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Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2023, n. 26553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26553 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TRIBUNALE PISTOIA avverso l'ordinanza del 10/01/2023 del TRIBUNALE di PISTOIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA Il PG conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Pistoia. udito il difensore L'avvocato CESARETTI GIANFELICE conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Pistoia. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 26553 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 02/05/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, ha disposto il rinvio pregiudiziale a questa Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., ai fini della decisione sulla competenza per territorio in ordine al procedimento a carico di FI GI, NI CA, IG NT e TU VA, in relazione, tra l'altro, al reato di cui all'art. 629 cod. pen., individuato come il più grave tra quelli per cui si procede. Il Tribunale ha precisato di aver disposto tale rinvio a seguito della reiterazione, da parte dei difensori degli imputati, della eccezione di incompetenza territoriale di quel Tribunale, in favore di quello di Lucca, già prospettata all'udienza preliminare e rigettata dal GUP. Il Tribunale ha richiamato le ragioni poste a fondamento di tale eccezione in base alle quali, poiché il reato contestato al capo 2) dell'imputazione, da considerarsi il più grave, integrerebbe un'ipotesi di estorsione contrattuale, esso si sarebbe consumato nel luogo in cui le parti civili, CC ND e ZI EN, avrebbero ricevuto l'accettazione da parte del IG della proposta di vendita dei titoli azionari della società ALIVAL spa da essi formulata. Tale luogo andrebbe individuato nel Comune di Capannori compreso nel circondario del Tribunale d Lucca, e non a Ponte Buggianese presso la sede della società, ove erano stati rogati gli atti notarili di transfert di detti titoli, rientrante nel circondario del Tribunale di Pistoia. A fronte di tale eccezione, il giudice rimettente ha ritenuto che, non essendo ancora conclusa la fase di cui all'art. 491 cod. proc. pen., fosse opportuno rimettere la questione a questa Corte. 2. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Pistoia. 3. L'avv. Padovani, difensore di ZI EN, e l'avv. Cesaretti, difensore di CC ND hanno chiesto la trattazione orale. L'avv. Cecconi, difensore di fiducia di IG NT, ha depositato memoria a sostegno della eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Pistoia. Considerato in diritto 1. La questione prospettata va risolta affermando che la competenza per territorio appartiene al Tribunale di Pistoia. 2 2. Preliminarmente, si osserva che costituisce presupposto di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. la positiva verifica della sussistenza di una previa valutazione, da parte del giudice procedente, dei presupposti di un potenziale conflitto di competenza per territorio. Il vaglio in ordine alla presumibile fondatezza di una tale questione e dunque al suo carattere non meramente pretestuoso, cui è tenuto il giudice nell'esercitare il potere discrezionale che la disposizione in esame gli riconosce di rimettere la questione alla Corte di cassazione («può rimettere»), e del quale egli è tenuto a dare conto con specifica motivazione, discende dalla necessità di evitare un uso defatigatorio dell'istituto introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel rispetto dei principi costituzionali di efficienza e di ragionevole durata del processo. Come chiarito da questa Corte, una diversa interpretazione condurrebbe a configurare il rinvio pregiudiziale uno strumento indeterminato e dispersivo, come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità della questione di competenza, rendendo tale strumento inidoneo agli obiettivi perseguiti (v. Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Iannotta). 3. Nella specie, deve essere affermata l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Pistoia. Il giudice rimettente ha infatti operato detta valutazione dando conto, con motivazione sintetica ma adeguata, delle ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali ha valutato la serietà della questione di competenza prospettata dalle parti, congruamente rappresentando i termini del contrasto e l'effettiva esistenza di un potenziale conflitto. Il Tribunale ha infatti spiegato che, essendo il reato più grave contestato una estorsione cd. contrattuale, nella prospettazione degli imputati esso si sarebbe consumato nel luogo in cui era stato concluso il contratto di cessione del pacchetto azionario della ALIVAL spa, da individuarsi - in forza del principio consensualistico sancito dall'art. 1326 cod. civ. - nel Comune di Capannori, ricadente nel comprensorio del Tribunale di Lucca, in cui le parti civili avevano ricevuto l'accettazione della proposta di cessione da essi formulata, e non già nel luogo ove erano stati rogati gli atti notarili di transfert dei titoli azionari, ricompreso nel circondario del Tribunale di Pistoia. Ha inoltre dato conto del fatto che l'eccezione di incompetenza per territorio era già stata sollevata all'udienza preliminare, rilevando l'opportunità di rimettere la questione a questa Corte per evitare possibili ritardi in conseguenza della prospettazione di eventuali conflitti. 4. La soluzione della questione presuppone l'individuazione del luogo in cui il reato è stato consumato, secondo il criterio determinativo della competenza stabilito dall'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. Tale individuazione deve avvenire 3 sulla base di elementi oggettivi e non di mere congetture, idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, tale luogo deve essere individuato allo stato degli atti (Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Giuliani, Rv. 281568 - 01). A tal fine, l'art. 24-bis, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che il giudice che ha disposto il rinvio trasmette alla Corte gli atti necessari alla decisione. 4.1. Pacificamente, nel caso in esame il reato più grave in relazione al quale, ai sensi dell'art. 16, cod. proc. pen. deve essere determinata la competenza per territorio, è il reato di estorsione, il quale si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica l'ingiusto profitto e il danno patrimoniale (da ultimo Sez. 1, n. 3836 del 12/09/2017, dep. 2018, Rv. 272291 - 01, in motivazione). Con riguardo specificamente alla cd. estorsione contrattuale, contestata nella specie agli imputati, secondo l'insegnamento di questa Corte, essa ricorre quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, e dunque allorché egli sia costretto ad emettere una manifestazione di volontà negoziale alla quale non sarebbe addivenuto senza la prospettazione di un male ingiusto da parte del soggetto attivo. In tali ipotesi, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è da ritenersi implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Rv. 269364 - 01; Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, Rv. 278998 - 01). 4.2. Nel caso in esame, dalla documentazione in atti emerge che in data 18.11.2013 le parti civili, CC ND e ZI EN, avevano avanzato a IG NT una proposta di vendita dell'intero pacchetto azionario della società ALIVAL spa da essi detenuto, indicando il prezzo minimo richiesto. Con atto datato 19.11.2013, il IG aveva comunicato la propria accettazione. Tale documento reca l'indicazione, come destinatari, del CC e della ZI, all'indirizzo di Capannori. Secondo la prospettazione degli imputati, quello indicato nell'atto di accettazione sarebbe il luogo in cui le persone offese avevano avuto conoscenza dell'accettazione della proposta, la quale, secondo il principio sancito dall'art. 1326 cod. civ., avrebbe determinato il perfezionamento del contratto di cessione del pacchetto azionario della ALIVAL al IG, radicando così la competenza per territorio del Tribunale di Lucca. Si osserva, tuttavia, che non vi è alcuna certezza in ordine al luogo ove le parti civili siano venute conoscenza dell'accettazione della proposta dal momento che, dagli atti, risulta solo che l'accettazione sottoscritta dall'imputato era î\s 4 (";\ , indirizzata alle persone offese presso il Comune di Capannori, ma non è noto dove il CC e la ZI l'abbiano effettivamente ricevuta, dal momento che, secondo la prospettazione degli imputati, essa sarebbe stata recapitata via fax al suddetto indirizzo, mentre secondo le persone offese sarebbe stata loro consegnata a mani presso la sede della società ALIVAL, sita in Ponte Buggianese. In ogni caso, dirimente risulta la circostanza che non ricorrono i presupposti per affermare che a quel momento, e cioè per effetto del ricevimento dell'accettazione della proposta, si sia concluso il contratto di cessione dell'intero pacchetto azionario della società. Ed invero, perché l'accordo contrattuale possa dirsi concluso, è necessario che le parti abbiano raggiunto il consenso su tutti gli elementi, sia principali che secondari (salvo che risulti una diversa volontà delle parti, che nella specie non consta), non avendo le intese parziali effetti vincolanti. La documentazione a disposizione di questa Corte non consente di addivenire a tale conclusione, atteso che proposta e accettazione non regolavano ogni aspetto del rapporto, se non altro in quanto non risultava a quel momento ancora compiutamente individuato il soggetto acquirente del pacchetto azionario (si veda la proposta a firma delle parti civili in data 18.11.2013, dalla quale emerge che acquirente doveva essere non già il IG, ma altra società non ancora indentificata). Sulla base della documentazione trasmessa dal Tribunale, deve piuttosto ritenersi che l'accordo di cessione delle quote azionarie si sia perfezionato mediante la sottoscrizione delle scritture private autenticate nelle date del 6 dicembre 2013 e del 27 febbraio 2014. Infatti, dalle certificazioni di cessione di partecipazioni sociali redatte a Ponte Buggianese in tali date dal notaio Sodi, ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 461 del 1997 (cd. transfert), risulta che con scritture private, autenticate dal medesimo notaio nelle stesse date, il CC e la ZI avevano ceduto alla società NT IG srl la rispettiva partecipazione sociale nella ALIVAL al corrispettivo nelle stesse indicato. Tali certificazioni consentono di affermare che anche i contratti di alienazione delle quote azionarie della cui sottoscrizione esse danno atto siano stati conclusi a Ponte Buggianese, essendo quello il luogo dove sono state redatte nella medesima data e dal medesimo notaio Sodi le certificazioni di cessione. 5. Alla luce di tali elementi, il luogo di consumazione dell'estorsione deve essere individuato nel Comune di Ponte Buggianese, e pertanto deve affermarsi la competenza per territorio del Tribunale di Pistoia.
PQM
5 Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Pistoia, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 maggio 2023.
sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA Il PG conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Pistoia. udito il difensore L'avvocato CESARETTI GIANFELICE conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Pistoia. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 26553 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 02/05/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, ha disposto il rinvio pregiudiziale a questa Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., ai fini della decisione sulla competenza per territorio in ordine al procedimento a carico di FI GI, NI CA, IG NT e TU VA, in relazione, tra l'altro, al reato di cui all'art. 629 cod. pen., individuato come il più grave tra quelli per cui si procede. Il Tribunale ha precisato di aver disposto tale rinvio a seguito della reiterazione, da parte dei difensori degli imputati, della eccezione di incompetenza territoriale di quel Tribunale, in favore di quello di Lucca, già prospettata all'udienza preliminare e rigettata dal GUP. Il Tribunale ha richiamato le ragioni poste a fondamento di tale eccezione in base alle quali, poiché il reato contestato al capo 2) dell'imputazione, da considerarsi il più grave, integrerebbe un'ipotesi di estorsione contrattuale, esso si sarebbe consumato nel luogo in cui le parti civili, CC ND e ZI EN, avrebbero ricevuto l'accettazione da parte del IG della proposta di vendita dei titoli azionari della società ALIVAL spa da essi formulata. Tale luogo andrebbe individuato nel Comune di Capannori compreso nel circondario del Tribunale d Lucca, e non a Ponte Buggianese presso la sede della società, ove erano stati rogati gli atti notarili di transfert di detti titoli, rientrante nel circondario del Tribunale di Pistoia. A fronte di tale eccezione, il giudice rimettente ha ritenuto che, non essendo ancora conclusa la fase di cui all'art. 491 cod. proc. pen., fosse opportuno rimettere la questione a questa Corte. 2. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Pistoia. 3. L'avv. Padovani, difensore di ZI EN, e l'avv. Cesaretti, difensore di CC ND hanno chiesto la trattazione orale. L'avv. Cecconi, difensore di fiducia di IG NT, ha depositato memoria a sostegno della eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Pistoia. Considerato in diritto 1. La questione prospettata va risolta affermando che la competenza per territorio appartiene al Tribunale di Pistoia. 2 2. Preliminarmente, si osserva che costituisce presupposto di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. la positiva verifica della sussistenza di una previa valutazione, da parte del giudice procedente, dei presupposti di un potenziale conflitto di competenza per territorio. Il vaglio in ordine alla presumibile fondatezza di una tale questione e dunque al suo carattere non meramente pretestuoso, cui è tenuto il giudice nell'esercitare il potere discrezionale che la disposizione in esame gli riconosce di rimettere la questione alla Corte di cassazione («può rimettere»), e del quale egli è tenuto a dare conto con specifica motivazione, discende dalla necessità di evitare un uso defatigatorio dell'istituto introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel rispetto dei principi costituzionali di efficienza e di ragionevole durata del processo. Come chiarito da questa Corte, una diversa interpretazione condurrebbe a configurare il rinvio pregiudiziale uno strumento indeterminato e dispersivo, come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità della questione di competenza, rendendo tale strumento inidoneo agli obiettivi perseguiti (v. Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Iannotta). 3. Nella specie, deve essere affermata l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Pistoia. Il giudice rimettente ha infatti operato detta valutazione dando conto, con motivazione sintetica ma adeguata, delle ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali ha valutato la serietà della questione di competenza prospettata dalle parti, congruamente rappresentando i termini del contrasto e l'effettiva esistenza di un potenziale conflitto. Il Tribunale ha infatti spiegato che, essendo il reato più grave contestato una estorsione cd. contrattuale, nella prospettazione degli imputati esso si sarebbe consumato nel luogo in cui era stato concluso il contratto di cessione del pacchetto azionario della ALIVAL spa, da individuarsi - in forza del principio consensualistico sancito dall'art. 1326 cod. civ. - nel Comune di Capannori, ricadente nel comprensorio del Tribunale di Lucca, in cui le parti civili avevano ricevuto l'accettazione della proposta di cessione da essi formulata, e non già nel luogo ove erano stati rogati gli atti notarili di transfert dei titoli azionari, ricompreso nel circondario del Tribunale di Pistoia. Ha inoltre dato conto del fatto che l'eccezione di incompetenza per territorio era già stata sollevata all'udienza preliminare, rilevando l'opportunità di rimettere la questione a questa Corte per evitare possibili ritardi in conseguenza della prospettazione di eventuali conflitti. 4. La soluzione della questione presuppone l'individuazione del luogo in cui il reato è stato consumato, secondo il criterio determinativo della competenza stabilito dall'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. Tale individuazione deve avvenire 3 sulla base di elementi oggettivi e non di mere congetture, idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, tale luogo deve essere individuato allo stato degli atti (Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Giuliani, Rv. 281568 - 01). A tal fine, l'art. 24-bis, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che il giudice che ha disposto il rinvio trasmette alla Corte gli atti necessari alla decisione. 4.1. Pacificamente, nel caso in esame il reato più grave in relazione al quale, ai sensi dell'art. 16, cod. proc. pen. deve essere determinata la competenza per territorio, è il reato di estorsione, il quale si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica l'ingiusto profitto e il danno patrimoniale (da ultimo Sez. 1, n. 3836 del 12/09/2017, dep. 2018, Rv. 272291 - 01, in motivazione). Con riguardo specificamente alla cd. estorsione contrattuale, contestata nella specie agli imputati, secondo l'insegnamento di questa Corte, essa ricorre quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, e dunque allorché egli sia costretto ad emettere una manifestazione di volontà negoziale alla quale non sarebbe addivenuto senza la prospettazione di un male ingiusto da parte del soggetto attivo. In tali ipotesi, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è da ritenersi implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Rv. 269364 - 01; Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, Rv. 278998 - 01). 4.2. Nel caso in esame, dalla documentazione in atti emerge che in data 18.11.2013 le parti civili, CC ND e ZI EN, avevano avanzato a IG NT una proposta di vendita dell'intero pacchetto azionario della società ALIVAL spa da essi detenuto, indicando il prezzo minimo richiesto. Con atto datato 19.11.2013, il IG aveva comunicato la propria accettazione. Tale documento reca l'indicazione, come destinatari, del CC e della ZI, all'indirizzo di Capannori. Secondo la prospettazione degli imputati, quello indicato nell'atto di accettazione sarebbe il luogo in cui le persone offese avevano avuto conoscenza dell'accettazione della proposta, la quale, secondo il principio sancito dall'art. 1326 cod. civ., avrebbe determinato il perfezionamento del contratto di cessione del pacchetto azionario della ALIVAL al IG, radicando così la competenza per territorio del Tribunale di Lucca. Si osserva, tuttavia, che non vi è alcuna certezza in ordine al luogo ove le parti civili siano venute conoscenza dell'accettazione della proposta dal momento che, dagli atti, risulta solo che l'accettazione sottoscritta dall'imputato era î\s 4 (";\ , indirizzata alle persone offese presso il Comune di Capannori, ma non è noto dove il CC e la ZI l'abbiano effettivamente ricevuta, dal momento che, secondo la prospettazione degli imputati, essa sarebbe stata recapitata via fax al suddetto indirizzo, mentre secondo le persone offese sarebbe stata loro consegnata a mani presso la sede della società ALIVAL, sita in Ponte Buggianese. In ogni caso, dirimente risulta la circostanza che non ricorrono i presupposti per affermare che a quel momento, e cioè per effetto del ricevimento dell'accettazione della proposta, si sia concluso il contratto di cessione dell'intero pacchetto azionario della società. Ed invero, perché l'accordo contrattuale possa dirsi concluso, è necessario che le parti abbiano raggiunto il consenso su tutti gli elementi, sia principali che secondari (salvo che risulti una diversa volontà delle parti, che nella specie non consta), non avendo le intese parziali effetti vincolanti. La documentazione a disposizione di questa Corte non consente di addivenire a tale conclusione, atteso che proposta e accettazione non regolavano ogni aspetto del rapporto, se non altro in quanto non risultava a quel momento ancora compiutamente individuato il soggetto acquirente del pacchetto azionario (si veda la proposta a firma delle parti civili in data 18.11.2013, dalla quale emerge che acquirente doveva essere non già il IG, ma altra società non ancora indentificata). Sulla base della documentazione trasmessa dal Tribunale, deve piuttosto ritenersi che l'accordo di cessione delle quote azionarie si sia perfezionato mediante la sottoscrizione delle scritture private autenticate nelle date del 6 dicembre 2013 e del 27 febbraio 2014. Infatti, dalle certificazioni di cessione di partecipazioni sociali redatte a Ponte Buggianese in tali date dal notaio Sodi, ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 461 del 1997 (cd. transfert), risulta che con scritture private, autenticate dal medesimo notaio nelle stesse date, il CC e la ZI avevano ceduto alla società NT IG srl la rispettiva partecipazione sociale nella ALIVAL al corrispettivo nelle stesse indicato. Tali certificazioni consentono di affermare che anche i contratti di alienazione delle quote azionarie della cui sottoscrizione esse danno atto siano stati conclusi a Ponte Buggianese, essendo quello il luogo dove sono state redatte nella medesima data e dal medesimo notaio Sodi le certificazioni di cessione. 5. Alla luce di tali elementi, il luogo di consumazione dell'estorsione deve essere individuato nel Comune di Ponte Buggianese, e pertanto deve affermarsi la competenza per territorio del Tribunale di Pistoia.
PQM
5 Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Pistoia, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 maggio 2023.