CASS
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 05/02/2025, n. 4729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4729 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NC FR IL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/11/2023 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FR CANANZI;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che RA MI OR a mezzo del difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione e documentale specifica e generica;
considerato che il ricorso è articolato in quattro motivi: con il primo il ricorrente lamenta violazione di legge processuale quanto alla dichiarazione di assenza dell'imputato, disposta dalla Corte di appello a fronte del difetto di notifica dell'atto di citazione in appello e del rispetto del termine di comparizione;
con il secondo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla bancarotta patrimoniale, lamentando omessa motivazione in ordine alle censure di appello, risolte con il rinvio alla sentenza di primo grado e in particolare Penale Sent. Sez. 7 Num. 4729 Anno 2025 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: CANANZI FR Data Udienza: 18/12/2024 osservando come per la distrazione dei beni aziendali fosse stata fornita la prova della sussistenza degli stessi con l'indicazione della ubicazione dei predetti al curatore, che li rinveniva, rilevando la Corte di appello la non significatività di tale rinvenimento;
con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla bancarotta documentale, lamentando che le censure relative ai profili tecnico contabili nella tenuta delle scritture non risultavano valutati dalla Corte territoriale, rinviando anche in questo caso alle valutazioni del primo giudice;
con il quarto motivo lamenta il ricorrente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione della condotta di bancarotta fraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice, contestando la sussistenza del dolo specifico richiesto, non risultando né in primo né in secondo grado specificato il coefficiente soggettivo a sostegno del delitto ritenuto;
considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso non sono manifestamente infondati;
quanto al primo motivo il decreto di citazione in appello risultava notificato, al difensore ex art. 161, connma 4, cod. proc. pen. in data 17 aprile 2023, mentre l'udienza era fissata per il 23 maggio 2023, cosicchè non risultava rispettato il termine di 40 giorni, che secondo un orientamento giurisprudenziale maggioritario risulta dovuto a far data dal 30 dicembre 2022; di recente sono intervenute le Sezioni Unite in data 27 giugno 2024 (n. 35719/2023 RG), optando per la diversa tesi per la quale la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024. Non di meno la questione posta dal ricorrente con ricorso depositato il 15 maggio 2024 non poteva ritenersi manifestamente infondata;
quanto al secondo motivo la Corte territoriale non si confronta con il consolidato l'orientamento per cui se per un verso la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può derivare dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411), qualora vi sia una indicazione specifica della destinazione aziendale dei beni da parte del fallito, il giudice non può ignorarne l'affermazione, quando però le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano tali da consentire il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01; mass. conf. n. 19896 del 2014 Rv. 259848 - 01): nel caso in esame la Corte di appello, pur dando atto del rinvenimento dei beni aziendali, non rende conto della ragione per la quale persista la responsabilità penale;
rilevato che la non manifesta infondatezza dei predetti motivi impone di prendere atto che i reati sono estinti per prescrizione, a seguito del decorso di anni 12 e mesi 6 in assenza di cause di sospensione, in data 6 aprile 2024, essendo i delitti commessi in data 6 ottobre 2011, data della sentenza di fallimento;
considerato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274), il che nel caso in esame non è;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 18/12/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere FR CANANZI;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che RA MI OR a mezzo del difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione e documentale specifica e generica;
considerato che il ricorso è articolato in quattro motivi: con il primo il ricorrente lamenta violazione di legge processuale quanto alla dichiarazione di assenza dell'imputato, disposta dalla Corte di appello a fronte del difetto di notifica dell'atto di citazione in appello e del rispetto del termine di comparizione;
con il secondo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla bancarotta patrimoniale, lamentando omessa motivazione in ordine alle censure di appello, risolte con il rinvio alla sentenza di primo grado e in particolare Penale Sent. Sez. 7 Num. 4729 Anno 2025 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: CANANZI FR Data Udienza: 18/12/2024 osservando come per la distrazione dei beni aziendali fosse stata fornita la prova della sussistenza degli stessi con l'indicazione della ubicazione dei predetti al curatore, che li rinveniva, rilevando la Corte di appello la non significatività di tale rinvenimento;
con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla bancarotta documentale, lamentando che le censure relative ai profili tecnico contabili nella tenuta delle scritture non risultavano valutati dalla Corte territoriale, rinviando anche in questo caso alle valutazioni del primo giudice;
con il quarto motivo lamenta il ricorrente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione della condotta di bancarotta fraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice, contestando la sussistenza del dolo specifico richiesto, non risultando né in primo né in secondo grado specificato il coefficiente soggettivo a sostegno del delitto ritenuto;
considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso non sono manifestamente infondati;
quanto al primo motivo il decreto di citazione in appello risultava notificato, al difensore ex art. 161, connma 4, cod. proc. pen. in data 17 aprile 2023, mentre l'udienza era fissata per il 23 maggio 2023, cosicchè non risultava rispettato il termine di 40 giorni, che secondo un orientamento giurisprudenziale maggioritario risulta dovuto a far data dal 30 dicembre 2022; di recente sono intervenute le Sezioni Unite in data 27 giugno 2024 (n. 35719/2023 RG), optando per la diversa tesi per la quale la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024. Non di meno la questione posta dal ricorrente con ricorso depositato il 15 maggio 2024 non poteva ritenersi manifestamente infondata;
quanto al secondo motivo la Corte territoriale non si confronta con il consolidato l'orientamento per cui se per un verso la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può derivare dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411), qualora vi sia una indicazione specifica della destinazione aziendale dei beni da parte del fallito, il giudice non può ignorarne l'affermazione, quando però le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano tali da consentire il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01; mass. conf. n. 19896 del 2014 Rv. 259848 - 01): nel caso in esame la Corte di appello, pur dando atto del rinvenimento dei beni aziendali, non rende conto della ragione per la quale persista la responsabilità penale;
rilevato che la non manifesta infondatezza dei predetti motivi impone di prendere atto che i reati sono estinti per prescrizione, a seguito del decorso di anni 12 e mesi 6 in assenza di cause di sospensione, in data 6 aprile 2024, essendo i delitti commessi in data 6 ottobre 2011, data della sentenza di fallimento;
considerato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274), il che nel caso in esame non è;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 18/12/2024