Sentenza 25 febbraio 1999
Massime • 2
Nell'ipotesi di trasporto di oli minerali di cui all'art.15 della legge 2 luglio 1957 n.474, il certificato di provenienza che indichi un itinerario di massima diverso da quello effettivamente seguito non può qualificarsi ideologicamente falso attesoché non tutte le dichiarazioni contenute nei certificati suddetti rivestono un preciso ed uguale valore "de veritate" e sicuramente tale valore non possono avere le indicazioni "de futuro" quali quelle concernenti l'itinerario di massima da seguire ed il tempo utile per giungere a destinazione, indicazioni che non rientrano nella sfera di cognizione diretta o indiretta del pubblico ufficiale il cui obbligo giuridico di attestare la verità riguarda solo i fatti passati.
Il reato previsto dall'art.15 della legge 2 luglio 1957 n.474 è integrato dal trasporto di oli minerali senza il certificato di provenienza prescritto, ovvero con certificato scaduto, o con certificato falso (materialmente o ideologicamente); per contro il trasporto di oli minerali con un certificato di provenienza che indichi un itinerario diverso da quello effettivamente seguito non integra il reato di cui all'art.15 succitato poiché esula dalle fattispecie previste dalla norma incriminatrice e non può essere assimilato ad esse se non con una indebita estensione analogica contraria al principio di tassatività del diritto penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/1999, n. 4651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4651 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 25.2.1999
Dott. Renato ACQUARONE Consigliere SENTENZA
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere N. 652
Dott. Nicola QUITADAMO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N.48532/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) NT NI, nato a [...] il [...],
2) SE PP, nato a [...] il [...],
3) VO NT, nato a [...] il [...],
4) FA IE, nato a [...] il [...],
5) CU LV, nato a [...] l'[...], 6) UC LV, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 2.4.1998 dalla corte di appello di Palermo. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott.Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.NT Albano, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso GA e rigettarsi gli altri ricorsi, Udito il difensore degli imputati ER e AV, avv. Ernesto D'Angelo, che ha insistito nel ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 7.5.1996 il tribunale di Palermo 1. 1 - dichiarava NI ER, PP NO, IE GA e LV AN colpevoli c) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 15 legge 2.7.1957 n. 474, perché, con una autocisterna condotta dal GA, composta di una motrice di proprietà del ER e di una cisterna di proprietà di PP IN, avevano trasportato e fatto trasportare kg. 16,639 di gasolio combustibile dal deposito Esso di Acqua dei Corsari al deposito commerciale della ditta AN & C. in contrada Girafi di Mussomeli, utilizzando un certificato di provenienza H-ter 16 indicante un itinerario diverso da quello effettivamente seguito: in Mussomeli il 26.8.199 l;
1.2 - dichiarava NI ER, NT AV e IC NO colpevoli d) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 15 legge 2.7.1957 n. 474, perché, con un'autocisterna di pertinenza del ER, condotta dall'AV, dipendente del medesimo ER, avevano trasportato e fatto trasportare olio combustibile, destinato a un deposito in contrada Foresta di Carini, in un deposito clandestino sito in via G.Grimaldi in Acqua dei Corsari (presso un autoparco adiacente agli uffici della ditta del ER e di una società rappresentata da IC NO), utilizzando un certificato di provenienza H-ter 16 indicante un itinerario diverso da quello effettivamente seguito: in Palermo il 27.12.1991;
1.3 - dichiarava PP NO e LV CA colpevoli e) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 15 legge 2.7.1957 n. 474, perché, con un'autocisterna condotta dal CA, avevano trasportato o fatto trasportare olio combustibile in un deposito clandestino di Fondo Natoli, di pertinenza di una società amministrata da PP NO, utilizzando un certificato di provenienza H-ter 16 indicante un itinerario diverso da quello effettivamente seguito: in Palermo il 23.11.1992.
In linea di diritto il tribunale, richiamando la giurisprudenza costante di legittimità, sottolineava che l'art. 15 della legge 2.7.1957 n. 474, il quale punisce il trasporto di oli minerali combustibili senza il prescritto certificato di provenienza, o con certificato scaduto, falso o alterato, configura un reato di pericolo, in quanto ha lo scopo di permettere il continuo e ininterrotto controllo di ogni movimento della merce che, per la sua fungibilità, non consente, fuori del deposito di estrazione la prova della sua identità: e ciò indipendentemente dall'effettivo assolvimento o evasione dell'imposta di fabbricazione gravante sugli oli trasportati. Aggiungeva che trattasi di una norma penale a più fattispecie (trasporto con certificato mancante o scaduto o alterato); ma che - secondo una interpretazione teleologica che valorizza lo scopo di controllo anzidetto - essa si applica anche al caso in cui il trasporto dell'olio sia effettuato con un certificato ideologicamente falso nella parte relativa alla indicazione dell'itinerario di massima da seguire. Pertanto - concludeva il tribunale - integra il reato contestato il comportamento di colui che, dopo aver falsamente dichiarato, all'atto della formazione del certificato di provenienza, di avere intenzione di seguire un determinato itinerario di massima, se ne discosti nel corso del tragitto, effettuando deviazioni ovvero soste ulteriori rispetto a quelle menzionate nel certificato.
Per l'effetto, il tribunale condannava il ER e PP NO alla pena di otto mesi di reclusione e lire 12.000.000 di multa ciascuno;
IC NO, il GA, il AN, l'AV e il CA alla pena di sei mesi e lire 10.000.000 di multa ciascuno. A tutti, escluso PP NO, concedeva la sospensione condizionale della pena. Ordinava infine la confisca dei prodotti petroliferi, degli automezzi e delle attrezzature sotto sequestro. 1.4 - inoltre assolveva il ER e IC NO perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato, condannandoli contestualmente ex art. 24 legge 689/1981 alla sanzione amministrativa di lire 5.000.000 ciascuno, in ordine alla seguente imputazione:
f) reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 13 legge 2.7.1957 n. 474, agli stessi contestato perché avevano esercitato un deposito di combustibile in Acqua dei Corsari, via G. Grimaldi 82, senza previa denuncia all'U.T.I.F.;
- assolveva PP NO perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato, condannandolo contestualmente ex art. 24 legge 689/1981 alla sanzione amministrativa di lire 5.000.000
ciascuno, in ordine alla seguente imputazione:
g) reato p. e p. dall'art. 13 legge 2.7.1957 n. 474, contestatogli per aver esercitato un deposito di combustibile in fondo Natoli 24/B senza previa denuncia all'U.T.I.F.
1.5 - Infine, il tribunale con formule varie assolveva i predetti e altri imputati dagli altri reati loro contestati.
2 - I menzionati imputati proponevano impugnazione;
e la corte di appello di Palermo, con sentenza del 2.4.1998, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava in linea di diritto la interpretazione teleologica della norma incriminatrice data dal tribunale, ma assolveva in linea di fatto NI ER dall'imputazione sub c) e IC NO dall'imputazione sub d) per non aver commesso il fatto, ritenendo non provata la loro partecipazione dolosa al reato, e concedeva altresì le circostanze attenuanti generiche al CA e all'AV.
Per l'effetto, la corte riduceva la pena inflitta al ER a sei mesi di reclusione e lire 10.000.000 di multa, e quella inflitta a CA e AV a quattro mesi di reclusione e lire 7.000.000 di multa ciascuno.
3 - Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati hanno proposto ricorso, deducendo i seguenti motivi.
Con un primo motivo ER, AV, AN, PP NO e CA denunciano violazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione, lamentando che i giudici di merito hanno compiuto una interpretazione analogica dell'art. 15 della legge 474/1957, che è preclusa dal principio di tassatività che governa il diritto penale. A sostegno della loro tesi, i predetti ricorrenti riportano quasi integralmente la sentenza di questa corte del 6.6.1981, la quale ha recisamente escluso che, in materia di trasporto di oli minerali, la deviazione dell'itinerario di massima indicato nel certificato di provenienza integri il reato di cui al predetto art 15, posto che questo punisce soltanto il trasporto senza il certificato di provenienza o con certificato falso o scaduto (primo motivo del ricorso comune di ER e AV, del ricorso AN e del ricorso CA;
secondo motivo del ricorso NO).
4 - Con un altro motivo ER, AV, AN, NO e CA denunciano mancanza di motivazione in ordine alla dedotta abrogazione della legge 474/1957, espressamente disposta dall'art. 68, lett. m) del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504.
Rilevano i ricorrenti che in seguito a questo decreto legislativo è stato emanato un nuovo regolamento, col D.M. 25.3.1996 n. 210, il quale ha sostituito il certificato di provenienza H-ter con una documento di accompagnamento semplificato (DAS), che non deve più indicare l'itinerario di massima per il trasporto degli oli minerali (secondo motivo dei ricorsi ER-AV, AN e CA;
terzo motivo del ricorso NO).
5 - ER e AV, col loro terzo motivo, deducono mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla eccessiva quantificazione della pena pecuniaria.
6 - Col quarto motivo, ER e AV deducono mancanza di motivazione in ordine all'illecito amministrativo (depenalizzato) di cui al capo f), per il quale avevano chiesto con l'atto di appello di essere assolti nel merito.
7 - Col suo primo motivo il NO deduce violazione di norme processuali e sostanziali, nonché mancanza di motivazione, giacché il dispositivo della sentenza impugnata ha omesso completamente di statuire in ordine alla sua posizione processuale.
8 - Infine, il GA deduce soltanto due motivi personali: col primo lamenta la nullità della sentenza impugnata perché non ha statuito affatto sulla sua posizione personale;
col secondo lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. Motivi della decisione
9 - Va prima esaminata la censura dedotta sub 3), relativa alla interpretazione analogica della norma incriminatrice. La censura è fondata, per le ragioni già esposte con la sentenza n. 6003 del 16.6.1981 di questa corte, che merita piena adesione (Cass. Sez. III, ud. 7.4.1981, Spinelli, rv. 149401, in Riv. Pen., 1981, p. 700).
Com'è noto, l'art. 5 del D.L.
5.5.1957 n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2.7.1957 n. 474, stabilisce che in tutto il territorio della Repubblica gli oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, che hanno assolto il tributo, o sono esenti, a norma delle disposizioni in vigore, dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, o sono ammessi ad aliquota ridotta d'imposta, non possono circolare in quantità superiore a dieci quintali ove non siano accompagnati dal certificato di provenienza (primo comma). Qualora gli oli minerali suddetti siano destinati a depositi, stazioni ed altri esercizi per la vendita al pubblico, l'introduzione di essi non è consentita se i prodotti medesimi non sono scortati dal certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantità (secondo comma).
I certificati di provenienza, compilati sui modelli H-ter 16, sono rilasciati, a richiesta delle ditte interessate, dagli U.T.I.F, dagli uffici doganali e dai comandi territoriali della guardia di finanza;
ma possono anche essere rilasciati dagli stessi esercenti dei depositi e stabilimenti, appositamente autorizzati dalla amministrazione finanziaria (art. 6 D.L. 271/1957, art. 9 D.M. 20.6.1970). Il certificato di provenienza deve recare l'indicazione della qualità e della quantità dei prodotti;
il numero e il tipo dei recipienti in cui essi sono contenuti, il nome, il cognome e l'indirizzo del mittente e del destinatario, con la precisazione del deposito di provenienza e di destinazione;
la specie del trasporto. Qualora il trasporto avvenga per via ordinaria (su strada), il certificato di provenienza deve indicare anche il nominativo di colui che esegue il trasporto e quello del vettore, il numero di targa e di matricola del mezzo, l'itinerario di massima da seguire e il tempo utile per giungere a destinazione (terzo comma art. 5 D.L. 271/1957). Il certificato di provenienza deve essere custodito dal personale incaricato del trasporto, per essere esibito, a richiesta, agli organi di controllo e poi consegnato al destinatario del carico che ne deve rilasciare ricevuta. Prima della consegna della merce e del certificato, l'incaricato del trasporto attesta sul certificato stesso, apponendovi la propria firma che il trasporto è avvenuto (quarto comma art. 5 D.L. 271/1957). Orbene, l'art. 15 del D.L.
5.5.1957 n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2.7.1957 n. 474, punisce con la reclusione e con la multa chiunque trasporta o fa trasportare oli minerali combustibili o carburanti o lubrificanti, senza certificato di provenienza, nei casi in cui esso sia prescritto, o con certificato scaduto, falso od alterato (primo comma).
Nei casi in cui il certificato di provenienza rilasciato dall'esercente autorizzato all'emissione, manchi di uno degli elementi prescritti (indicati nel citato terzo comma dell'art. 5), sempreché sia sufficiente ad individuare il mittente ed il destinatario, la merce trasportata ed il trasporto che viene effettuato da deposito a deposito, si applica solo una sanzione amministrativa (quarto comma).
Se questa è la normativa applicabile alla fattispecie, se ne deve concludere che il reato previsto e punito dall'art. 15 della legge 474/1957 è integrato dal trasporto di oli minerali senza il certificato di provenienza prescritto, ovvero con certificato scaduto, o con certificato falso (materialmente o ideologicamente). Non integra invece il reato il trasporto di oli minerali con un certificato di provenienza che indichi un itinerario di massima diverso da quello effettivamente seguito (per esempio per una deviazione o una sosta non prevista).
La tesi contraria, sostenuta nella sentenza impugnata, si basa sulla argomentazione che anche in quest'ultimo caso il certificato sarebbe affetto da falsità ideologica relativamente all'itinerario seguito per il trasporto. Ma questa argomentazione omette di considerare gli elementi costitutivi della falsità ideologica, quali si desumono chiaramente dagli artt. 479, 480, 481 e 483 cod. pen., secondo cui un documento è ideologicamente falso qualora attesti falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. In altri termini, un documento è ideologicamente falso solo quando a) contiene dichiarazioni non veritiere;
b) l'autore del documento ha l'obbligo giuridico di dichiarare o attestare il vero;
c) il documento è destinato a provare la verità delle attestazioni che contiene. Relativamente ai certificati di provenienza H-ter 16, la giurisprudenza di questa corte è costante nel ritenerli atti pubblici, e nel qualificare pubblico ufficiale il soggetto che li rilascia, anche se questi sia un privato esercente un deposito di oli, legalmente autorizzato al rilascio dai competenti uffici dell'amministrazione finanziaria (v. per tutte Cass. Sez. Un. n. 544 del 19.1.1984, ud. Del 29.10.1983, Mario, rv. 162201; nonché Cass. Sez. I, n. 4820 del 30.4.1991, ud. Del 5.2.1991, Aceto, rv. 187209 e 187210, che ha confermato espressamente il principio anche dopo che l'art. 17 della legge 26.4.1990 n. 86 ha sostituito l'art. 357 c.p. ridefinendo la funzione di pubblico ufficiale). Ma non può dirsi che tutti le dichiarazioni contenute nei certificati H-ter 16 abbiano un preciso ed eguale valore de veritate. In particolare, per la natura stessa delle dichiarazioni, non possono avere tale valore le indicazioni de futuro, quali sono quelle riguardanti l'itinerario di massima da seguire e il tempo utile per giungere a destinazione. Basti considerare che il soggetto che emette il certificato (sia esso interno o esterno all'amministrazione finanziaria) non può ne' materialmente ne' giuridicamente attestare una verità (sul tempo e sul tragitto del trasporto) che dipende quasi sempre dal comportamento futuro di terze persone o da circostanze oggettive future e spesso imprevedibili: in altri termini, il pubblico ufficiale non può (non può avere l'obbligo giuridico di) attestare la verità se non di fatti passati (de praeterito) che rientrino nella sua sfera di cognizione diretta o indiretta.
Questa considerazione sembra ricevere ulteriore e indiretta conferma anche dalla recentissima pronuncia delle Sezioni Unite - di cui non è ancora disponibile la motivazione - secondo cui per la configurazione del delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all'art. 483 c.p. è necessaria una specifica previsione normativa che conferisca valore de veritate alla dichiarazione del privato (Cass. Sez. Un., ud. 17.2.1999, imp. Lucarotti).
Ma se tale considerazione è esatta - come questa corte ritiene - ne discende logicamente che non può qualificarsi come ideologicamente falso il certificato di provenienza che indichi un itinerario di massima diverso da quello poi effettivamente seguito. Ulteriore conseguenza è che il trasporto di oli minerali con un siffatto certificato non integra il reato a fattispecie plurima di cui si discute, perché esula da tutte e tre le fattispecie previste dalla norma incriminatrice (trasporto senza certificato, con certificato scaduto o con certificato falso). Sostenere la tesi contraria - come fa la sentenza impugnata - configura una indebita estensione analogica della norma incriminatrice, contraria al principio di tassatività del diritto penale.
Peraltro esiste un ulteriore argomento testuale, che sembra decisivo contro la tesi qui criticata, e che è stato opportunamente sottolineato dalla sentenza Spinelli del 16.6.1981. E quarto comma del citato art. 15 (come poi modificato dall'art. 1 della legge 24.12.1975 n. 706 e poi dall'art. 39 della legge 24.11.1981 n. 689
sulla depenalizzazione) prevede come semplice illecito amministrativo il caso in cui il certificato di provenienza rilasciato dall'esercente autorizzato all'emissione manchi di uno degli elementi prescritti, sempre che il certificato sia sufficiente a individuare il mittente e il destinatario, la merce trasportata e il trasporto effettuato da deposito a deposito. In pratica costituisce solo illecito amministrativo il trasporto di oli minerali con certificato di provenienza che non indichi l'itinerario di massima, il tempo utile per il tragitto, gli estremi del mezzo di trasporto, del vettore e dell'autista. Ma se chi effettua il trasporto con certificato privo dell'itinerario di massima incorre solo in una sanzione amministrativa, è illogico e contrario al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. ritenere che incorra nel delitto chi effettua il trasporto con un certificato indicante anche l'itinerario di massima, dal quale però si discosti (con una deviazione o una sosta non prevista) per un qualsiasi ragione (lecita o illecita che sia).
Concludendo sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine ai reati di cui all'art. 15 della legge 474/1957, contestati ai capi c), d) ed e) della imputazione, perché
il fatto non sussiste.
Deve solo precisarsi che l'annullamento ha effetto diretto per i ricorrenti ER, PP NO, AV, AN e CA, i quali sono stati imputati per reati di cui all'art. 15 legge 474/1957 e hanno dedotto la censura come sopra accolta. Tuttavia ai sensi dell'art. 587 c.p.p. l'effetto dell'annullamento va esteso anche al sesto ricorrente IE GA, il quale ha dedotto altri motivi, con atto di ricorso che peraltro è tardivo e come tale inammissibile (ricorso depositato il 4.11.1998, oltre il termine di 45 giorni, decorrente dal 7.9.1998 e maturato il 30.10.1998, considerata la sospensione per il periodo feriale). L'annullamento si estende anche al GA perché anche questi è stato imputato del reato previsto dall'art. 15 legge 474/1957, e perché il motivo di censura accolto per gli altri ricorrenti non si fondava su profili esclusivamente personali ma atteneva alla sussistenza oggettiva del reato. 10 - Sono quindi assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso attinenti alle imputazioni di cui all'art. 15 della citata legge 474/1957 (vedi sopra nn. 5, 6 e 8).
11 - Resta solo da esaminare il motivo di ricorso attinente al reato di cui all'art. 13 della legge 474/1957, che puniva con una multa proporzionale chiunque esercitasse un deposito di oli minerali senza preventivamente denunciarlo all'U.T.I.F. territorialmente competente (vedi sopra motivo n. 7, dedotto da ER e AV, anche se AV non è stato imputato del reato testè menzionato, nonché motivo n. 8 nella parte in cui PP NO lamenta che il dispositivo della sentenza impugnata ha omesso di statuire nei suoi confronti in ordine al reato contestatogli al cap g) della rubrica).
Al riguardo, si deve ricordare che il reato è stato depenalizzato dall'art. 5, comma 6 bis, del D.L. 23.1.1993 n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24.3.1993 n. 75, che ha sostituito la sanzione penale originariamente prevista con una sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre, per effetto dell'art. 12, terzo comma, del D.L. 30.8.1993, convertito nella legge 29.10.1993 n. 427,
tale depenalizzazione - in deroga al principio di c.d. ultrattività delle disposizioni penali finanziarie di cui all'art. 20 della legge 7.1.1929 n.
4 - si applica anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della suddetta legge 75/1993 (quali sono le violazioni contestate nei capi f) e g) della rubrica).
In base a tale normativa, il tribunale di Palermo ha ritenuto correttamente che il fatto contestato ai predetti capi f) e g) della rubrica non era più preveduto dalla legge come reato. Tuttavia, ai sensi dell'art. 24 della legge 24.11.1981 n. 689, lo stesso tribunale ha ritenuto esistente una connessione oggettiva tra gli illeciti depenalizzati e gli altri reati contestati, sicché, conservando il suo potere giurisdizionale, ha applicato agli imputati la sanzione amministrativa di lire 5.000.000.
La corte, peraltro, ritiene d'ufficio che tale connessione probatoria tra illeciti depenalizzati e illeciti penali non sia ravvisabile, sicché è venuta meno la permanenza della giurisdizione in capo al giudice penale, con la conseguenza che gli atti vanno trasmessi all'Ufficio Tecnico per le Imposte di Fabbricazione di Palermo per la decisione sugli illeciti amministrativi di sua competenza.
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NI ER, PP NO, NT AV, LV AN e LV CA, e per l'effetto estensivo nei confronti di IE GA, in ordine ai reati di cui all'art. 15 della legge 2.7.1957 n. 474 (capi c) d) ed e) della rubrica) perché il fatto non sussiste. Dispone trasmettersi gli atti all'Ufficio Tecnico per le Imposte di Fabbricazione di Palermo in ordine agli illeciti depenalizzati di cui all'art. 13 legge 2.7.1957 n. 474 (capi f) e g) della rubrica).
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999