Sentenza 6 ottobre 2009
Massime • 1
La sentenza di patteggiamento per il reato di lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione delle competizioni sportive (art. 6 bis, L. 13 dicembre 1989, n. 401) comporta obbligatoriamente l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni e dell'obbligo di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui esse si svolgono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2009, n. 44026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44026 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 06/10/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1108
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 5070/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PG presso Corte di Appello di Ancona;
Avverso Sentenza Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, emessa il 27/06/08;
nei confronti di:
CA OR, nato il [...];
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile;
Letta la richiesta scritta, in data 17/03/09 del PG della Cassazione nella persona del dott. Guglielmo Passacantando;
che ha concluso per Annullamento della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, con sentenza emessa il 27/06/08 applicava nei confronti di CA OR - imputato del reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6 bis, comma 2, e successive modifiche - la pena di gg. 10 di arresto ed Euro
700,00 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria di Euro 380,00 di ammenda, determinando così la pena pecuniaria in complessivi Euro 1.080,00 di ammenda. Il PG della Corte di Appello di Ancona proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b). In particolare il PG ricorrente esponeva che andava disposta anche la misura di prevenzione di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 7,; ed ossia:
1. il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgevano le manifestazioni sportive;
2. l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento delle manifestazioni stesse. Tanto dedotto, il PG ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il PG della Cassazione con richiesta scritta in data 17/03/09 concludeva per l'annullamento della sentenza impugnata nei limiti sopra indicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nella fattispecie in esame, con sentenza emessa il 27/06/08, ex art.444 c.p.p., è stata applicata nei confronti di CA OR, in ordine al reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6 bis, comma 2, ed in riferimento a fatti commessi il 23/09/07, la pena complessiva di Euro 1.080,00 di ammenda, così determinata nei termini come sopra indicati.
Non veniva disposta alcuna statuizione in ordine al divieto di accesso ed all'obbligo di presentazione di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 7. Trattasi di statuizione illegittima.
Invero - a seguito della modifica legislativa di cui al D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, art. 2, comma 1 lett. d), convertito nella L. 4 aprile 2007, n. 41, - anche nel caso di applicazione pena in relazione al reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6 bis (come nella fattispecie de qua andavano disposti: a) il divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgevano le manifestazioni sportive (nonché negli altri luoghi indicati nella L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1); b) l'obbligo di presentarsi in ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento delle manifestazioni, il tutto per la durata di un periodo da due a otto anni ed ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 7, come modificato dal citato D.L. n. 8 del 2007.
Trattasi di atto dovuto, sottratto a qualsiasi potere discrezionale del giudice.
Va annullata, pertanto, la sentenza del Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, emessa il 27/06/08, limitatamente alla omessa statuizione del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 7, con rinvio al Tribunale di Pesaro per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 7, con rinvio al Tribunale di Pesaro.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2009