Sentenza 29 novembre 2016
Massime • 1
Quando sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti connessi, la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non opera quando la richiesta è presentata in una fase successiva a quella delle indagini preliminari. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., di retrodatazione del termine di durata della custodia cautelare in carcere presentata dopo il decreto che disponeva il giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2016, n. 53664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53664 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2016 |
Testo completo
5 3 6 64/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza in camera di consiglio del 29/11/2016 Sentenza n. 2166 Reg. gen. n.036584/2016 Composta dai Magistrati: Presidente Matilde Cammino Domenico Gallo Consigliere Margherita Taddei Consigliere Adriano Iasillo Consigliere relatore VI Tutinelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dall'Avvocato Gerardo Matera, quale difensore di NA EN (n. il 06/07/1982), avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, in data 08/08/2016. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano Iasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Ciro Angelillis, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito l'Avvocato Gerardo Matera, quale difensore di CC VI, il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Osserva: б Con ordinanza del 19/07/2016, il Tribunale di Trani dichiarava inammissibile l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare presentata nell'interesse del ricorrente (imputato per i reati di rapina, ricettazione e violazione della sorveglianza speciale). Avverso il provvedimento di cui sopra l'imputato propose appello, ma il Tribunale di Bari, con ordinanza dell'08/08/2016, la respinse. Ricorre per cassazione il difensore del CC deducendo l'erronea applicazione della legge penale per aver il Tribunale ritenuto che la richiesta di riconoscere la decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare è presentabile solo nella fase delle indagini preliminari. La difesa del ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza. motivi della decisione 1. E' necessario premettere che nel caso di specie il difensore del ricorrente si duole del fatto che il CC è stato attinto da due ordinanze custodiali (la prima emessa in data 19/07/2013 e la seconda emessa in data 14/10/2014) che si devono considerare emesse nello stesso procedimento per fatti diversi, ma comunque collegati da connessione qualificata. Dunque ricorrerebbero i presupposti di retrodatazione automatica individuati dalle Sezioni Unite nella sentenza con imputato LI (Sez. U, Sentenza n. 21957 del 22/03/2005 Cc. - dep. 10/06/2005 - Rv. 231058). Si deve rilevare, poi, che in ordine ai fatti di cui alle precedenti ordinanze custodiali sono stati emessi decreti di giudizio immediato (per i fatti relativi alla prima ordinanza in data 20/01/2014 e per i fatti relativi alla seconda ordinanza in data 12/05/2015); che in ordine ai fatti relativi alla prima ordinanza custodiale il CC è stato condannato in primo e secondo grado (sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bari del 12/12/2014; sentenza della Corte di appello di Bari dell'11/03/2016: anni 4 di reclusione ed Euro 7.000,00) e per i fatti di cui alla seconda ordinanza il CC è stato condannato in primo grado (sentenza G.U.P. Tribunale di Bari del 09/05/2016: anni 13 e mesi 8 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa).
2. Il ricorso è manifestamente infondato. 2,1. Il ricorso è, invero, inammissibile per violazione dell'art. 591 lettera c) in relazione all'art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, si palesano immuni da vizi logici o giuridici. 2,2. Infatti, il Tribunale ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione evidenziato tutte le ragioni per le quali ritiene che la retrodatazione 2 della misura custodiale non vale per la fase del dibattimento, nella quale il termine decorre dal decreto di citazione a giudizio (e il Tribunale rileva che nel caso di specie il termine massimo di custodia cautelare decorrente dal decreto di citazione a giudizio non è ancora spirato). 2,3. A sostegno della sua decisone il Tribunale cita un condiviso principio di diritto di questa Suprema Corte secondo il quale, quando sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti connessi, la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non trova applicazione se la richiesta è presentata nel corso di una fase successiva a quella delle indagini preliminari (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., di retrodatazione del termine di durata della custodia cautelare in carcere presentata dopo la sentenza di primo grado;
Sez. 3, Sentenza n. 8984 del 16/01/2015 Cc. - dep. 02/03/2015 - Rv. 262923). Nella motivazione della predetta sentenza si evidenzia che "... Va premesso che, per quanto attiene la questione della retrodatazione della misura per la c.d. contestazione a catena ex art. 297 c.p.p., comma 3, la proposta doglianza non è fondata, in quanto il tribunale ha correttamente applicato sul punto dei principi di diritto che nella materia il Collegio ritiene condivisibili. Pur in presenza di un recente orientamento di segno contrario (espresso nelle recenti pronunce sez. 1^, n. 20962 dell'11.2.2014, Di Marino, rv. 259688 e sez. 6^, n. 43235 del 25.9.2013, Silanos, rv. 257459) come si ricorda nel provvedimento impugnato, questa Corte ha in più occasioni affermato, infatti, il condivisibile principio che la retrodatazione della misura della custodia cautelare non vale per la fase del dibattimento e ciò in quanto l'art. 297 c.p.p., comma 3, è inapplicabile alla fase del dibattimento in mancanza di una specifica disposizione di legge in tal senso (sez. 1^, n. 50000 del 27.11.2009, Carcione, rv. 245976; sez. 2^, n. 1129 del 13.12.2007 dep. Il 10.1.2008, Mossuto, rv. 238906; sez. 6^, n. 6841 dell'8.1.2004, Asero, rv. 227879; sez. 3^, n. 40913 del 2.10.2001, Rana, rv. 220388; sez. 6^, n. 437 del 6.2.1998, Di Fazio, rv. 210276; sez. 5^, n. 334 del 28.1.1997, Foria, rv. 207910). Correttamente, dunque, il tribunale messinese ha evidenziato che, nell'ipotesi che si sostenga l'esistenza di contestazioni a catena, la retrodatazione della misura cautelare possa essere invocata solo nel corso delle indagini preliminari, e non già nel corso del dibattimento ovvero, come nel caso in esame, dopo che sia stata pronunciata sentenza di primo grado. L'art. 303 c.p.p., stabilisce, infatti, i termini di durata massima della misura cautelare in relazione ad ogni fase del giudizio. Per la fase delle indagini preliminari il dies a quo coincide proprio con il giorno dell'applicazione della misura cautelare. Con 3 riguardo alla fase dibattimentale, invece, il termine decorre dal decreto di citazione a giudizio, e non è prevista la possibilità di una retrodatazione del secondo decreto di citazione al primo. Per la fase ancora successiva il termine decorre dalla pronuncia della sentenza di primo grado ed, anche in questo caso non è prevista alcuna retrodatazione (viene richiamata sul punto. sez. 6^, n. 437 del 6.2.1998, Di Fazio, rv. 210276;). La ragione dell'omissione legislativa, viene ancora correttamente evidenziato, è da ricercare nel fatto che i controllo deve essere operato dal giudice su ogni possibile elusione dei termini di durata della privazione della libertà, in quella particolare fase delle indagini preliminari, che vede il solo P.M. dominus del procedimento, non sussistendo, evidentemente, eguali esigenze nel corso delle restanti fasi del giudizio. Ne deriva che l'omissione legislativa risulta esente da qualsiasi giudizio d'arbitrarietà" (così la già ricordata sez. 6^, n. 6841 dell'8.1.2004, Asero, rv. 227879)". 2,4. I punti salienti della motivazione di cui sopra sono stati riportati nel provvedimento impugnato e il ricorrente si limita ad osservare che i principi di diritto sulla base dei quali il Tribunale non ha accolto l'appello sono contenuti in "vetuste" sentenze del Supremo Collegio;
in realtà il principio di diritto di cui sopra è stato ribadito da questa Corte nel 2015. Inoltre, il difensore del ricorrente richiama semplicemente il principio di diritto della sentenza delle Sezioni Unite del 2005 LI (sopra citata) - che però non affronta la questione di cui alla condivisa decisione della sentenza n. 8984 del 16/01/2015 di cui si è sopra riportata la massima e una parte della motivazione e non solleva alcuna doglianza sugli argomenti correttamente esposti dal Tribunale.
3. Tutte le censure del ricorrente non tengono, quindi, conto delle argomentazioni del Tribunale. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 dep. 11.10.2004 - rv 230634).
4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento - a favore della cassa delle ammende della somma di 1.500,00 euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende. Si provveda ai sensi dell'articolo 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso in Roma, il 29/11/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente vienoFill Adriano Iasillo Matilde Cammino Livin DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 16 DIC 2016 H Cancelliere A M CANCELLI E R P Claudia Pianalli U S N E O L O5