Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 3
In tema di trasporto marittimo e di responsabilità del vettore per perdite o avarie trova applicazione, non la Convenzione di Amburgo sul trasporto di merci via mare del 31 marzo 1978, che non è in vigore nel nostro ordinamento per non essere stato depositato lo strumento di ratifica, pur avendo il Parlamento autorizzato la ratifica con legge del 25 gennaio 1983, n. 40, ma la convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 recante "unificazione di alcune regole in materia di polizze di carico", con le modifiche del protocollo di Visby del 23 febbraio 1968 e del protocollo di Bruxelles del 21 dicembre 1979, in vigore dal 22 novembre 1985 (nel caso di specie la Corte ha ritenuto applicabile la Convenzione di Bruxelles ricorrendo la condizione prevista dall'art. 10, ovvero l'emissione della polizza in uno Stato contraente).
La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..
In tema di trasporto marittimo di cose, e con riguardo alla responsabilita del vettore per perdite od avarie verificatesi dal momento in cui abbia ricevuto in consegna le merci fino a quello in cui le abbia riconsegnate al destinatario, quest'ultimo, qualora non abbia provveduto a far tempestivamente constatare le dedotte perdite od avarie (all'atto della riconsegna, ovvero nei tre giorni successivi in caso di danni non apparenti), mediante riserva scritta, od in contraddittorio del comandante della nave o del raccomandatario del vettore, assume l'onere di fornire la relativa prova, contro la presunzione "iuris tantum", operante in favore del vettore, di conformità delle cose riconsegnate alle indicazioni contenute nel documento di trasporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUT L A ITAL021 55 /0 1 IN NO DEL POPOL ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Surrogo dell'ass SEZIONE TERZA CIVILE cure tore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO - Presidente R.G.N. 18173/98 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 20975/98 Cron.4451 Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Rep. 674 -ConsigliereDott. Italo PURCARO Dott. Giuliano LUCENTINI Rel. Consigliere Ud. 25/09/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZ A Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. 12.000 per lini FEB. 2001 BRENDANI AB SOC (GIA' AROS LINE AB), con sede in il IL CANCELLIERE Malmo (Svezia) in persona del Sig. Bjorn Lennegren, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO ROMANELLI, che dal Sig. ------ 000 la difende anche disgiuntamente all'avvocato BRUNO per diritti L. C 14 FEB. 2001 CASTALDO, giusta procura speciale per Notar Birger IL CANCELLIERE Brennvall di Vasteras del 15.10.1998 legalizzata il 21.10.1998; ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio
contro
NC per diritti L. 12.000 dal Sig.. 2000 MAGAZZINI GENERALI SILOS & FRIGORIFERI SPA, in persona 14 FEB 1467 del legale rappresentante pto tempore, elettivamente IL CANCELLIER -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliata in ROMA VIA PANAMA 12, presso lo studio Richiesta copia studio dal Sig. ROMANELL dell'avvocato LUIGI MEDUGNO, che la difende anche per diritti L. 200 disgiuntamente agli avvocati LUCIANO CANEPA, ERASMO 11 P iss IL CANCELLIERE AUGERI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè contro 58 5000 CELLERIA DITTA ED CANALI FU CAMILLO SRL, EL & LU SRL;
intimati e sul 2° ricorso n° 20975/98 proposto da: AY174764 EL LU SRL, in persona del legale 2.53 5000 CANCELLERIA rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO SORRENTINO, difesa dall'avvocato INNOCENZO MOLITERNI VOGLIATE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - LIRE 2000 CANCELLERIA
contro
BRENDANI AB SOC, DITTA ED CANALI FU CAMILLO SRL, MAGAZZINI GENERALI SILOS E FRIGORIFERI SPA;
BB430425 - intimati avverso la sentenza n. 1643/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 21/05/98 e depositata 1'08/07/98 (R.G. 3558/93+319/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/00 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
-2- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udito l'Avvocato Gustavo ROMANELLI;
Richiesta copia studio dal Sig.SORRENTINO udito l'Avvocato Innocenzo MILITERNI VOGLIATE;
per diritti L. 12000 2.4. APR. 2001 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore IL CANCELLIERE Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il DIRITTI rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale condizionato. ANG TUYA 3 DIRITTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. ZARD0 per diritti L. 12000 15 MAG 2001 IL CANCELLIEREil LIRE 1000 CANCELLERIA AU603752 AU603757 BB481200 AU603751 0288605 0288604 BB481195 -3- BB481134 4 4 a l i l o p a N i d e e r t a n t o l a n u b i p r T l a d a v a n t i a v i n e v n o C . e o t r o p m i o r o t . l a C . n u ' ' l l l l e C d e d o s r o b m i r r t . l a i 9 1 6 1 x e e r i u g e s n o c a v e d n e t n i , a r p u s t u e t s e v a l l e n , e h c;
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e n i b o b e l l e d i n o i z i d n o c e l l u s e t t i r c s e v r e s i r m b a l l a g g i , u n r a p p r e s e n t a n t e d i q u e s t ' u l t i m a a v e v a s o l l e v a t o I u n e l v t C a i r t s u d n I ' l l e r e s s o d p 0 t a l i a n a I 1 , a i t a b i l i m e n t o z s a V a a l r a t r o p s a r t r e p i t i s o p e d i a d e c r e m a l e r a v e l e r p l e n , e h c;
i g g a l l a b m I a n a i l a t I a i r t s u d n I à t e i c o s a l l a e t a n i t s e d , a t r a c i d e n i b o b 9 8 0 1 . n , i r e f i r o g i r F & s o l i S i l a r e n e G i n i z z a g a M . a . p . s a l l e d i t i s o p e d i e n o t t o d o r t n i d e h c e L e v a n a l l a d o t a c r a b s a v e v a e s i u L & o l l e i r a F . l . r . s a m i t t i r a m a s e r p m i ' l , i l o p a N i d o t r o p l e n , 3 8 9 1 e l i r p a 1 1 ' 1 e h c a v e n o p s e , . d t L . o C e c n a r u s n I e n i r a M a s n a H i n o i z a r u c i s s a ' d a i n g a p m o c a l l e d a z n a t n e s e r p p a r n o c a i r a t a d n a m i d à t i l a u q a l l e n , o l l i m a C u f i l a n a C . d E ) . l . r . s i o p ( . c . n . s a l 4 8 9 1 o z r a m l e n a t a c i f i t o n e n o i z a t i c n o C . 1 O S S E C O R P L E D O T N E M I G L O V S R E I L E L C E C A N L I 1 0 0 2 , G A M 8 1 . | | N p e I r d i r t i t i L G . 1 2 O 0 0 L 0 . g i S l a d . T I R A P . R I D o i s u i d t p a c a o t e i s c i h R I O E P C O I F C I F U I D I T T I R I E O I S N Z S A I A D C M E A D U R S T P R E O C 8 8 6 4 8 7 C A 4 9 6 4 8 7 C A s.p. a. Fratelli Cosulich, quale raccomandataria della nave Lech, l'impresa marittima AR & IS e la società MA AL Silos & Frigoriferi, per sentire accogliere la domanda.
2. Radicatosi il contraddittorio, spiegava intervento volontario la OS IN AB, che, nel dichiararsi noleggiatrice della nave ed intestataria della polizza, chiedeva -ed otteneva- l'estromissione della società raccomandataria.
3. Istruita la causa, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda nei confronti dell'OS IN AB e della AR IS.
4. Impugnata la sentenza da tutte le parti, la Corte d'appello Glucent di Napoli, non definitivamente pronunciando, “dichiara(va) la limitata esclusiva responsabilità dell'OS IN AB nei confronti della ditta Ed. NA fu LO, e dispone(va) la prosecuzione del processo fra queste due parti (...); rigettava la domanda della ditta Ed. NA fu LO s.r.l. nei confronti della AR & IS (...)”.
5.1. Motivava la Corte -sull'eccezione dell'OS IN AB, secondo la quale non poteva nella specie configurarsi un'ipotesi di presunzione di responsabilità del vettore che si doveva "affermare che, al contrario, la presunzione sussiste, alla stregua delle norme che disciplinano il trasporto marittimo internazionale. Vengono in rilievo le Regole di Amburgo, alle quali l'Italia ha già mostrato di volere aderire con la legge 25 5 gennaio 1983 n. 40, che reca l'intestazione 'Adesione alla convenzione delle Nazioni unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione', e che fin dal 7 ottobre 1991, con il deposito dello strumento di ratifica da parte dello Zambia, ha visto realizzarsi i presupposti richiesti per la propria entrata in vigore dall'art. 30".
5.2. In effetti, la normativa internazionale si era evoluta nel senso d'affermare la responsabilità in ogni caso del vettore, a meno che questo non fornisca la prova d'avere adottato tutte le misure ragionevolmente richiedibili per evitare l'evento e le sue conseguenze. Glee ent 5.3. Si poteva addirittura sostenere -soggiungeva la Corte- che la convenzione di Amburgo avesse addirittura recepito il principio della responsabilità oggettiva del vettore.
5.4. D'altro canto, respinto ogni elemento di suggestione introdotto nel processo dall'OS IN AB, doveva affermarsi che il vettore ben può rispondere delle avarie non apparenti: la quale responsabilità, al contrario, è sempre stata prevista dalla legislazione internazionale ed interna (onde non costituiva innovazione l'art. 19 par. 2 della convenzione di Amburgo che prevede, per la loro denuncia, un termine nella specie rispettato di quindici giorni consecutivi dalla consegna al destinatario).
5.5. In punto di fatto, "da tutti indistintamente i documenti in atti emerge che ben prima dello sbarco si ebbe nitida la rappresentazione di rotoli, pur sempre di carta, quand'anche di imballaggio, che nella loro conformazione esterna ispiravano un quadro di fragilità del tutto particolare, assorbente rispetto ad ogni altra negativa impressione, fragilità particolare che ben può, considerato ogni elemento di valutazione acquisito al processo, ritenersi indotta dall'acqua ovvero umidità, se nel certificato di avaria, alla cui confezione parteciparono tutti gli interessati, è dato leggere 'diverse bobine mostravano sugli involucri, in particolare sulle testate, evidenti segni di bagnamento oramai prosciugato'. Nulla rileva che l'effetto della fragilità era vistoso solo su alcuni rotoli e indusse Glavend l'impresa di sbarco alla riserva numerica, se, come ancora emerge dai documenti in atti, fu già allora esternata la possibilità che altri rotoli avessero potuto risentire l'effetto di una qualche patologia, poi concretatasi come umidità. Questa, comunque la si riguardi, è un fatto esiziale per la carta, ed è da sola sintomatica di una sistemazione infelice del carico da parte del vettore, tale da farlo apparire in ogni modo soccombente rispetto al test di ragionevolezza dei comportamenti che, se adottati, avrebbero potuto evitare l'avaria della merce, e comunque violatore dell'obbligo di due diligence imposto da quelle Regole dell'Aia espressamente richiamate dalla polizza di carico. E poiché la carta raggiunta dall'acqua, o anche solo dall'umido per contatto, si trova in una condizione patologica grave, tale da costituire l'humus per l'innesto di qualsivoglia altro fatto degenerativo, tipo strappi, sbavature, ammaccamenti ai bordi, quali emersi attraverso la catena delle tempestive riserve, che significativamente l'appellante tende a ridimensionare come generiche, non v'è spazio alcuno non solo per vincere la presunzione di responsabilità, al limite della responsabilità oggettiva, che grava sul vettore, ma nemmeno in qualche modo per potere assecondare la pretesa dell'OS IN AB di coinvolgere nel giudizio di responsabilità coloro che sono entrati in contatto con la merce trasportata dopo lo sbarco. Dal coinvolgimento EC deve rimanere indenne anche l'impresa di sbarco AR IS, della quale pertanto dev'essere accolto l'appello come proposto nei confronti dell'OS IN".
5.6. Concludeva, quel giudice, che l'appello di quest'ultima doveva invece essere accolto sul quantum, poiché anche nella convenzione di Amburgo risulta affermato il principio della limitata responsabilità del vettore, onde il processo doveva continuare, come da separata ordinanza, alla luce dei riferimenti della normativa internazionale ai diritti speciali di prelievo.
6. Per la cassazione della sentenza la società ND AB, già OS IN AB, proponeva ricorso sulla base di più motivi illustrati da memoria.
7. Resistevano con controricorso la MA AL e la 8 AR & IS, che a sua volta propone, avverso la stessa ricorso incidentale condizionato illustrato da sentenza, memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 8. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato vanno riuniti, in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
9.1. Con il primo motivo, la ricorrente principale denuncia violazione ed erronea interpretazione dell'art. 11 disp. prel. c.c., nonché degli artt. 28 e 70 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, degli artt. 10, 3 par. 6, e 4 della Glucent convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizze di carico e, per quanto occorra, degli artt. 2, 4, 19 e 30 della convenzione di Amburgo 31 marzo 1978 sul trasporto di merci via mare.
9.2. Deduce in particolare che, essendo i fatti di causa del 1983 (e la citazione del 1984) la convenzione di Amburgo era inapplicabile, in quanto entrata internazionalmente in vigore soltanto l'1 novembre 1992, cioè successivamente ai fatti di causa.
9.3. D'altronde, tale posteriorità era stata riconosciuta anche dal secondo giudice, sebbene avesse anticipato l'entrata in vigore della medesima convenzione al 7 ottobre 1991 (data di deposito dello strumento di ratifica da parte dello Zambia): in tale modo ignorando, però, sia la condizione posta dal par. 1 g art. 30, che richiede il decorso di un anno dal deposito del ventesimo strumento di ratifica, adesione etc., sia quella posta dal par. 2, che indica il momento di entrata in vigore negli Stati che abbiano ratificato la convenzione o vi abbiano aderito dopo l'entrata in vigore internazionale, individuandolo nel primo giorno del mese successivo alla scadenza di un anno dal deposito del pertinente strumento di tale Stato.
9.4. Sotto un profilo ancora diverso, il par. 3 della medesima disposizione stabilisce che la convenzione dev'essere applicata in ciascuno Stato contraente ai contratti di trasporto conclusi dopo che essa convenzione sia entrata in vigore nei suoi confronti. Glucent 9.5. Né, ancora, poteva ritenersi applicabile la convenzione di Amburgo ai sensi dell'art. 2, poiché l'Italia, Stato del porto di destinazione, non aveva depositato lo strumento di ratifica, ancorché avesse autorizzato essa ratifica con legge 25 gennaio 1983 n. 40, avendo invece, con successiva legge 12 giugno 1984 n. 243, autorizzato la ratifica, effettivamente depositata, dei protocolli del 1968 e del 1979 di emendamento della convenzione di Bruxelles, onde questi ultimi sono in vigore per l'Italia dal 22 agosto 1985. 9.6. Peraltro, nemmeno la Svezia, Stato del porto di caricazione e di emissione della polizza, aveva ratificato la convenzione di Amburgo.
9.7. Infine aggiunge- non ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 2 ᏗᎧ lett. e), poiché la polizza di carico, secondo la stessa sentenza, pag. 18, faceva riferimento alla convenzione di Bruxelles.
9.8. La conclusione era che dovevano essere applicate le norme della convenzione di Bruxelles, nel testo anteriore ai citati protocolli, come si ricava sia dall'art. 11 disp. prel. c.c., sia dagli artt. 28 e 70 della convenzione di Vienna 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati.
9.9. L'art. 28, in particolare, prevede il principio dell'irretroattività dei trattati, mentre l'art. 70 co. 2 prevede che la cessazione degli effetti dei trattati multilaterali, in caso di denuncia da parte di uno Stato, decorre dal momento in cui Glu rent la denuncia diviene efficace. Cosicché, in riferimento alla seconda norma, la sentenza, disapplicando la convenzione di Bruxelles del 1924, pretendeva di anticipare gli effetti di una denuncia che non era mai avvenuta, quanto alla convenzione emendata dai protocolli, o che era avvenuta dopo i fatti di causa, quanto al testo originario della convenzione stessa (la denuncia del testo originario della convenzione -preordinata, comunque, all'emendazione- era del 22 novembre 1984). di9.10. In conclusione, ricorrendo i presupposti applicazione della convenzione di Bruxelles, a norma dell'art. 10, doveva applicarsi essa convenzione e non quella di Amburgo.
9.11. L'essere stata applicata la seconda, e non la prima, aveva comportato la disapplicazione delle norme in punto di Ad responsabilità del vettore, che, secondo la convenzione di Bruxelles, è “responsabilità presunta", laddove il giudice d'appello, in riferimento alla convenzione di Amburgo, aveva parlato di “responsabilità oggettiva": ché tale invece non era, avendo tale convenzione sostituito, alla prova negativa della convenzione di Bruxelles -“non derivazione (sic) del danno da una delle cause previste come pericolo eccettuato"- la prova positiva dell'adozione, da parte del vettore, dipendenti e preposti, delle misure ragionevolmente possibili per evitare il danno.
9.12. Sulla base dell'erronea impostazione de qua, la sentenza aveva, da un lato, disapplicato il regime dell'art. 4 Glucent della convenzione di Bruxelles, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, e, dall'altro, aveva erroneamente considerato il vettore soggetto ad una forma di responsabilità oggettiva, sovvertendo i termini del regime di responsabilità da applicare.
9.13. Inoltre, alla stregua della convenzione di Amburgo del 1978, la Corte d'appello aveva ritenuto che fosse stato rispettato il termine di decadenza di quindici giorni per la denuncia dei vizi non apparenti, laddove, a prescindere che la stessa sentenza aveva ritenuto di escludere tali vizi, il termine per la loro denuncia, secondo la convenzione di Bruxelles, è di tre giorni, termine che, nel caso di specie, non era stato rispettato. 12 10.1. Con il secondo mezzo, denunziando violazione ed errata interpretazione della disciplina in tema di riserve alla riconsegna, di cui all'art. 3 par. 6 della convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico, e, per quanto occorra, dell'art. 19 della convenzione di Amburgo del 1978 sul trasporto marittimo di merci, la ND AB deduce, in via subordinata, che la sentenza aveva disatteso la presunzione di consegna conforme al titolo di cui all'art. 3 par. 6 della prima convenzione -norma secondo cui, in assenza di denuncia scritta al vettore o al suo agente, nel porto di sbarco, sulle perdite e danni, la ricezione della merce, pur quella operata mediante impresa di sbarco, comporta, fino a prova contraria, la Gl end presunzione che la merce è stata riconsegnata dal vettore cosi come descritta nella polizza di carico- giacché nel rapporto di sbarco la AR & IS aveva apposto la sola riserva relativa a “15 rotoli parzialmente danneggiati, 39 rotoli con imballaggio strappato”: onde per tutti gli altri rotoli era operativa l'indicata presunzione. 10.2. Quanto poi all'affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui le avarie in questione erano non apparenti, poteva notarsi come esse fossero, in realtà, apparenti, poiché vi si leggeva che i rotoli, "nella loro conformazione esterna ispiravano un quadro di fragilità del tutto particolare", e che "da tutti indistintamente i documenti in atti emergeva che ben prima dello sbarco si ebbe nitida la rappresentazione di rotoli" 13 caratterizzati da "fragilità particolare (sentenza pag. 17)". 10.3. Ne derivava che, secondo l'art. 3 par. 6 della convenzione di Bruxelles, la relativa riserva avrebbe dovuto farsi immediatamente per scritto (e nel primo giorno lavorativo successivo alla consegna, stando all'art. 19 par. 1 della convenzione di Amburgo), e comunque, a ritenere la non apparenza dei vizi, nei tre giorni successivi. 11.1. Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art, 2697 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), la ricorrente -premesso che l'avente diritto al carico avrebbe dovuto provare che il danno si era verificato durante il trasporto marittimo o Glucent comunque durante la custodia da parte del vettore marittimo (sia che fosse applicabile la convenzione di Bruxelles, sia che fosse applicabile quella di Amburgo)- si duole che la Corte d'appello abbia ignorato che tale prova non era stata fornita, così violando l'art. 2697 c.c., ignorando anzi, addirittura, la presunzione di riconsegna conforme alle risultanze del documento di trasporto, in assenza di denunzia (art. 3 par. 6 della convenzione di Bruxelles e art. 19 della pur inapplicabile convenzione di Amburgo). 11.2. Nel caso concreto, poi, era stato anche violato l'art. 115 c.p.c. (il giudice deve giudicare sulla base delle prove acquisite), poiché nessun elemento di prova consentiva d'affermare che il sinistro era stato causato da "acqua ovvero 14 umidità" verificatasi "prima del sinistro", e, meno che mai, di "considerare il preteso bagnamento prima dello sbarco come unica causa del sinistro, essendo ciò contrastato proprio dal 'certificato d'avaria', pur espressamente richiamato nella motivazione della sentenza impugnata", certificato che attribuiva "la causa delle rotture riscontrate al cattivo maneggio dei mezzi meccanici, evidenziandosi, in particolare, come le indentature sui bordi o sulle testate delle bobine fossero 'attribuibili a manifesto maneggio improprio della merce dai carrelli a forchetta in luogo dei carrelli a presa' (passo riportato integralmente nella sentenza di primo grado)”. 11.3. Fra l'altro -nota ancora la ricorrente- la Corte di Elevent merito era incorsa in vizio logico nell'esaminare a senso unico esso certificato di avaria, ossia trascurandone la considerazione nella parte in cui evidenziava danni derivanti dall'utilizzo di mezzi meccanici. 11.4. Continua la ND AB che, avuto riguardo alle riserve apposte dalla AR & IS, prima, e dai MA AL, dopo, la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere rigettata, ad eccezione di quanto concerneva i rotoli oggetto di espressa riserva. Infatti, “tenuto conto dell'arco temporale della responsabilità vettoriale nel trasporto marittimo (tra il momento in cui riceve la merce e il momento in cui la riconsegna), una volta raggiunta la prova dell'esatta riconsegna (salvo i danni fatti constatare con le espresse 15 riserve al momento della riconsegna), la domanda risarcitoria dell'avente diritto al carico doveva essere senz'altro rigettata (salvo solo, eventualmente, per quanto concerneva i rotoli oggetto di riserva espressa)". 11.5. Infine, la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla domanda di garanzia riproposta in sede di gravame contro le società AR & IS e MA AL, essendosi limitata ad affermare, essa Corte, che erano assorbite. 12. I tre mezzi debbono essere esaminati congiuntamente, attenendo a questioni in parte sovrapponibili, ovvero strettamente connesse. двигил 13.1. La censura che attiene alla falsa applicazione della convenzione di Amburgo 31 marzo 1978, sul rilievo che sarebbe da applicare, nella specie, la convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924, è fondata. quest'ultima convenzione -sulla13.2. Com'è noto, "unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico"- una volta introdotta nell'ordinamento italiano con legge 19 luglio 1929 n. 1683 (di conversione del corrispondente r.d.l. 6 gennaio 1928 n. 1958), subi varie integrazioni e modifiche attraverso il protocollo di Visby 23 febbraio 1968 ed il protocollo di Bruxelles 21 dicembre 1979: i quali atti, in virtù del meccanismo di deposito degli strumenti di ratifica e delle norme relative ai loro effetti, entrarono in vigore 16 nell'ordinamento italiano il 22 novembre 1985, ossia lo stesso giorno in cui, essendo stata denunciata la convenzione di Bruxelles nella sua originaria formulazione, questa cessava di essere in vigore nei confronti dello Stato italiano nell'ambito sia dell'ordinamento internazionale che di quello interno. 13.3. Nell'ambito delle Nazioni Unite era stata nel frattempo stipulata la convenzione di Amburgo 31 marzo 1978, destinata a sostituire la precedente disciplina uniforme, e a tale convenzione fu data esecuzione con legge 25 gennaio 1983 n. 40. 13.4. Sennonché lo Stato italiano, in presenza del contrasto fra l'una e l'altra normativa, ritenne di non depositare il Elucent relativo strumento di ratifica, con la conseguenza che la convenzione di Amburgo non è attualmente in vigore nell'ordinamento italiano. 13.5. Tali vicende risultano con chiarezza dal comunicato 10 giugno 1989 n. 458800 del Ministero degli esteri (in Gazz. Uff. 10 giugno 1989 n. 134), che, a conferma, pare il caso di riprodurre qui testualmente: "Il Parlamento italiano, con legge n. 244 -adde: e 243- del 12 giugno 1984 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 21 giugno 1984) ha autorizzato la ratifica del 'protocollo modificativo della convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizze di carico firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924', protocollo firmato a Bruxelles il 23 febbraio 1968, e del 17 'protocollo modificativo della convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizze di carico del 25 agosto 1924 (come emendata dal protocollo di modifica del 23 febbraio 1968)', firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1979. In precedenza, con legge n. 40 del 25 gennaio 1983 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1983) il Parlamento aveva autorizzato la ratifica della convenzione delle N.U. sul trasporto di merci via mare', firmata ad Amburgo il 31 marzo 1978, nota sotto il nome di Regole di Amburgo', che si ispira a principi giuridici e tecnici sostanzialmente opposti e diversi da quelli adottati nella convenzione e nei protocolli di Bruxelles di cui sopra. Il Eleecent contrasto derivante dall'autorizzazione alla ratifica di entrambe gli strumenti normativi internazionali è stato risolto depositando il solo strumento di ratifica della convenzione la cui approvazione era stata decisa dal Parlamento posteriormente, con il che la legge n. 40 del 1983 è restata senza effetto essendo mancata la condizione internazionale al cui realizzarsi era legata la sua operatività. Il deposito degli strumenti di ratifica dei protocolli di Bruxelles del 23 febbraio 1968 e del 21 dicembre 1979 è avvenuto il 22 agosto 1985, ed è stato comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 5 settembre 1985. Pertanto l'Italia è obbligata al rispetto dei soli protocolli di Bruxelles sopracitati, in vigore per il nostro Paese dal 22 novembre 1985". 18 13.6. Ovviamente non interessa verificare in quale misura, dopo l'entrata in vigore dei protocolli di Visby e di Bruxelles, la denuncia della convenzione di Bruxelles ne abbia dall'ordinamentoeventualmente comportato l'espunzione italiano. 13.7. Invero il deposito di tale denuncia e degli strumenti di ratifica delle due convenzioni avvennero nel 1985, e cioè dopo i fatti di causa, potendosi in tale modo concludere, secondo le norme richiamate dal ricorrente ed in conformità di accreditata dottrina, che il rapporto dedotto in causa non può non essere Quecent regolato dalla convenzione di Bruxelles, ricorrendo la condizione (l'unica condizione) prevista dal testo originario dell'art 10, ovvero l'emissione della polizza in uno Stato contraente quale, appunto, la Svezia-. 13.8. Resta assorbita ogni altra deduzione sul punto. 14. Se tuttavia il giudice d'appello errò nel ritenere che la controversia fra le parti fosse da risolvere alla luce della convenzione di Amburgo, anziché di Bruxelles, ciò appare, nondimeno, privo di rilievo, essendo il dispositivo conforme a diritto: onde il Collegio deve limitarsi a correggere la motivazione, ai sensi dell'art. 384 co. 2 c.p.c. 15. Sinteticamente, la Corte d'appello osservò, in punto di fatto, che: a) il danno, rappresentato dal “bagnamento oramai prosciugato" delle bobine, si era verificato durante e prima dello sbarco;
b) che il vettore non aveva superato la 19 presunzione di colpa su di lui gravante;
c) che esso bagnamento era stata la causa prima, e sostanzialmente unica, “di qualsivoglia altro fatto degenerativo, tipo strappi, sbavature, ammaccamenti ai bordi". 16.1. Deve subito notarsi che non coglie il segno la censura che la ricorrente deduce (con il terzo mezzo) sulla questione sub b), dal momento che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un'incongrua valutazione delle Qlucent acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché, in questo caso, vi sarà soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 2 dicembre 1993 n. 11949). 16.2. In base ad analoga ratio va disattesa pure la censura (anch'essa contenuta nel terzo mezzo) secondo cui la sentenza sarebbe censurabile sotto il profilo ulteriore della violazione dell'art. 115 c.p.c. 17.1. Stante dunque l'accertamento compiuto dal secondo giudice sulle condizioni di operatività della presunzione di colpa del vettore, non può rilevare che lo stesso giudice abbia ritenuto -erroneamente- che la convenzione di Amburgo 20 prevede un'ipotesi di responsabilità obbiettiva del vettore medesimo, ove si consideri che le conclusioni da esso tratte costituiscono, comunque, puntuale applicazione delle norme e dei principi della convenzione di Bruxelles sulla responsabilità del vettore. 17.2. Invero, in presenza di quell'accertamento -costituito, giova ripetere, dall'essersi l'evento dannoso verificato nel periodo compreso tra il momento di ricevimento della merce e quello della riconsegna, ai sensi della convenzione di Bruxelles, in parte qua riprodotta dall'art. 422 cod.nav. (Cass. 18 maggio 2000 n. 6468, Cass. 18 gennaio 1993 n. 594), la OS IN AB al di fuori delle non dedotte ipotesi di c.d. Pleient pericolo eccettuato- avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria, consistente nel fatto che la causa dell'avaria non era stata determinata, in tutto o in parte, da propria colpa o da colpa dei propri dipendenti o preposti (così, ad esempio, ancora in riferimento alla convenzione di Bruxelles, Cass. 29 maggio 1990 n. 5031, Cass. 8 luglio 1986 n. 4450). Il che, invece, a parere della Corte d'appello, il vettore non aveva fatto, essendone anzi risultata in causa la colpa in concreto, costituita dalla provata "sistemazione infelice del carico”. 17.3. Né rileva, d'altro canto, la natura dei vizi -se apparenti od occulti delle cose trasportate, così come non rileva il termine per la denuncia dei vizi occulti: il quale è, secondo la convenzione di Bruxelles, di tre giorni, a fronte dei 24 quindici previsti dalla convenzione di Amburgo. 17.4. A parte che, come nota la stessa ricorrente, la sentenza d'appello sembra considerare i vizi in questione come apparenti (ed in tale prospettiva parrebbe non utile la considerazione, ivi contenuta, secondo cui essi erano stati denunciati nei quindici giorni dalla consegna, e quindi, secondo la convenzione di Amburgo, tempestivamente), quel che decisivamente interessa è che il rispetto del termine per la denuncia dei vizi, sia apparenti che occulti, ha il solo effetto di impedire l'operatività della presunzione di consegna delle merce trasportata in conformità della polizza di carico, ai sensi dell'art. 3 par. 6 della convenzione di Bruxelles, effetto però Eleccent qui impedito in radice dall'accertamento relativo al verificarsi dell'avaria, oltre i limiti qualitativi e quantitativi recati dalle riserve effettuate dall'impresa di sbarco e da quella di deposito, nel periodo temporale che radica la presunzione di colpa del vettore. 17.5. Giova ricordare, a questo proposito, il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di trasporto marittimo di cose, e con riguardo alla responsabilità del vettore per perdite od avarie verificatesi dal momento in cui abbia ricevuto in consegna le merci fino a quello in cui le abbia riconsegnate al destinatario, quest'ultimo, qualora non abbia provveduto a far tempestivamente constatare le dedotte perdite od avarie (all'atto della riconsegna, ovvero nei tre giorni 22 successivi in caso di danni non apparenti), mediante riserva scritta, od in contraddittorio del comandante della nave o del raccomandatario del vettore, assume l'onere di fornire la relativa prova, contro la presunzione iuris tantum, operante in favore del vettore, di conformità delle cose riconsegnate alle indicazioni contenute nel documento di trasporto (Cass. 23 gennaio 1980 n. 542, pur essa in riferimento alla convenzione di Bruxelles). 18. Occorre ora esaminare la censura di vizio logico dedotta dalla ricorrente in relazione al fatto che la Corte di merito avrebbe insufficientemente considerato il certificato di avaria, nel quale era "espressamente attribuita la causa delle rotture Glescent riscontrate al cattivo maneggio dei mezzi meccanici, evidenziandosi, in particolare, come le indentature su bordi o sulle testate delle bobine fossero '(...) attribuibili a manifesto maneggio improprio della merce da i carrelli a forchetta in luogo dei carrelli a presa' (passo riportato integralmente nella sentenza di primo grado). Fra l'altro -continua la ricorrente- la Corte non dà conto, in alcun modo, delle ragioni per le quali, mentre assume a base della sua decisione le risultanze del certificato d'avaria per accogliere la tesi del bagnamento, ignora completamente quel medesimo documento, lì dove esso evidenzia danni che, derivando dal maneggiamento con mezzi meccanici, non sono certo riconducibili al vettore, ma all'impresa di sbarco. Anzi, la motivazione dell'impugnata 23 sentenza, mentre richiama espressamente il certificato d'avaria e gli attribuisce valore probatorio, in quanto alla sua confezione parteciparono tutti gli interessati', per suffragare la tesi dell'asserito bagnamento (...), non richiama affatto tutta quella parte del documento che conteneva, come si è visto, delle specifiche constatazioni sui danni intervenuti in sede di sbarco". 19. Osserva il Collegio che la censura è inammissibile, e comunque infondata. 20.1. L'inammissibilità deriva dal recetto principio giurisprudenziale secondo il quale il ricorrente per cassazione, il quale deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una Ellicent decisiva risultanza processuale, ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (fra le tante, Cass. 13 maggio 1999 n. 4754). 20.2. In particolare, la ND AB avrebbe dovuto specificamente indicare nel ricorso l'integrale contenuto del certificato d'avaria, al fine di consentire a questa Corte il controllo in ordine alla decisività delle circostanze che si assumono trascurate o mal valutate, e non già limitarsi (come 24 appunto nel motivo, ovvero a pag. 4 dello stesso ricorso) alla mera riproduzione del convincimento espresso dal primo giudice circa il suo significato. 21.1. In ogni caso, come si è accennato, la doglianza sarebbe destituita di un qualunque fondamento, sol che si consideri che la sentenza, alla stregua di una sua complessiva lettura, prese in considerazione i vizi diversi dal bagnamento e dall'umidità, "tipo strappi, sbavature, ammaccamento ai bordi, quali emersi attraverso la catena delle tempestive riserve", e ne escluse ogni rilevanza causale sulla finale condizione delle bobine (“poiché la carta raggiunta dall'acqua, o anche solo dall'umido per contatto, si trova in una situazione patologica grave,tale da costituire l'humus per l'innesto di qualsivoglia altro fatto двишил degenerativo"), degradando così a mera occasione, in quanto omnimodo eventurus, ogni altro evento dannoso posto in essere da chicchessia successivamente. 21.2. Si tratta di una valutazione di fatto che, assunta dal giudice del merito nell'ambito del suo discrezionale potere di valutazione dei fatti, non appare ne illogica né incoerente (onde appunto il rigetto, comunque, della doglianza). 22. L'ultima censura, concernente l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di garanzia proposta dall'OS IN AB contro la AR & IS, è, per concludere, infondata, poiché non si trattò, propriamente, di omessa pronuncia, ma di rigetto implicito della stessa domanda, in dipendenza del fatto 25 che il secondo giudice affermò la colpa esclusiva del vettore in ordine ai danni di cui si discute. 23. Così integralmente rigettato il ricorso principale, quello incidentale condizionato resta assorbito. 24. Nella sussistenza di giusti motivi, si compensano fra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale, assorbito quelle incidentale condizionato. Spese compensate fra tutte le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 25 140000 396000 settembre 2000. IL CONSIGL IL PRESIDENTE Jarque Paidimaфирл IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Concetre Ammendola 14 FEB. 2001 Oggi, IL CANCELLIERECT Coricetta Ammendola UFFICIO DELLE EVER 200 ITRATE ROMA 2 22 4. Тисептолобантомника 390000 13923. (0) N | . 20 1 00% 7010 26