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13 ottobre 2011
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21 aprile 2015
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Art. 106. Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione 1. Il procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) puo' disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall' articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
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- 1. Comunicato del Presidente del 23 luglio 2025 - polizze fideiussorie irregolariAutorità nazionale anticorruzione · 23 luglio 2025 · 1.5
@ LANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Presidente COMUNICATO DEL PRESIDENTE del 23 luglio 2025 Gestione delle polizze fideiussorie irregolari: cosa sapere Nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali l'Autorità, stante il perdurare di anomalie relative al rilascio di garanzie fideiussorie con conseguenti possibili effetti distorsivi del mercato, ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito alle possibili conseguenze derivanti dalla riscontrata presenza da parte delle stazioni appaltanti di polizze irregolari, contraffatte o rilasciate da un soggetto non autorizzato. Le presenti indicazioni vengono rese anche a seguito dell'aggiornamento del Comunicato del 28 …
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Giurisprudenza • 16
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2026, n. 24174Provvedimento: 202 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24597/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato; – ricorrente – contro MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. AS SS, dall'Avv. Francesco Padovani e dall'Avv. Fabio Coli; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, n. 589/06/2024, depositata in data 6 maggio 2024. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2026 dal Consigliere AN AR. Oggetto: Rimborso AP 2013-2014 - Silenzio rifiuto - …Leggi di più...
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- art. 38 d.p.r. 602/1973·
- deducibilità svalutazione crediti·
- art. 106 t.u.i.r.·
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