Sentenza 13 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2002, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
I L L O 9 B 8 6 e l E . a N n N O e A I , p Z 1 A 8 a R 9 m T 1 S e I - t OGGETTO: Termini - Scadenza in REPUBBLICA 1 ITALIANA s G i 1 E giorno festivo: prorogabilità. s - R l 4 a 2 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D e . h L E c T i f 3 i N 2 E LA CORTE SUPREMA DI C ZIO d S . o E T m R A SEZ ONE MA IVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.16134/99. Dott. Rosario Presidente DE MUSIS Dott. Ugo Cons. Relatore VITRONE Cron.5008 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO Ud.
8.11.01. SPIRITO Consigliere Dott. Angelo ha pronunciato la seguente: S E N T E N ZA sul ricorso proposto da: LI IS AN, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, n.15 presso il sig. Giuseppe Faro, unitamente all'avv. Arnaldo Faro, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTO DI AGRIGENTO;
intimato avverso l'ordinanza del Pretore di Agrigento n. 290 pubblicata il 30 luglio 1999; udita la relazione della causa svolta nella 2279 2901 pubblica udienza del giorno 8 novembre 2001 dal Re- latore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Stefano SCHIRO', che ha con- cluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 6 aprile 1999 EL LI SI conveniva in giudizio dinanzi al Pre- tore di Agrigento il locale prefetto proponendo op- posizione contro l'ordinanza-ingiunzione con la qua le le era stato intimato il pagamento della somma di £. 200.000 per la violazione delle disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante norme per la disciplina della propaganda elettora- le. All'udienza del 1° luglio 1999 il pretore, ri- levata la tardività del ricorso della opponente, convalidava il provvedimento opposto. Contro l'ordinanza di convalida ricorre per cassazione con un unico motivo EL LI Tassi. Non ha presentato difese il Prefetto di Agri- gento. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente denuncia la violazione e la fal- applicazione dell'art. 155 cod. proc. civ. € sa 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e sostiene che erroneamente è stata nella specie ravvisata la tardività del ricorso in opposizione a ordinanza- ingiunzione in quanto il provvedimento impugnato è stato notificato il 6 marzo 1999 e il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposi- zione dell'opposizione scadeva il 5 aprile succes- sivo, che era giorno festivo coincidendo con il lu- nedì in albis. Ne conseguirebbe la tempestività del l'opposizione depositata il giorno successivo ai sensi dell'art. 155, co. 3°, cod. proc. civ. Il ricorso merita accoglimento poiché nel con- validare l'ordinanza-ingiunzione il pretore non ha considerato che il termine per il deposito del ri- in giorno festivo corso in opposizione scadeva e che, conseguentemente, doveva essere ritenuta tem- pestiva l'opposizione proposta al trentunesimo gior no. L'ordinanza impugnata dev'essere quindi cassa- ta con rinvio della causa ad altro giudice, che si indica nel Tribunale di Agrigento (Cass. 21 feb- braio 2001, n. 2494) che provvederà ad esaminare nel merito la proposta opposizione. Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la 3 pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinan za impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Agri gento, cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il giorno 8 novembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. Mo - Vikrowe IL PRESIDENTERepurio be munis IL EL IA Di NU DEPOSITATA IN ELLERIA D 13 FEB. 2002 Oggi, IL EL JERE IA Di ZO I L L 9 Di O 8 B 6 E . e E N l a N , n O 1 I e 8 Z p 9 A 1 a R - T m 1 S e I 1 t G - s i E 4 s R 2 l . A a L D e h E 3 T c 2 i f N . i E d T S o E R m A 4