Sentenza 23 ottobre 2008
Massime • 2
È legittima l'applicazione, in sede esecutiva e con la procedura di correzione dell'errore materiale, di pena accessoria prestabilita dalla legge, per tipologia o durata, in relazione a condanna definitiva per determinati reati. (Fattispecie relativa ad applicazione "in executivis" della rimozione nei confronti di militare condannato per corruzione propria e falso ideologico in atto pubblico).
Allorché la pena accessoria discenda con carattere d'assoluta automaticità dalla condanna irrevocabile per un determinato reato, sono del tutto irrilevanti la circostanza che la condanna per quel reato sia intervenuta in continuazione con altri e l'entità della pena inflitta per esso. (Fattispecie relativa alla pena accessoria militare della rimozione per condanna intervenuta, tra l'altro, per il delitto comune di falso ideologico in atto pubblico)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2008, n. 44075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44075 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
44075 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 23/10/2008
SENTENZA
N. 2826/08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO PRESIDENTE
1. Dott. GIORDANO UMBERTO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA 11 N. 015717/2008
3. Dott. ROMBOLA MARCELLO
4. Dott. CASSANO MARGHERITA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) AC OV N. IL 27/09/1963
avverso ORDINANZA del 18/02/2008
CORTE APPELLO di ANCONA
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.Audio Galat SIOTTO MARIA CRISTINA
vilafsche ha chapte diclicarant inammissibile il cats.cuarto
Con ordinanza del 18/2/2008, depositata il 3/3/2008, la Corte di Appello di Ancona,
pronunziando sulla richiesta 3/10/2007 della locale Procura Generale, ha disposto applicarsi la pena militare accessoria della rimozione nei confronti del militare NI CI in relazione alla condanna a costui definitivamente inflitta per corruzione propria e falsità
ideologica in atto pubblico con sentenza 15/11/2005 (irr. il 7/12/2006). La Corte di merito ha rilevato che, trattandosi di pena accessoria predeterminata per legge in tutti i suoi elementi,
ben poteva disporsi la sua applicazione in executivis e che non avevano rilievo alcuno le argomentazioni difensive circa l'entità della pena principale irrogata, la mancata applicazione in sede cognitiva ed il pregevole curriculum professionale del condannato.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del CI con atto del
9/4/2008, illustrato in memoria finale
Ritiene il Collegio che il ricorso, affidato a censure manifestamente infondate, debba essere dichiarato inammissibile.
Sotto un primo profilo il ricorrente ha affermato che, ai fini dell'applicazione della pena accessoria dovesse farsi riferimento alla pena stabilita per il reato base e non già a quella complessivamente irrogata per il reato continuato: la deduzione è inconsistente, posto che,
come ben ritenuto dalla Corte di merito, la pena accessoria di cui all'art. 33 c.1 n. 2 CPMP
discende, con carattere di assoluta automaticità, al pari di quella della degradazione (cfr. Cass.
sent. n.23196/2004), dalla sola condanna per i reati richiamati e come effetto penale di essa,
con previsione speciale chiarissima e non irragionevole (cfr. Cass. sent. n.25908/2001) che rende affatto irrilevante la misura della pena inflitta e la sua determinazione sulla base della continuazione con altri reati.
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2 Sotto un secondo profilo si lamenta che si sarebbe dovuto tenere presente che in sede cognitiva si era espressamente disposta l'interdizione dai P.P.U.U., nulla invece disponendosi per l'ulteriore pena accessoria. Anche tale censura appare inconsistente, essendo palese che l'applicazione in executivis è resa possibile proprio dal carattere assolutamente automatico
(cfr. Cass. sent. 23196/04 cit.) della applicazione della pena accessoria in discorso, che comporta che il giudice della esecuzione, le volte in cui il giudice della cognizione non abbia espressamente disposto (come affermato dalla Corte di Ancona, con logica motivazione,
ipotizzando una mera dimenticanza), ben possa provvedere alla applicazione richiesta dal
P.M.
Mere argomentazioni di fatto sono, infine, le irrilevanti deduzioni sullo specchiato curriculum morale e professionale del condannato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente CI NI al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma il 23/10/2008.
Il Consigliere estensore il Presidente
Брия, Scott
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
26 NOV. 2008
ANCELLIERE
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