Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/1999, n. 4651
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Sentenza 25 febbraio 1999

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Nell'ipotesi di trasporto di oli minerali di cui all'art.15 della legge 2 luglio 1957 n.474, il certificato di provenienza che indichi un itinerario di massima diverso da quello effettivamente seguito non può qualificarsi ideologicamente falso attesoché non tutte le dichiarazioni contenute nei certificati suddetti rivestono un preciso ed uguale valore "de veritate" e sicuramente tale valore non possono avere le indicazioni "de futuro" quali quelle concernenti l'itinerario di massima da seguire ed il tempo utile per giungere a destinazione, indicazioni che non rientrano nella sfera di cognizione diretta o indiretta del pubblico ufficiale il cui obbligo giuridico di attestare la verità riguarda solo i fatti passati.

Il reato previsto dall'art.15 della legge 2 luglio 1957 n.474 è integrato dal trasporto di oli minerali senza il certificato di provenienza prescritto, ovvero con certificato scaduto, o con certificato falso (materialmente o ideologicamente); per contro il trasporto di oli minerali con un certificato di provenienza che indichi un itinerario diverso da quello effettivamente seguito non integra il reato di cui all'art.15 succitato poiché esula dalle fattispecie previste dalla norma incriminatrice e non può essere assimilato ad esse se non con una indebita estensione analogica contraria al principio di tassatività del diritto penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/1999, n. 4651
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4651
    Data del deposito : 25 febbraio 1999

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