilo, l'accoglimento della tesi della necessità che il decreto contenga un richiamo viceversa espresso a tale possibilità, adombrata nel precedente da ultimo citato e sostenuta dal ricorrente, si risolverebbe nella sostanziale introduzione, fra i requisiti del decreto di citazione a giudizio indicati dall'art. 552 cod. proc. pen., di una clausola non prevista dalla legge. Deve ritenersi in conclusione che la notifica del decreto di citazione a giudizio abbia nella specie garantito alla persona offesa adeguata informazione sulla possibilità di una pronuncia predibattimentale di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, idonea a consentire alla stessa di intervenire nel procedimento ed eventualmente esprimervi il proprio parere;
non essendo pertanto necessaria l'emissione dell'ulteriore avviso del quale il ricorrente lamenta l'omissione.
2.3. E' da ultimo inammissibile il motivo dedotto sul riconoscimento della causa di non punibilità. Le censure del ricorrente costituiscono in realtà difformi valutazioni di merito, non consentite in questa sede, sulle considerazioni della sentenza impugnata in ordine alla mancanza di allarme sociale e di un apprezzabile danno derivante dal fatto contestato. Il motivo è altresì generico ove non si confronta con quanto osservato dal Tribunale in ordine all'incensuratezza dell'imputato ed alla conseguente insussistenza di abitualità della condotta. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato. 4
P. Q. M.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale. Così deciso il 18/10/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente در Carlo Zaza Maria Kessichelli Depositato in Cancelleria Roma, 22 FEB 2018 IL CANCELLIERE N I O L A Rossana Cactice 5