Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00747/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2023, proposto da AL NO, BO NO, AN CO, rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Praiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del provvedimento n. 34 del 15.07.2022, prot. n. 6283, notificato in data 16/07/2022, avente ad oggetto la demolizione delle opere ivi descritte;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Praiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026 il dott. GE RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Si controverte nel presente giudizio della legittimità del provvedimento n. 34 del 15.07.2022 (prot. n. 6283) del comune di Praiano, avente ad oggetto la demolizione, presso l’area di proprietà dei ricorrenti in via Roma (individuata nel NCT al foglio n. 2, part. 257, sub 1 e 2), delle seguenti opere:
“ Rispetto al sopralluogo del 16.01.2019 prot. 459 e della relativa Ordinanza n. 8/2019 si riscontrava, al disotto della piazzola dove è posizionato il forno, l'esecuzione di quattro piccoli terrazzamenti realizzati con pietrame a secco in luogo del terreno discosceso con le seguenti dimensioni: il 1° di profondità di circa mt. 1,40 X per una lunghezza media di circa mt 5,10 – il 2° di profondità di circa mt. 1,20 X per una lunghezza media di circa mt 5,10 – il 3° di profondità di circa mt 0,80 X per una lunghezza media di circa mt 5,10- il 4° di profondità di circa mt 0,50 X per una lunghezza media di circa mt. 5,10;
- Al disotto del terrazzo di ingresso dell’immobile è stato realizzato un terrazzamento sostenuto da pali in legno sempre in luogo di terreno discosceso delle seguenti dimensioni pari a circa 13 mt di lunghezza e circa 1,25 mt. di profondità;
- Inoltre, sono stata realizzate due rampe di scale la cui pedata è in terreno mentre l'alzata con pali di legno; suddette scale conducono ad una piazzola di terreno, a confine con l'alveo, ad oggi provvista di un tappeto in erba sintetica; -
Le due rampe di scale hanno una dimensione: la 1° di lunghezza di circa mt 8.40 x una larghezza media di circa mt 2,33 e la 2° di una lunghezza di circa mt 10.00 x una larghezza media di circa mt 1,30;
- All'interno dell'immobile, rispetto a quanto constato con la relazione di sopralluogo prot. 459 dei 16.01.2019, si è riscontrato in luogo del solaio precedentemente rimosso realizzato un altro solaio inclinato in legno con sovrastante manto di asfalto ed inoltre sono stati posizionati all'interno del vano dei pezzi igienici, realizzando pertanto un bagno ”.
2.- Ciò posto, secondo la tesi sostenuta in ricorso, i terrazzamenti di cui ai primi due capi sarebbero riconducibili, sul piano edilizio, alla elencazione ministeriale dei cc.dd. altri interventi completamente liberi, posti in aggiunta al glossario-edilizia libera; analoghe considerazioni varrebbero per i gradini di collegamento e per la sostituzione del solaio rimosso e riapposto in legno, che rivelerebbe la sua “ ontologica irrilevanza edilizia ”. Quanto al profilo paesaggistico, le opere contestate rientrerebbero, ad avviso dei ricorrenti, nei casi di cui alla lettera A19 dell’Allegato A al D.P.R. n. 31/2017, che contempla, tra le opere esenti da autorizzazione, la “ realizzazione di muretti a secco (…) eseguiti con materiali e tecniche tradizionali ”.
Da qui la denunciata illegittimità dell’impugnato ordine di demolizione.
3.- Il comune di Praiano si è costituito in giudizio depositando documentazione e svolgendo ampie controdeduzioni a confutazione delle censure articolate in ricorso, del quale ha chiesto, per conseguenza, la reiezione.
4.- All’udienza pubblica straordinaria del 2 marzo 2026, in vista della quale i ricorrenti hanno depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del gravame, la controversia è stata trattenuta in decisione.
5.- Il ricorso è infondato.
6.- Non può convenirsi con l’assunto di parte ricorrente secondo cui nella specie non si configurerebbero opere abusive giacche’ “ trattasi di modesti terrazzamenti in pietrame a secco e le scale in pali di castagno non determinano alcuna trasformazione urbanistica irreversibile ” con la conseguenza che, come accennato, gli interventi contestati nell’ordinanza impugnata rientrerebbero nel novero dell’attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001 e del relativo “Glossario”.
5.1.- La loro rilevante consistenza impedisce, infatti, di attrarle al regime dell’edilizia libera, venendo in rilievo opere palesemente idonee a determinare una trasformazione urbanistica del suolo.
Per comune giurisprudenza, la realizzazione di terrazzamenti, muri di contenimento e nuove superfici calpestabili su un terreno originariamente in pendenza non costituisce una modesta opera di finitura, bensì una profonda e permanente alterazione morfologica del territorio e dei luoghi, che – come condivisibilmente rimarcato dalla difesa del comune e rappresentato nella motivazione del provvedimento avversato – dev’essere assentita sotto i distinti profili urbanistico, paesaggistico ed ambientale.
5.2.- L’art. 6, comma 1, lett. d), T.U. n. 380/2001 prevede che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i movimenti di terra soltanto se “(…) strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro - silvo - pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari ”, circostanza che nella specie non risulta provata; al di fuori di tali ipotesi, invece, costituiscono opere abusive spianamenti, movimenti terra e terrapieni non autorizzati, in quanto anche l'intervento consistente in lavori di movimento terra e livellamento del terreno, comportanti una modifica della conformazione dell'area, integra una trasformazione urbanistica e determina una alterazione permanente dell'assetto del territorio, da qualificarsi, in quanto tale, come intervento di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001, subordinato al previo rilascio del permesso di costruire in forza dell'art. 10, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001 (in tal senso si v. T.A.R. Campania, sez. II, 26/8/2024, n. 4672; Id., sez. III, 04/10/2022, n.6153; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 9/12/2025, n. 1126; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 17/10/2023, n.774).
5.3.- Le opere di scavo e movimento terra di una certa rilevanza, come quelle descritte nell’avversata ordinanza demolitoria, necessitano, dunque, di permesso di costruire, “ ciò tanto più in quanto la zona in questione era soggetta a vincolo, secondo quanto indicato nella stessa ordinanza impugnata e non contestato dalla parte ricorrente” (T.A.R., Campania, sezione VIII, sentenza n. 2520 del 2018; in termini, T.A.R. Basilicata, sezione I, sentenza n. 501 del 15 giugno 2019) ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 9/8/2022, n. 5328).
6.- Non assume valore concludente, di conseguenza, venendo in evidenza una stabile e permanente modifica dell'assetto dei luoghi, l’invocata (concorrente) finalità di prevenzione e di contrasto del rischio idrogeologico che in ipotesi sarebbe sottesa agli interventi in esame, così come, d’altro canto, la invocata finalità agricola di questi ultimi, che ne escluderebbe l’assoggettamento ad autorizzazione paesaggistica in conformità al punto A.19 dell'Allegato A al D.P.R. 31/2017, non risulta in alcun modo comprovata dai ricorrenti, in violazione della regola secondo la quale chi invoca una causa di esenzione dal regime vincolistico generale ha l'onere di dimostrarne la sussistenza.
7.- Dovendo privilegiarsi, per costante giurisprudenza, una visione complessiva e globale delle opere realizzate, anche le scale, infine, siccome evidentemente funzionali e accessorie ai nuovi terrazzamenti abusivi, ne seguono il medesimo regime giuridico, non potendo essere considerate opere autonome e minori.
8.- Sulla scorta dei rilievi che precedono il ricorso si rivela privo di fondamento e va, pertanto, respinto.
9.- Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore del comune di Praiano, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
GE RR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE RR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO