Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2025, n. 33887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33887 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi. a norma dell'art. 52 digs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
IL CA IO IA IA RE NC NC GA
MA IA NA
ha pronunciato la seguente
-Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AC AS nato a [...] il [...]
Sent. n. sez.
1.2877/2025
CC - 15/10/2025 R.G.N. 28957/2025
avverso il decreto del 01/09/2025 del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NC GA;
sentite le conclusioni del PG Marco Dall'Olio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 1° settembre 2025 il Giudice di pace di Caltanissetta ha disposto la proroga, ai sensi dell'art. 14, comma 5, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, del trattenimento nei confronti di CI NA per il periodo di tre mesi, a seguito di richiesta del Questore di Caltanissetta.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione CI per mezzo del proprio difensore, articolando un motivo con il quale ha dedotto la nullità del decreto per violazione di legge, con riferimento agli artt. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, 13 e 111 Cost. a causa dell'assenza di motivazione. Pur vertendosi in tema di provvedimento limitativo della libertà personale, il Giudice di pace ha fatto acriticamente riferimento alle ragioni esposte nella richiesta della Questura di Caltanissetta, ritenendone la fondatezza con il ricorso a formule di stile, prive di alcun riferimento al singolo caso preso in considerazione e, specificamente, alle ragioni addotte dall'Amministrazione a supporto della richiesta di proroga. La Questura non ha concretamente allegato le gravi difficoltà idonee a giustificare l'ulteriore periodo di trattenimento, non essendo sufficiente il riferimento alla richiesta di identificazione e di rilascio del lasciapassare alla rappresentanza diplomatica, in assenza della concreta possibilità di esecuzione del rimpatrio. Anche tale valutazione è stata completamente omessa dal Giudice di pace difettando del tutto la disamina dei profili che dovrebbero consentire l'affermazione della sussistenza delle ragionevoli prospettive di rimpatrio dell'espulso.
3. All'odierna udienza il Procuratore generale ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. La proroga è stata richiesta sulla premessa della intervenuta convalida, in data 3 giugno 2025, del trattenimento del cittadino straniero disposto dal Questore di Ragusa in esecuzione del coevo provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della medesima località. Le procedure di identificazione e rilascio del lasciapassare del predetto CI sono state avviate il 5 giugno 2025 presso il Consolato del Marocco a Palermo, con
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affermando che l'accertamento della mancata cooperazione postula la valutazione del comportamento tenuto dallo straniero nel periodo iniziale del trattenimento, al fine di stabilire se egli abbia o meno collaborato con le autorità competenti per l'attuazione dell'allontanamento, e se tale attuazione richieda più tempo del previsto proprio a causa del comportamento tenuto dall'interessato, ma precisando che preliminare a tale valutazione è la dimostrazione da parte dell'Amministrazione che l'operazione di allontanamento, nonostante ogni ragionevole sforzo, duri più a lungo del previsto, il che presuppone che essa abbia compiuto e continui a compiere attivamente sforzi per ottenere il rilascio del documenti dello straniero (cfr. Corte di Giustizia UE, 5/06/2014, in causa C- 146/14, Ali Mahdi). La valutazione cui è tenuto il giudice della convalida varia a seconda che si tratti della prima proroga o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, mentre, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo (Sez. 1 civ., n. 370 del 08/01/2025, Rv. 673833-01). Deve essere, anche in questa sede, ribadito che in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini del giudizio di convalida del provvedimento del questore di proroga del trattenimento di richiedente protezione internazionale ex art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, la motivazione deve contenere uno specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, deve esplicitare in base a quali dati il trattenimento stesso, già ritenuto necessario, sia ancora tale e quali prospettive possono offrire, rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio, i fatti intervenuti dopo il decorso del primo termine, tenendo altresì conto delle condizioni legislativamente imposte in relazione ai rigidi limiti temporali entro cui le proroghe possono essere concesse e, conseguentemente, i rimpatri, se legittimamente disposti, dovrebbero essere eseguiti» (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362-02, con ampi richiami a Cass. civ., Sez. 1, n. 6064 del 2019, Rv. 653101-01).
4. L'ordinanza impugnata si è attenuta a tali principi evidenziando le ragioni poste a fondamento del primo provvedimento di proroga, ossia la mancanza di disponibilità del lasciapassare delle autorità marocchine richiamando la
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documentata istanza della Questura di Caltanissetta con la quale premesse le gravi difficoltà discendenti dall'assenza di accordi in ambito europeo con il Marocco - è stato dato atto che le richieste di documentazione sono state avanzate tempestivamente al Consolato di quello Stati l'8 luglio e il 21 agosto 2025. A fronte di tale motivazione, viene lamentata, genericamente, l'assenza di una idoneo apparato giustificativo del provvedimento che si è limitato a richiamare l'atto amministrativo dell'organo che ha richiesto la proroga. L'argomentazione è priva di fondamento tenuto conto che, sin dalla fase del giudizio svoltosi davanti al Giudice di pace, il difensore si è limitato ad eccepire la mancanza di dimostrazione delle difficoltà di identificazione e rilascio del lasciapassare, senza considerare adeguatamente le allegazioni (anche documentali) e producendo documentazione relativa ad eventuali possibilità di lavoro che non appaiono decisive per individuare una frattura motivazionale al punto da rendere meramente apparente la giustificazione del provvedimento impugnato. Peraltro, l'adozione di una qualsiasi misura diversa dal trattenimento è preclusa, nel caso di specie, vertendosi in tema di soggetto destinatario di provvedimento di espulsione a norma dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 (art. 14, comma 1bis, d.lgs. cit.). Il ricorrente ha, inoltre, omesso, di prendere in considerazione l'espressa previsione di cui all'art. 14, comma 1.2, legge n. 142 del 2015 secondo cui «lo straniero che è trattenuto ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso». Pertanto, nella situazione data, l'onere motivazionale risulta adeguatamente assolto, tenuto conto del fatto che nel provvedimento impugnato vi è un espresso rifermento alla richiesta di proroga della Questura le cui motivazioni. Prima sintetizzate, sono state condivise;
le doglianze del difensore sono state disattese. Le stesse si sono sostanziate nella mera affermazione della mancata risposta del Consolato alle richieste della Questura. Né, d'altro canto, possono ritenersi decisive, quanto meno allo stato e dato il breve lasso di tempo intercorso, le ulteriori considerazioni della difesa per cui la mancanza di un accordo di riammissione con il Regno del Marocco renderebbe impossibile il completamento della procedura avviata. La mancanza di una espressa motivazione sul punto, infatti, non determina l'apparenza della stessa in quanto tale elemento, espressamente indicato - come detto nella richiesta di proroga, risulta comunque essere stato implicitamente
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valutato.
5. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 15/10/2025
Il Consigliere estensore Vincenzo Galati
Il Presidente
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi
Roma, li
15 OTT. 2025 L'Ate Giudiziario Dolores DE ANGELIS Dolocs de Ander
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