Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2002, n. 5218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5218 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
0 52 18 /0 2 NOM DEL POLO ALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE лесачьше Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20908/99 PONTORIERI Dott. Franco Consigliere MENSITIERI Dott. Alfredo - Cron.•16043 4172 Consigliere Dott.Antonino ELEFANTE Rep. -w - Consigliere - Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud.18/01/02 Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti € 155 ANNA, RO NI, DI IE AL, RIGGIONE 12 APR 2002 domiciliatielettivamente in ROMA VIA ERNESTO MONACI 21, presso lo studio dell'avvocato CORRADO DE LIBERIS, CANCELLERIA che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti CONTO COOP. S. MARINELLA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIA 477, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO GAVA, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 1126/99 della Corte d'Appello 74 di ROMA, depositata il 13/04/99; -1- 7 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Maurizio VELARDI che ha concluso per Generale Dott. del ricorso in subordine per il suo l'inammissibilità rigetto. L : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26 marzo/13 aprile 1999, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibili le della sentenza di essa istanze di revocazione Corte, n. 2364 del 14 luglio 1997, con unico atto formulate nei confronti della Cooperativa S. Marinella s.r.l. da AN CU, BI LD, NN RI, IA IC, OR AM, RG NI, SI NI e NR Anzima- ni, questi ultimi quattro quali eredi di IO NI. A motivo della decisione, dopo aver esposto che la revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., prospettata dagli istanti, è ravvisabile nelle ipotesi in cui la sentenza sia fondata sulla supposizione dell'esistenza о diverso da quello dell'inesistenza di un fatto, e sempre che quel effettivo e incontrovertibile, fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, la Corte ha segna- tamente rilevato che: " nel caso in esame, invece, gli impugnanti ascrivono alla Corte errori di valutazione delle prove e con riguardo a punti proposti o riproposti dalla Cooperativa nel giudi- zio di secondo grado.. Anzi essi giungono finanche 3 che in uguali errori è caduto il a dichiarare così rivelando che le questioni erano Tribunale, state discusse negli stessi termini fin dal primo grado.. ." Per la cassazione di tale sentenza, LD Di BI, NN RI e AN CU hanno proposto ricorso in forza di un unico motivo. La Cooperativa S. Marinella ha resistito con controricorso. A MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico mezzo, i ricorrenti si dolgono che la sentenza impugnata sia ingiusta ed illegittima" e, al riguardo, espongono che le ragioni, da essi ricorrenti vantate nel giudizio di merito, definito con la sentenza di cui si era chiesta la revocazio- ne, erano comprovate dai materiali probatori, allora prodotti, ma mal valutati. In particolare, con riguardo alle ragioni di LD Di BI e NN RI, deducono che il preli- minare esibito in fotocopia, esaminato anche dal CTU della sentenza di I grado e cioè del Trib. di Roma, non veniva in alcun modo disconosciuto in maniera specifica ed espressa da parte della Cooperativa.." e, con riguardo alle ragioni di AN CU, espongono che "la Corte di Appello 4 non ha, dopo l'esame del compromesso e del frazio- namento del mutuo, riconosciuto che il diritto al posto-macchina esterno n. 11 era stato erroneamente indicato nel rogito notarile, nel quale invece quel posto macchina doveva essere menzionato come posto- macchina coperto n.1, come da planimetria predispo- sta dalla stessa Cooperativa.. " L'esposto mezzo d'impugnazione non ha alcun pregio. I ricorrenti, infatti, al di là della generica doglianza di ingiustizia e illegittimità della sentenza impugnata, si limitano a reiterare sostan- zialmente quanto dedotto in sede di impugnazione per revocazione, non esprimendo alcuna specifica critica delle ragioni di decisione, adottate dalla Corte di merito nel dichiarare l'inammissibilità delle loro istanze di revocazione, né fornendo qualsivoglia indicazione (esplicita o implicita) di eventuali errori di attività o di giudizio, in cui sarebbe incorsa quella Corte, per i quali è appunto consentito il ricorso per cassazione. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i 5 ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della resistente, liquidate in euro 66,85 , oltre euro 1.000,00 per onorari. Così deciso il 18 gennaio 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. francs TN :::presidente 1 cons Franceles darb IL CANCELLIERE C1 Paolo Talario DEPOSITATO IN CANCELLERIA TATON APR. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 Talezico 1097 129,11 456T 20,66 TOT. 14977 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 FoF 2002, Registrato in data Serie 4 an. 33293 149,77 Oversate €. (euro CENTOQUARANTANOVE/77...) p. Dingente Area Servizi (Dott.ssa Idaria Grazia DI FIPPOY # Responsabile Servizio Atti studiatari (Dr. M. RACCICHIN 6