Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2155
CASS
Sentenza 14 febbraio 2001

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In tema di trasporto marittimo e di responsabilità del vettore per perdite o avarie trova applicazione, non la Convenzione di Amburgo sul trasporto di merci via mare del 31 marzo 1978, che non è in vigore nel nostro ordinamento per non essere stato depositato lo strumento di ratifica, pur avendo il Parlamento autorizzato la ratifica con legge del 25 gennaio 1983, n. 40, ma la convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 recante "unificazione di alcune regole in materia di polizze di carico", con le modifiche del protocollo di Visby del 23 febbraio 1968 e del protocollo di Bruxelles del 21 dicembre 1979, in vigore dal 22 novembre 1985 (nel caso di specie la Corte ha ritenuto applicabile la Convenzione di Bruxelles ricorrendo la condizione prevista dall'art. 10, ovvero l'emissione della polizza in uno Stato contraente).

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..

In tema di trasporto marittimo di cose, e con riguardo alla responsabilita del vettore per perdite od avarie verificatesi dal momento in cui abbia ricevuto in consegna le merci fino a quello in cui le abbia riconsegnate al destinatario, quest'ultimo, qualora non abbia provveduto a far tempestivamente constatare le dedotte perdite od avarie (all'atto della riconsegna, ovvero nei tre giorni successivi in caso di danni non apparenti), mediante riserva scritta, od in contraddittorio del comandante della nave o del raccomandatario del vettore, assume l'onere di fornire la relativa prova, contro la presunzione "iuris tantum", operante in favore del vettore, di conformità delle cose riconsegnate alle indicazioni contenute nel documento di trasporto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2155
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2155
Data del deposito : 14 febbraio 2001

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