Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2002, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Reg. gen. N° 9074/2001 Camera di consiglio del 15 novembre 2001 Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE Oggetto: impugnazione delibere condominiali. dal Sig. 0 2 2 16 / 02 per diritti 10.72 111-5 F ERE2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Con 5393 SEZIONE SECONDA CIVILE пер. 618 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. VINCENZO CALFAPIETRA Presidente Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Dott. OLINDO SCHETTINO Consigliere Dott. GIOVANNI SETTIMJ Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ми ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO di VIA STEFANO BORGIA n. 84 in ROMA. in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Innocenzo XI n. 8, presso l'avv. Orazio Castellana, difeso dall'avv. Gianfranco Di Meglio in forza di mandato in atti;
CANCELLER
- ricorrente -
contro
PI GI, ET IM e SE ER;
intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 18 gennaio 2000. 9074-2001 Condominio di via Stefano Borgia n. 84 IT - 2 1535/01 Camera di consiglio del 15 novembre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 2 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Lette le conclusioni del P.M.. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte, letti gli atti relativi al ricorso per cassazione proposto dal Condominio di via Stefano Borgia n. 84 in Roma, in persona dell'amministratore pro tempore, nei confronti dei condomini LU IT. MA TI e NE SE, con atto notificato il 2 aprile 2001, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma pubblicata il 16 febbraio 2000, con cui veniva accolto il gravame proposto dal Condominio avverso la sentenza di primo grado senza tuttavia provvedere in ordine alla domanda di restituzione dell'importo di £. 4.912.245, oltre interessi. corrisposto dal Condominio a titolo di rifusione delle spese processuali, in esecuzione della sentenza di primo grado;
rilevato che dalla documentazione prodotta nel fascicolo del Condominio risulta: 1) che con sentenza pubblicata l'11 novembre 1997 il Tribunale di Roma, accolta l'impugnazione di delibere assembleari proposta dagli attuali intimati. condannava il Condominio, attuale ricorrente. al pagamento delle spese processuali solidalmente in favore di LU IT. MA TI, ed NE SE, che liquidava in complessive £.
3.500.000 oltre I.V.A. e C.A.: 2) che in data 13 febbraio 1998 veniva notificato al Condominio atto di precetto in relazione al titolo di cui sopra, per l'importo di £. 4.164.000. "oltre alle spese a margine segnate, I.V.A. e C.A.P., come per legge"; 3) che con fattura per prestazione n. 13 in data 27 marzo 1998 l'avv. Rodolfo Giommini, procuratore dei --9074/2001 Condominio di via Stefano Borgia n. 84 IT 2 Camera di consiglio del 15 novembre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 3 tre condomini summenzionati, quietanzava il pagamento del complessivo importo di £.
4.912.245 effettuato dal Condominio in esecuzione della suindicata sentenza del Tribunale di Roma, con riserva di ripetere le somme pagate. all'esito dell'impugnazione; 4) che con apposito capo dell'atto di appello, notificato il 2 ottobre 1998, il Condominio chiedeva la condanna degli appellati, in solido fra loro, alla restituzione di tutte le somme corrisposte in virtù della predetta sentenza, per un importo complessivo di lire 4.912,245, oltre interessi legali dal pagamento sino all'effettiva restituzione: che, come risulta dall'epigrafe della sentenza impugnata. tale capo di domanda veniva espressamente ribadito in sede di precisazione delle conclusioni: che detta sentenza, pur accogliendo nel merito l'appello del Condominio e condannando gli appellati a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi, ometteva tuttavia di pronunciare sul capo di domanda anzidetto, in ordine al quale manca nella motivazione qualsivoglia riferimento:
considerato che
è insegnamento costante di questa Suprema Corte che la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, a seguito della riforma di questa in appello, può essere proposta nella stessa fase di gravame. senza che ciò implichi violazione del divieto di proporre domande nuove sancito dall'art. 345 c.p.c., dovendosi applicare per analogia, in difetto di espressa disciplina di tale situazione, il medesimo principio che per ragioni di economia processuale consente di proporre la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra domanda conseguente alla sentenza di cassazione anche al giudice di rinvio ex art. 389 c.p.c. (cfr. Cass. 13 novembre 1972 n. 3355: 3 dicembre 1993 n. 11999; 2 febbraio 1995 n. 1239: 23 ottobre 1995 n. 11002); 9074/2001 Condominio di via Stefano Borgia n. 84/IT 2 Camera di consiglio del 15 novembre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. che alla stregua di tale orientamento una domanda siffatta non si riconduce allo schema della condictio indebiti, collegandosi invece ad esigenze di ripristino della situazione patrimoniale preesistente alla sentenza riformata, con conseguente sussistenza dell'obbligazione accessoria per interessi, decorrenti dalla data della percezione delle somme da restituire (cfr. in particolare. cit. Cass. 11999/93): ritenuto, pertanto, che si verte nell'ipotesi prevista dall'art. 375. 2° comma c.p.c., come sostituito dall'art. 1 legge 24 marzo 2001 n. 89. risultando il ricorso manifestamente fondato, e che quindi lo stesso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata
P. Q. M.
lov caused accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia. anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2001. V. yf. Pres. UngoMiggio, est, Offi با 109T 103.11 IL CANCELLIERE C Francesco Catar 456T 16,33 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 15 FEB 2002 [TOT. 13944 IL CANCELLIERE. C1 Francesco Catania AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in domn 20021 4 24959 (euro CENT E/44 p. Orvil (Dott.ssa FILIPPO) Il Responsete Car 9074/2001 Condominio di via Stefano Borgia n. 84 IT - 2 AS Cludiziari M. T Camera di consiglio del 15 novembre 2001. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. CICHINI)