Sentenza 8 gennaio 2001
Massime • 1
Il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di una serie autonoma di atti successivi. Ciò comporta che le situazioni invalidanti devono essere fatte valere con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini indicati per ciascuna forma di espropriazione, con la conseguenza che la mancata opposizione di un atto ne sana il vizio, senza che la questione possa essere rimessa in discussione attraverso l'opposizione di un qualsiasi atto successivo. Tuttavia le situazioni invalidanti che riguardano singoli atti sono comunque suscettibili d'impugnazione nel corso ulteriore del processo quando impediscono che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori (con riferimento al caso di specie, la Corte ha affermato che la nullità della notificazione dell'atto di precetto dev'essere fatta valere con l'impugnazione del pignoramento immediatamente successivo; quella della notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi dev'essere fatta valere nell'udienza fissata per raccogliere la dichiarazione del terzo nella quale il debitore sia comparso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2001, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. GI Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IO GR, elettivamente domicili o in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato D'ALESSANDRO VINICIO, difeso dall'avvocato VIOLA MICHELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CALCIO FEMMINILE GRAVINA COOP SRL, in persona del suo Presidente pro tempore RZ IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLUCCI DÈ CALBOLI 1, presso lo studio dell'avvocato FRATTALI CLEMENTI MASSIMO, difeso dall'avvocato LOMBARDO CATANZARO ANTONINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ASSESS TURISMO SPORT SPETTACOLO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1019/97 del Pretore di PALERMO, emessa il 3/7/1997, depositata il 09/07/97; RG. 2968+3104/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. GI Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato ANTONINO CATANZARO LOMBARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine, rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. GR LG, creditore della società cooperativa a r.l. Calcio Femminile Gravina, con atto notificato il 20 aprile 1996, ha iniziato contro quest'ultima un procedimento di espropriazione forzata con le forme del pignoramento presso l'Assessorato al turismo della Regione Sicilia.
La Società Calcio Femminile Gravina, con ricorso al pretore circondariale di Palermo del 21 maggio 1996, per quanto interessa in questa sede, ha proposto opposizione agli atti esecutivi ed ha dichiarato che il precedente giorno 19 maggio tale GI AG, delegato alle operazioni bancarie, aveva consegnato ad essa Società copia dell'atto di precetto e del pignoramento che il LG aveva eseguito sui fondi che le erano stati assegnati dalla Regione siciliana. A sostegno dell'opposizione ha denunciato che la notificazione del titolo esecutivo, del precetto e dello stesso pignoramento era stata effettuata presso l'abitazione del AG e non presso la propria sede.
Il LG si è costituito in giudizio ed ha eccepito che l'atto di pignoramento non era stato iscritto a ruolo, svolgendo altre eccezioni sull'ammissibilità dell'opposizione per difetti attinenti l'atto.
La Società Calcio Femminile Gravina, con altro ricorso depositato il 29 maggio 1996 davanti al medesimo pretore, facendo riferimento alla precedente opposizione, ha dichiarato che all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo relativa al pignoramento del 20 aprile 1996, era stato chiamato altro pignoramento presso terzi intimato dal LG in suo danno e che, non avendo ottenuto la sospensione del secondo pignoramento, intendeva far valere gli stessi motivi indicati nella precedente opposizione.
2. Il pretore, riuniti i procedimenti, con sentenza del 9 luglio 1997, ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta con il ricorso del 21 maggio 1996 ed ha accolto quella proposta con il ricorso del successivo 29 maggio.
3. Per la cassazione di questa sentenza IP LG ha proposto ricorso articolato in due motivi.
La Cooperativa Società Calcio Femminile Gravina resiste con controricorso illustrato con memoria.
L'intimato Assessorato al turismo della Regione Sicilia non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per cassazione è ammissibile, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla controricorrente, l'atto contiene, sia pure in maniera sintetica, l'esposizione dei fatti della causa.
Pertanto, non sussiste la denunciata violazione dell'art. 366 cod. proc. civ.
2. L'esame del ricorso deve essere compiuto sulla base degli atti del processo, come è consentito quando è dedotto "error in procedendo".
Da questo esame si ricava:
a) che l'opposizione agli atti esecutivi del 21 maggio 1996 è stata proposta contro un atto di pignoramento presso terzi intimato da GR LG.
Nel corrispondente atto di opposizione è fatta valere la nullità della notificazione del titolo esecutivo, del precetto e del medesimo atto di pignoramento;
b) che l'opposizione agli atti esecutivi del 29 maggio 1996 è stata proposta per le stesse ragioni di quella precedente ed è rivolta contro altro atto di pignoramento presso terzi intimato ad istanza del LG ed avente lo stesso oggetto di quello precedente.
Il pretore, dopo avere dichiarato la nullità delle notificazioni dei precetti e dei pignoramenti eseguite presso l'abitazione del AG e non presso la sede legale della Società, ha esaminato separatamente le due opposizioni ed ha ritenuto:
- che la proposizione della prima aveva sanato con effetto "ex tunc" i vizi delle notificazioni del precetto e del pignoramento ai sensi dell'art. 156, terzo comma cod. proc. civ., in quanto le notificazioni, sebbene nulle, avevano raggiunto lo scopo di portare a conoscenza del destinatario il precetto ed il pignoramento, sia pure con la collaborazione del AG, il quale aveva informato la Società opponente;
- che lo stesso discorso non poteva valere per la seconda opposizione, perché la Società era venuta a conoscenza del precetto e del pignoramento all'origine del secondo pignoramento solo perché il creditore aveva citato la debitrice ed il terzo pignorato alla stessa udienza e non si poteva sostenere che le notificazioni, sebbene nulle, avessero raggiunto il loro scopo.
3. GR LG, con il ricorso per cassazione, chiede che l'intera sentenza impugnata sia cassata e ripete che entrambe le opposizioni agli atti esecutivi erano state proposte tardivamente. Con il primo complesso motivo il ricorrente sostiene, in particolare:
- che l'opposizione agli atti esecutivi del 21 maggio 1996 era stata proposta contro l'atto di pignoramento presso terzi notificato il 25 aprile 1996 ed era, quindi, tardiva;
- che l'opposizione agli atti esecutivi del 29 maggio 1996 era stata proposta contro l'atto di pignoramento presso terzi notificato il 30 aprile 1996 ed era anch'essa tardiva.
Il ricorrente lamenta che il pretore non ha emesso la corrispondente dichiarazione di inammissibilità.
4.1. Si è già detto che il pretore, esaminando l'opposizione agli atti esecutivi proposta con il ricorso del 21 maggio, l'ha rigettata.
Quale sia la motivazione adottata con la decisione, IP LG non ha interesse all'impugnazione di questa parte della sentenza per mancanza del presupposto della soccombenza, la quale è sempre richiesta anche rispetto alle decisioni rese su opposizioni agli atti esecutivi.
L'impugnazione contro la sentenza che decide l'opposizione agli atti esecutivi, infatti, non può essere consentita al creditore opposto per il solo fatto che la decisione abbia ritenuto la discrepanza dell'atto contestato dal suo modello legale e, nondimeno, abbia rigettato l'opposizione.
Nella specie il rigetto dell'opposizione proposta dalla Società Calcio Femminile Gravina ha fatto mantenere al LG le stesse utilità che questi si prefiggeva di conseguire con l'esecuzione.
4.2. Per quanto concerne l'opposizione proposta con ricorso del 29 maggio 1996, il pretore ha dichiarato, senza che l'affermazione sia stata contestata in questa sede, che la Società Calcio Femminile Gravina era venuta a conoscenza della notificazione del precetto e dell'atto di pignoramento solo il 24 maggio 1996 (data dell'udienza fissata con riferimento al precedente atto di pignoramento presso terzi).
Ne discende, che l'opposizione di cui al ricorso del 29 maggio 1996 è stata proposta nel termine di cui all'art. 617 cod. proc. civ., decorrente dalla data dell'effettiva conoscenza dell'atto impugnato e non poteva essere dichiarata inammissibile. 5. È necessario, quindi, passare all'esame del secondo motivo del ricorso con il quale il LG critica l'accoglimento dell'opposizione proposta il 29 maggio 1996.
Il ricorrente sostiene: che la costituzione in giudizio della Società Calcio Femminile Gravina aveva sanato la nullità delle notificazioni per avvenuto raggiungimento dello scopo di esse;
che la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi aveva egualmente sanato i vizi;
che eguale effetto sanante "ex nunc" derivava dalla comparizione della parte notificata;
che la notificazione era regolare per essere stati consegnati gli atti ad uno dei soci;
che il pretore avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione degli atti ai sensi dell'art. 162 cod. proc. civ.: censura di violazione degli artt. 145, 156 e 162 cod. proc. civ. La censura non è fondata.
5.1. La Società Calcio Femminile Gravina, in quanto società cooperativa a responsabilità limitata, è regolata dalle disposizioni contenute negli artt. 2511 ss. del codice civile e dalle norme sulle società per azioni in quanto compatibili. Essa, quindi, è dotata di personalità giuridica ed ha una propria sede, presso la quale debbono essere inoltrati gli atti che si riferiscono all'attività svolta.
Da questo punto di vista, quindi, l'atto di precetto e l'atto di pignoramento presso terzi del 29 maggio 1996 dovevano essere notificati presso la sua sede, secondo quanto dispone l'art. 145 cod. proc. civ., e ciò, pacificamente, non è avvenuto.
Le notificazioni ora indicate, quindi, sono nulle ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., in quanto non sono state eseguite presso l'effettivo destinatario degli atti corrispondenti. La correttezza di questa soluzione non è messa in dubbio dalla circostanza che le notificazioni sono state effettuate nell'abitazione di uno dei soci.
Il fatto che la Società Calcio Femminile Gravina sia un soggetto diverso dai soci che la compongono comportava l'indifferenza del socio rispetto agli affari della Società, a meno che non si trattasse di socio cui fosse stata conferita la rappresentanza. Questa seconda condizione, la quale avrebbe potuto giustificare la notificazione ai sensi del terzo comma del citato art. 145, non risulta essersi verificata nel presente giudizio.
Pertanto, deve essere confermato il giudizio di nullità delle notificazioni dell'atto di precetto e del pignoramento già espresso dal pretore.
5.2. Si debbono quindi verificare le censure secondo le quali il pretore avrebbe dovuto disporre la rinnovazione delle notificazioni nulle oppure riconoscere efficacia sanante alla costituzione in giudizio della Società Calcio, alla comparizione di questa nel giudizio di opposizione ed alla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.
5.2.1. L'obbiezione che il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione non può essere condivisa. L'art. 162 cod. proc. civ. consente la rinnovazione dell'atto nullo a condizione che la nullità sia stata dichiarata e che si tratti di rinnovazione utile.
È consentita, peraltro, la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione quando ricorrono gli estremi indicati dagli artt. 164, secondo comma, e 291 cod. proc. civ. Nella specie si sarebbe dovuta disporre la rinnovazione della notificazione di atti di parte (il precetto, il titolo esecutivo ed il pignoramento presso terzi), ma questa non è prevista nell'ordinamento.
Quelli indicati, infatti, sono atti rispetto ai quali la rinnovazione sarebbe superflua, poiché dall'inosservanza dell'ordine di rinnovazione non deriverebbero conseguenze diverse da quelle prodotte dalla dichiarata nullità.
5.2.2. Le circostanze che la Società Calcio Femminile Gravina sia comparsa nel processo, si sia costituita nel giudizio ed abbia proposto opposizione agli atti esecutivi non sono rilevanti. Dalla sentenza impugnata si ricava pacificamente che la comparizione, la costituzione della parte e l'opposizione agli atti esecutivi è avvenuta con riferimento ad atti diversi da quelli impugnati;
è avvenuta, cioè, con riferimento agli atti esecutivi della precedente opposizione.
Gli eventi della comparizione, della costituzione e della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, pertanto, non potevano produrre effetti sananti di nullità riguardanti atti diversi e che avevano formato oggetto della diversa opposizione del 29 maggio.
6. Verificata la nullità della notificazione sia del precetto posto a base del secondo atto di pignoramento presso terzi, sia di questo atto di pignoramento, occorre ancora stabilire se queste nullità potevano essere fatte valere con l'opposizione agli atti esecutivi del 29 maggio 1996.
6.1. Nel vigente sistema il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di una serie autonoma di atti successivi.
S'intende dire che nelle opposizioni agli atti esecutivi il principio della propagazione delle nullità dell'atto antecedente a quelli successivi dipendenti, indicato dall'art. 159 cod. proc. civ., tendenzialmente, non trova applicazione e vale la regola che la mancata opposizione di un atto ne sana il viziò e che quest'ultimo non può essere rimesso in discussione attraverso l'opposizione di un qualsiasi atto successivo.
L'opposizione disciplinata dall'art. 617 cod. proc. civ., cioè, è opposizione per singoli atti.
Tuttavia le situazioni invalidanti, che riguardano singoli atti, sono comunque suscettibili d'impugnazione nel corso ulteriore del processo quando impediscono che il processo consegua il risultato che ne costituisca lo scopo: cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori;
ogni altra situazione invalidante, di per sè non preclusiva dello scopo, deve essere fatta valere con opposizione per singoli atti nei termini indicati per ciascuna forma di espropriazione: per tutte, ss. uu. 27 ottobre 1995, n. 11178.
6.2. Per stare alla situazione indicata, la regola comporta che la nullità della notificazione dell'atto di precetto deve essere fatta valere con l'impugnazione del pignoramento immediatamente successivo;
quella della notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi deve essere fatta valere nell'udienza fissata per raccogliere la dichiarazione del terzo nella quale il debitore sia comparso.
6.3. Dalla lettura degli atti di causa, consentita per la ragione che è stato dedotto un "error in procedendò, si ricava che la Società Calcio Femminile Gravina, con l'opposizione agli atti esecutivi del 29 maggio 1996, ha impugnato l'atto di precetto, contenente la trascrizione del titolo esecutivo, ed il pignoramento presso terzi del 30 aprile 1996, denunciando la nullità delle notificazioni di entrambi gli atti.
Dai principi prima esposti, quindi, si deve ricavare:
- che la nullità della notificazione dell'atto di precetto bene è stata fatta valere con l'impugnativa dell'atto di pignoramento successivo;
- che la nullità della notificazione del pignoramento del 29 aprile è stata tempestivamente fatta valere nella prima udienza utile in cui il vizio poteva essere dedotto.
Ciò corrisponde alla decisione resa dal pretore, sia pure con motivazione diversa.
7. Concludendo, il primo motivo del ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui è rivolto contro il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta con ricorso del 21 maggio 1996 e deve essere rigettato nella parte in cui è rivolto contro la dichiarazione di ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta con il ricorso del 29 maggio 1996. Il secondo motivo deve essere rigettato.
Il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della Società Calcio Femminile Gravina. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio rispetto all'altro intimato Assessorato al turismo della Regione Siciliana, che non ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio in favore della Società Calcio femminile Gravina, che liquida in lire 275.500=, oltre onorari liquidati in lire 2 milioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2000