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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MANFREDI AL, Presidente
VA STEFANO, Relatore
GIUSTI ANNALISA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 481/2023 depositato il 05/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione
Resistente/Appellato: cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna il silenzio rifiuto formatosi relativamente all'istanza di rimborso presentata ai sensi dell'art. 38 del D.p.r. n. 602/1973, degli importi relativi al 60% delle ritenute IRPEF e addizionali Regionale e Comunale subite nel periodo dall'01/01/2017 al 31/12/2017, affermando di non aver beneficiato della sospensione del pagamento dei suddetti tributi prevista dal D.L. n. 189/2016. Il contribuente,
a fondamento della sua istanza aveva richiamato quanto disposto dal D.L. n. 123 del 24/10/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 156 del 12/12/2019, il quale ha previsto che il versamento dei tributi sospesi a seguito degli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 avvenga nella misura del 40%, a decorrere da gennaio
2020.
Il ricorrente eccepisce in sede di ricorso quanto segue: con l'intervento normativo del D.L. n. 123 del 2019, si è ridefinita l'obbligazione tributaria per tutti i soggetti residenti nel cratere sismico ed il quantum di Irpef ed addizionali dovuto é divenuto pari al 40% di quanto dovuto;
Anche qualora volesse intendersi che l'art. 8, co. 2 del D.L. n. 123/2019 fosse riferito solo ai soggetti che avevano preventivamente presentato una istanza di sospensione ex. art. 48 comma 1-bis del D.L. 189/2016, tale limitazione risulterebbe illogica e irragionevole, anche alla luce dei principi costituzionali fissati dagli artt. 3 e 53 della Costituzione. Chiede pertanto che il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria venga dichiarato infondato, illegittimo e pertanto nullo, e che conseguentemente venga disposto il rimborso al ricorrente del 60% dell'IRPEF e delle addizionali IRPEF comunali e regionali indebitamente versato per l'anno d'imposta 2017, oltre agli interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto sino al saldo.
Con nota depositata in data 15.12.2025 l'Ufficio ha trasmesso un accordo conciliativo sottoscritto da entrambe le parti con il riconoscimento del diritto al rimborso del contribuente e la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che l'Ufficio ha riconosciuto il diritto al rimborso del contribuente alla luce dell'accordo conciliativo intercorso tra le parti, con richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e integrale compensazione delle spese
Ne consegue l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la compensazione delle spese in considerazione dell'accordo tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MANFREDI AL, Presidente
VA STEFANO, Relatore
GIUSTI ANNALISA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 481/2023 depositato il 05/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione
Resistente/Appellato: cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna il silenzio rifiuto formatosi relativamente all'istanza di rimborso presentata ai sensi dell'art. 38 del D.p.r. n. 602/1973, degli importi relativi al 60% delle ritenute IRPEF e addizionali Regionale e Comunale subite nel periodo dall'01/01/2017 al 31/12/2017, affermando di non aver beneficiato della sospensione del pagamento dei suddetti tributi prevista dal D.L. n. 189/2016. Il contribuente,
a fondamento della sua istanza aveva richiamato quanto disposto dal D.L. n. 123 del 24/10/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 156 del 12/12/2019, il quale ha previsto che il versamento dei tributi sospesi a seguito degli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 avvenga nella misura del 40%, a decorrere da gennaio
2020.
Il ricorrente eccepisce in sede di ricorso quanto segue: con l'intervento normativo del D.L. n. 123 del 2019, si è ridefinita l'obbligazione tributaria per tutti i soggetti residenti nel cratere sismico ed il quantum di Irpef ed addizionali dovuto é divenuto pari al 40% di quanto dovuto;
Anche qualora volesse intendersi che l'art. 8, co. 2 del D.L. n. 123/2019 fosse riferito solo ai soggetti che avevano preventivamente presentato una istanza di sospensione ex. art. 48 comma 1-bis del D.L. 189/2016, tale limitazione risulterebbe illogica e irragionevole, anche alla luce dei principi costituzionali fissati dagli artt. 3 e 53 della Costituzione. Chiede pertanto che il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria venga dichiarato infondato, illegittimo e pertanto nullo, e che conseguentemente venga disposto il rimborso al ricorrente del 60% dell'IRPEF e delle addizionali IRPEF comunali e regionali indebitamente versato per l'anno d'imposta 2017, oltre agli interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto sino al saldo.
Con nota depositata in data 15.12.2025 l'Ufficio ha trasmesso un accordo conciliativo sottoscritto da entrambe le parti con il riconoscimento del diritto al rimborso del contribuente e la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che l'Ufficio ha riconosciuto il diritto al rimborso del contribuente alla luce dell'accordo conciliativo intercorso tra le parti, con richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e integrale compensazione delle spese
Ne consegue l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la compensazione delle spese in considerazione dell'accordo tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.