Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2016, n. 53664
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Sentenza 29 novembre 2016

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Quando sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti connessi, la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non opera quando la richiesta è presentata in una fase successiva a quella delle indagini preliminari. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., di retrodatazione del termine di durata della custodia cautelare in carcere presentata dopo il decreto che disponeva il giudizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2016, n. 53664
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 53664
    Data del deposito : 29 novembre 2016

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