CASS
Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/07/2023, n. 32282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32282 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OG RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo udito il difensore L'avvocato TADDEO PIERPAOLO si associa alla requisitoria del PG riportandosi alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese chiedendo il rigetto del ricorso. L'avvocato CONFALONIERI PAOLO FRANCESCO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso richiamando, in subordine, la maturata prescrizione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32282 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 06/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 12 dicembre 2022, emessa in parziale riforma di quella del Tribunale di Monza in data 23 febbraio 2022, è proposto ricorso per cassazione nell'interesse di TA OG, riconosciuta responsabile dei reati di cui agli artt. 2621 cod. civ. (capo A) e di cui all'art. 2633 cod. civ. (capo B), per avere, nella qualità di legale rappresentante e di liquidatore della R.B. ST Sri., omesso di esporre, nel bilancio di esercizio dell'anno 2013 e nel bilancio di liquidazione al 31 dicembre 2014, il debito maturato nei confronti della SIC Srl. dell'ammontare di Euro 241.000,00, corrispondente al prezzo non pagato di forniture di lastre di marmo, e per avere, nella stessa qualità, ripartito tra i soci l'attivo di liquidazione, rappresentato da crediti tributari per complessivi Euro 41.451,00, senza avere prima provveduto al pagamento del credito vantato dalla SIC Sri., che, pertanto, ricevutone danno, si è costituita parte civile per ottenerne ristoro. 2. L'impugnativa consta di tre motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2621 cod. civ. e 47 cod. pen.. E' dedotto che, se il giudice di appello avesse riesaminato dettagliatamente quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, sarebbe pervenuto ad un diverso convincimento in punto di elemento psicologico del reato di falso in bilancio. Infatti, l'imputata, ancorché consapevole a far data dal 16 dicembre 2013 del credito vantato dalla SIC Sri. nei confronti della R.B. ST Sri., non l'aveva indicato nei bilanci su consiglio del proprio commercialista, che le aveva suggerito di attendere l'esito della causa di opposizione al decreto ingiuntivo. Donde, essendo stata la condotta della ricorrente frutto di un errore sul fatto determinato da colpa, il verdetto di secondo grado avrebbe dovuto essere di assoluzione perché il fatto non costituisce reato;
anzi, prima ancora, la formula di proscioglimento avrebbe dovuto essere quella «perché il fatto non sussiste», non avendo i giudici di merito verificato se l'omessa ostensione in bilancio del credito vantato avesse o meno determinato una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 337, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 2633 cod. civ., sul rilievo della irritualità della condizione di procedibilità prevista per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore di cui al capo B) della rubrica, posto che, essendo la persona offesa un ente, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare la legittimazione del 1 proponente la querela, ossia di LL IZ, dichiaratosi legale rappresentante della SIC Srl, attraverso il riscontro della fonte dei poteri di rappresentanza. - Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 2633 cod. civ., posto che, in ragione dell'avvenuta restituzione alla parte civile dell'intera somma dovutale, il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato di cui al capo B), in considerazione di quanto disposto dall'art. 2633, comma 2, cod. civ., che stabilisce che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 3. I difensori della ricorrente hanno tempestivamente chiesto la trattazione orale del ricorso, che, infatti, è stata loro accordata. 4. Con requisitoria in data 9 maggio 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor Ferdinando Lignola, ha anticipato le proprie conclusioni, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 23 maggio 2023, gli stessi difensori hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, allegando e producendo l'atto di transazione in data 31 marzo 2023, intercorso tra la ricorrente e la SIC Srl., con le quali le parti si sono accordate per porre fine alle controversie in atto mediante la corresponsione da parte della OG della somma di Euro 290.000,00, già versata nella misura di Euro 160.000,00 come da ricevuta di bonifico in data 9 aprile 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, con il quale è dedotta la violazione dell'art. 2621 cod. pen., per essere stata la ricorrente riconosciuta colpevole del reato di falso in bilancio ancorché l'omessa informazione societaria ascrittale, ossia relativa al credito vantato dalla SIC Srl. nei confronti della R.B. ST Srl., fosse dovuta ad errore di fatto determinato da colpa - per avere ella seguito il consiglio sbagliato del proprio commercialista che le aveva suggerito di attendere l'esito della causa civile in corso -, è inammissibile in quanto affidato a generiche deduzioni in fatto, neppure previamente sottoposte al giudice di appello. Si legge, infatti, nell'atto di gravame in data 5 luglio 2022 - salvo un indeterminato, anodino e, comunque, non documentato riferimento ad un consiglio ricevuto dalla OG da parte del proprio commercialista (cfr. pag. 4, ultimo capoverso, e 5, primo capoverso) - che il dolo richiesto per l'integrazione del reato di cui al capo A) sarebbe stato escluso dalla considerazione della condotta sleale tenuta dalla SIC Srl., cui era da 2 addebitare la genesi del debito della R.B. ST Sri. e lo stato di totale incapienza in cui quest'ultima si era venuta a trovare (cfr. pag. 7). Del tutto inedito è, poi, il profilo che attiene alla mancata verifica del superamento delle soglie relative all'incidenza della contestata omissione di informazione societaria sul risultato economico di esercizio e sul patrimonio netto, nulla essendo stato dedotto con il gravame in ordine alla materialità della condotta ovvero in ordine all'antigiuridicità della stessa;
donde, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.. 2. Parimenti inammissibile, in quanto nuovo, è il secondo motivo di ricorso. La ritualità della querela richiesta per la procedibilità del reato di cui all'art. 2633 cod. civ. era stata censurata con il gravame quanto al solo aspetto della sua tempestività (cfr. pagg. 7 e 8 dell'atto di appello). Ne viene che la questione della legittimazione in capo al proponente l'atto di impulso processuale, implicando verifiche in fatto precluse nel giudizio di legittimità, non può essere fatta valere per la prima volta in questa sede. La stessa sarebbe, comunque, manifestamente infondata, vigendo il pacifico principio di diritto secondo cui il legale rappresentante di una società di capitali è legittimato, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, a sporgere la querela senza necessità di specifico e apposito mandato, in quanto titolare dei poteri di gestione e di rappresentanza per tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale e per le attività funzionali al raggiungimento degli scopi della società, rilevando, a tal fine, non già la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma la verifica in concreto dei poteri e della facoltà conferite (Sez. 2, n. 45402 del 25/09/2019, Rv. 277767; Sez. 6, n. 16150 del 26/04/2012, Rv. 252715). E' stato, inoltre, affermato che, in tema di formalità della querela, l'onere della indicazione dei poteri di rappresentanza di cui all'art. 337, comma 3, cod. proc. pen. è correttamente adempiuto, con riferimento alle società di capitali, con la mera indicazione della legale rappresentanza, essendovi implicito il riferimento alla legge come fonte della stessa, mentre non è necessaria l'indicazione della norma statutaria o della delibera che conferisca tale potere, considerato che l'esercizio del diritto di querela, ancorché atto di straordinaria amministrazione, rientra 'natura/iter" tra i compiti del legale rappresentante di una società, senza necessità di specifico o apposito mandato. Ne deriva che non è necessaria la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo, la quale deve 3 Così deciso il 06/06/2023. al contrario presumersi fino a contraria dimostrazione (Sez. 5, n. 19368 del 14/02/2006, Rv. 234539). 3. Il terzo motivo, che risente, nelle deduzioni a sostegno, della medesima novità già stigmatizzata per i motivi che precedono, è inammissibile anche perché genericamente articolato ed interamente versato in fatto. Il rilievo difensivo, secondo cui la creditrice SIC Srl., per effetto del versamento di quanto dovutole, aveva provveduto a revocare la propria costituzione di parte civile, limitandola ai soli danni morali (cfr. pag. 7, secondo capoverso del ricorso per cassazione), smentisce platealmente l'affermazione secondo la quale si sarebbero verificate le condizioni - disconosciute, invece, dalla Corte territoriale - per l'applicazione della causa di estinzione del reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore di cui al capo B), prevista dall'art. 2633, comma 3, cod. civ.. Infatti, l'insistere da parte della SIC Srl. nella domanda giudiziale per il riconoscimento dei danni morali determinati dalla condotta di reato ascritta al ricorrente e l'atto di transazione prodotto stanno a dimostrare che la OG non aveva provveduto al pagamento del risarcimento dell'intero danno prima del giudizio, come richiesto dalla disposizione invocata. 4. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Sic Sri. liquidate in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000, 00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Sic Srl. che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge.
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo udito il difensore L'avvocato TADDEO PIERPAOLO si associa alla requisitoria del PG riportandosi alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese chiedendo il rigetto del ricorso. L'avvocato CONFALONIERI PAOLO FRANCESCO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso richiamando, in subordine, la maturata prescrizione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32282 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 06/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 12 dicembre 2022, emessa in parziale riforma di quella del Tribunale di Monza in data 23 febbraio 2022, è proposto ricorso per cassazione nell'interesse di TA OG, riconosciuta responsabile dei reati di cui agli artt. 2621 cod. civ. (capo A) e di cui all'art. 2633 cod. civ. (capo B), per avere, nella qualità di legale rappresentante e di liquidatore della R.B. ST Sri., omesso di esporre, nel bilancio di esercizio dell'anno 2013 e nel bilancio di liquidazione al 31 dicembre 2014, il debito maturato nei confronti della SIC Srl. dell'ammontare di Euro 241.000,00, corrispondente al prezzo non pagato di forniture di lastre di marmo, e per avere, nella stessa qualità, ripartito tra i soci l'attivo di liquidazione, rappresentato da crediti tributari per complessivi Euro 41.451,00, senza avere prima provveduto al pagamento del credito vantato dalla SIC Sri., che, pertanto, ricevutone danno, si è costituita parte civile per ottenerne ristoro. 2. L'impugnativa consta di tre motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2621 cod. civ. e 47 cod. pen.. E' dedotto che, se il giudice di appello avesse riesaminato dettagliatamente quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, sarebbe pervenuto ad un diverso convincimento in punto di elemento psicologico del reato di falso in bilancio. Infatti, l'imputata, ancorché consapevole a far data dal 16 dicembre 2013 del credito vantato dalla SIC Sri. nei confronti della R.B. ST Sri., non l'aveva indicato nei bilanci su consiglio del proprio commercialista, che le aveva suggerito di attendere l'esito della causa di opposizione al decreto ingiuntivo. Donde, essendo stata la condotta della ricorrente frutto di un errore sul fatto determinato da colpa, il verdetto di secondo grado avrebbe dovuto essere di assoluzione perché il fatto non costituisce reato;
anzi, prima ancora, la formula di proscioglimento avrebbe dovuto essere quella «perché il fatto non sussiste», non avendo i giudici di merito verificato se l'omessa ostensione in bilancio del credito vantato avesse o meno determinato una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 337, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 2633 cod. civ., sul rilievo della irritualità della condizione di procedibilità prevista per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore di cui al capo B) della rubrica, posto che, essendo la persona offesa un ente, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare la legittimazione del 1 proponente la querela, ossia di LL IZ, dichiaratosi legale rappresentante della SIC Srl, attraverso il riscontro della fonte dei poteri di rappresentanza. - Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 2633 cod. civ., posto che, in ragione dell'avvenuta restituzione alla parte civile dell'intera somma dovutale, il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato di cui al capo B), in considerazione di quanto disposto dall'art. 2633, comma 2, cod. civ., che stabilisce che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 3. I difensori della ricorrente hanno tempestivamente chiesto la trattazione orale del ricorso, che, infatti, è stata loro accordata. 4. Con requisitoria in data 9 maggio 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor Ferdinando Lignola, ha anticipato le proprie conclusioni, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 23 maggio 2023, gli stessi difensori hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, allegando e producendo l'atto di transazione in data 31 marzo 2023, intercorso tra la ricorrente e la SIC Srl., con le quali le parti si sono accordate per porre fine alle controversie in atto mediante la corresponsione da parte della OG della somma di Euro 290.000,00, già versata nella misura di Euro 160.000,00 come da ricevuta di bonifico in data 9 aprile 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, con il quale è dedotta la violazione dell'art. 2621 cod. pen., per essere stata la ricorrente riconosciuta colpevole del reato di falso in bilancio ancorché l'omessa informazione societaria ascrittale, ossia relativa al credito vantato dalla SIC Srl. nei confronti della R.B. ST Srl., fosse dovuta ad errore di fatto determinato da colpa - per avere ella seguito il consiglio sbagliato del proprio commercialista che le aveva suggerito di attendere l'esito della causa civile in corso -, è inammissibile in quanto affidato a generiche deduzioni in fatto, neppure previamente sottoposte al giudice di appello. Si legge, infatti, nell'atto di gravame in data 5 luglio 2022 - salvo un indeterminato, anodino e, comunque, non documentato riferimento ad un consiglio ricevuto dalla OG da parte del proprio commercialista (cfr. pag. 4, ultimo capoverso, e 5, primo capoverso) - che il dolo richiesto per l'integrazione del reato di cui al capo A) sarebbe stato escluso dalla considerazione della condotta sleale tenuta dalla SIC Srl., cui era da 2 addebitare la genesi del debito della R.B. ST Sri. e lo stato di totale incapienza in cui quest'ultima si era venuta a trovare (cfr. pag. 7). Del tutto inedito è, poi, il profilo che attiene alla mancata verifica del superamento delle soglie relative all'incidenza della contestata omissione di informazione societaria sul risultato economico di esercizio e sul patrimonio netto, nulla essendo stato dedotto con il gravame in ordine alla materialità della condotta ovvero in ordine all'antigiuridicità della stessa;
donde, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.. 2. Parimenti inammissibile, in quanto nuovo, è il secondo motivo di ricorso. La ritualità della querela richiesta per la procedibilità del reato di cui all'art. 2633 cod. civ. era stata censurata con il gravame quanto al solo aspetto della sua tempestività (cfr. pagg. 7 e 8 dell'atto di appello). Ne viene che la questione della legittimazione in capo al proponente l'atto di impulso processuale, implicando verifiche in fatto precluse nel giudizio di legittimità, non può essere fatta valere per la prima volta in questa sede. La stessa sarebbe, comunque, manifestamente infondata, vigendo il pacifico principio di diritto secondo cui il legale rappresentante di una società di capitali è legittimato, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, a sporgere la querela senza necessità di specifico e apposito mandato, in quanto titolare dei poteri di gestione e di rappresentanza per tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale e per le attività funzionali al raggiungimento degli scopi della società, rilevando, a tal fine, non già la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma la verifica in concreto dei poteri e della facoltà conferite (Sez. 2, n. 45402 del 25/09/2019, Rv. 277767; Sez. 6, n. 16150 del 26/04/2012, Rv. 252715). E' stato, inoltre, affermato che, in tema di formalità della querela, l'onere della indicazione dei poteri di rappresentanza di cui all'art. 337, comma 3, cod. proc. pen. è correttamente adempiuto, con riferimento alle società di capitali, con la mera indicazione della legale rappresentanza, essendovi implicito il riferimento alla legge come fonte della stessa, mentre non è necessaria l'indicazione della norma statutaria o della delibera che conferisca tale potere, considerato che l'esercizio del diritto di querela, ancorché atto di straordinaria amministrazione, rientra 'natura/iter" tra i compiti del legale rappresentante di una società, senza necessità di specifico o apposito mandato. Ne deriva che non è necessaria la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo, la quale deve 3 Così deciso il 06/06/2023. al contrario presumersi fino a contraria dimostrazione (Sez. 5, n. 19368 del 14/02/2006, Rv. 234539). 3. Il terzo motivo, che risente, nelle deduzioni a sostegno, della medesima novità già stigmatizzata per i motivi che precedono, è inammissibile anche perché genericamente articolato ed interamente versato in fatto. Il rilievo difensivo, secondo cui la creditrice SIC Srl., per effetto del versamento di quanto dovutole, aveva provveduto a revocare la propria costituzione di parte civile, limitandola ai soli danni morali (cfr. pag. 7, secondo capoverso del ricorso per cassazione), smentisce platealmente l'affermazione secondo la quale si sarebbero verificate le condizioni - disconosciute, invece, dalla Corte territoriale - per l'applicazione della causa di estinzione del reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore di cui al capo B), prevista dall'art. 2633, comma 3, cod. civ.. Infatti, l'insistere da parte della SIC Srl. nella domanda giudiziale per il riconoscimento dei danni morali determinati dalla condotta di reato ascritta al ricorrente e l'atto di transazione prodotto stanno a dimostrare che la OG non aveva provveduto al pagamento del risarcimento dell'intero danno prima del giudizio, come richiesto dalla disposizione invocata. 4. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Sic Sri. liquidate in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000, 00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Sic Srl. che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge.