CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2026, n. 20598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20598 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: KA EN nato il [...] avverso l'ordinanza del 19/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del PG, Sabrina Passafiume, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 19/06/2025, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da IN OM avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia in data 14/02/2025 con riguardo alla misura di sicurezza applicata con sentenza in data 07/11/2018 della Corte di appello di Roma (irrevocabile il 06/02/2019). Il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato eseguibile la misura di sicurezza dell’espulsione, disposta con la suddetta sentenza, previe ricerche del condannato ed emissione di decreto di irreperibilità, notificato all’avv. Gisella Mesoraca all’udienza del 14/02/2024, alla quale era stata poi, in data 12/03/2025, notificata l’ordinanza emessa sciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza. Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stato impugnato da altro difensore di fiducia, successivamente nominato, e l’impugnazione era stata presentata il 14/04/2025, ben oltre il termine di 15 giorni fissato dall’art. 585 cod. proc. pen. Per la tardività dell’impugnazione il Tribunale di sorveglianza aveva pronunciato Penale Sent. Sez. 1 Num. 20598 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 29/01/2026 statuizione di inammissibilità. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di IN OM e con un unico articolato motivo ha lamentato l’illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione da parte del Tribunale di sorveglianza. Il decreto di irreperibilità emesso dal Magistrato di sorveglianza nel corso del procedimento di primo grado avrebbe comunque imposto di rinnovare le ricerche per la notifica dell’ordinanza impugnata, così come risulta disposto nella nota di trasmissione alla Questura per gli adempimenti. Le nuove ricerche erano state ordinate e avviate il 12/03/2025 dopo il deposito dell’ordinanza tramite la Questura di Reggio Emilia, che era stata risollecitata il 14/04/2025 a seguito del deposito dell’impugnazione da parte del nuovo difensore di fiducia. In ogni caso le difficoltà connesse alle ricerche potevano allora essere superate grazie alla sopravvenuta elezione di domicilio da parte di OM, ma nessuna notifica veniva effettuata presso il domicilio eletto. La mancata notifica del provvedimento del Magistrato di sorveglianza all’interessato pertanto rende illegittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza in ordine alla tardività dell’impugnazione. 3. Il Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte osserva che, in forza della disposizione fissata nell’art. 160, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo al giudizio di cognizione e contenente comunque un principio di carattere generale per tutti i procedimenti in contradditorio articolato in più fasi, quando il giudice emette decreto di irreperibilità per la notifica degli atti introduttivi di un giudizio, la sua efficacia cessa con il provvedimento che definisce la fase. Nella vicenda in esame il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, chiamato ad accertare la pericolosità sociale attuale del condannato ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza, aveva emesso decreto di irreperibilità, designando il difensore d’ufficio, e così, effettuati gli avvisi, aveva celebrato regolarmente l’udienza e aveva emesso l’ordinanza in data 14/02/2025 che disponeva l’applicazione della misura di sicurezza. Dopo l’adozione di questo provvedimento, pertanto, il decreto di irreperibilità doveva, ai sensi dell’art. 160, comma 2, citato, considerarsi inefficace. Il Magistrato di sorveglianza ha poi disposto nuove ricerche ma ha notificato l’ordinanza solo al difensore di ufficio che aveva assistito il condannato in quella fase. Essendo venuti meno gli effetti del decreto di irreperibilità la notifica a quel difensore 2 non poteva surrogare la notifica al condannato, salvo l’eventuale successiva emissione di un nuovo decreto di irreperibilità all’esito delle nuove ricerche. Poiché un nuovo decreto di irreperibilità non era stato emesso e la notifica al difensore di ufficio, avvenuta in data 12/03/2025, non poteva considerarsi validamente effettuata in favore del condannato, al momento in cui quest’ultimo aveva nominato nuovo difensore ed aveva eletto domicilio presso di lui, cioè in data 09/04/2025, i termini per l’impugnazione dell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza non erano iniziati a decorrere. L’assunto in base al quale il Tribunale di sorveglianza, con l’ordinanza oggetto del ricorso per cassazione, ha affermato che il 14/04/2025, cioè alla data di presentazione dell’impugnazione avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, il termine di quindici giorni previsto dall’art. 585 cod. proc. pen. era già decorso, è errato. E l’assunto in base al quale l’inizio del decorso del termine di quindici giorni doveva individuarsi nella data del 12/03/2025, quando il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stato notificato al precedente difensore d’ufficio del condannato, è erroneo perché consegue ad una violazione della norma processuale richiamata di cui all’art. 160, comma 2, cod. proc. pen. 3. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio perché, presso atto della tempestività dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza in data 14/02/2025 e verificatane sotto ogni altro profilo l’ammissibilità, il Tribunale di sorveglianza di Bologna proceda, libero nell’esito, a valutarne nel merito la fondatezza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
lette le conclusioni del PG, Sabrina Passafiume, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 19/06/2025, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da IN OM avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia in data 14/02/2025 con riguardo alla misura di sicurezza applicata con sentenza in data 07/11/2018 della Corte di appello di Roma (irrevocabile il 06/02/2019). Il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato eseguibile la misura di sicurezza dell’espulsione, disposta con la suddetta sentenza, previe ricerche del condannato ed emissione di decreto di irreperibilità, notificato all’avv. Gisella Mesoraca all’udienza del 14/02/2024, alla quale era stata poi, in data 12/03/2025, notificata l’ordinanza emessa sciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza. Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stato impugnato da altro difensore di fiducia, successivamente nominato, e l’impugnazione era stata presentata il 14/04/2025, ben oltre il termine di 15 giorni fissato dall’art. 585 cod. proc. pen. Per la tardività dell’impugnazione il Tribunale di sorveglianza aveva pronunciato Penale Sent. Sez. 1 Num. 20598 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 29/01/2026 statuizione di inammissibilità. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di IN OM e con un unico articolato motivo ha lamentato l’illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione da parte del Tribunale di sorveglianza. Il decreto di irreperibilità emesso dal Magistrato di sorveglianza nel corso del procedimento di primo grado avrebbe comunque imposto di rinnovare le ricerche per la notifica dell’ordinanza impugnata, così come risulta disposto nella nota di trasmissione alla Questura per gli adempimenti. Le nuove ricerche erano state ordinate e avviate il 12/03/2025 dopo il deposito dell’ordinanza tramite la Questura di Reggio Emilia, che era stata risollecitata il 14/04/2025 a seguito del deposito dell’impugnazione da parte del nuovo difensore di fiducia. In ogni caso le difficoltà connesse alle ricerche potevano allora essere superate grazie alla sopravvenuta elezione di domicilio da parte di OM, ma nessuna notifica veniva effettuata presso il domicilio eletto. La mancata notifica del provvedimento del Magistrato di sorveglianza all’interessato pertanto rende illegittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza in ordine alla tardività dell’impugnazione. 3. Il Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte osserva che, in forza della disposizione fissata nell’art. 160, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo al giudizio di cognizione e contenente comunque un principio di carattere generale per tutti i procedimenti in contradditorio articolato in più fasi, quando il giudice emette decreto di irreperibilità per la notifica degli atti introduttivi di un giudizio, la sua efficacia cessa con il provvedimento che definisce la fase. Nella vicenda in esame il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, chiamato ad accertare la pericolosità sociale attuale del condannato ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza, aveva emesso decreto di irreperibilità, designando il difensore d’ufficio, e così, effettuati gli avvisi, aveva celebrato regolarmente l’udienza e aveva emesso l’ordinanza in data 14/02/2025 che disponeva l’applicazione della misura di sicurezza. Dopo l’adozione di questo provvedimento, pertanto, il decreto di irreperibilità doveva, ai sensi dell’art. 160, comma 2, citato, considerarsi inefficace. Il Magistrato di sorveglianza ha poi disposto nuove ricerche ma ha notificato l’ordinanza solo al difensore di ufficio che aveva assistito il condannato in quella fase. Essendo venuti meno gli effetti del decreto di irreperibilità la notifica a quel difensore 2 non poteva surrogare la notifica al condannato, salvo l’eventuale successiva emissione di un nuovo decreto di irreperibilità all’esito delle nuove ricerche. Poiché un nuovo decreto di irreperibilità non era stato emesso e la notifica al difensore di ufficio, avvenuta in data 12/03/2025, non poteva considerarsi validamente effettuata in favore del condannato, al momento in cui quest’ultimo aveva nominato nuovo difensore ed aveva eletto domicilio presso di lui, cioè in data 09/04/2025, i termini per l’impugnazione dell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza non erano iniziati a decorrere. L’assunto in base al quale il Tribunale di sorveglianza, con l’ordinanza oggetto del ricorso per cassazione, ha affermato che il 14/04/2025, cioè alla data di presentazione dell’impugnazione avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, il termine di quindici giorni previsto dall’art. 585 cod. proc. pen. era già decorso, è errato. E l’assunto in base al quale l’inizio del decorso del termine di quindici giorni doveva individuarsi nella data del 12/03/2025, quando il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stato notificato al precedente difensore d’ufficio del condannato, è erroneo perché consegue ad una violazione della norma processuale richiamata di cui all’art. 160, comma 2, cod. proc. pen. 3. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio perché, presso atto della tempestività dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza in data 14/02/2025 e verificatane sotto ogni altro profilo l’ammissibilità, il Tribunale di sorveglianza di Bologna proceda, libero nell’esito, a valutarne nel merito la fondatezza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3