Sentenza 15 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2002, n. 7058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7058 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA0705 8 / 02 IN NOME DEL POPOLO FALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE VIZI eosA VENDUTA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 18035/01 Cron.19884 - Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 1484 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere - Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere- Ud. 14/03/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.. SENTENZA per diritti € 15 20 MAG. 2002 sul ricorso proposto da: IL NC RI AN OS ved.HI, HI RO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONZAMBANO 5, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO SORDI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
NO AN MA, elettivamente domiciliata PERSI ROMA VLE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio in dell'avvocato GIANCARLO NOTARO, che la difende, giusta delega in atti;
002 controricorrente - 222 avverso la sentenza n. 782/01 della Corte d'Appello di -1- ROMA, depositata il 06/03/01; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/03/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che la Corte rigetti il ricorso con le conseguenze di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 7 giugno 1991 NN MA RS OL conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, MA CH esponendo: -che il 23 ottobre 1990 aveva acquistato dal appartamento, con porzioni di convenuto un giardino, corte esclusiva e parti comuni, sito in Piglio (FR) in una palazzina nella quale gli altri appartamenti erano rimasti nella proprietà del venditore e della di lui moglie;
-che dalla data dell'acquisto non aveva potuto godere appieno dell'immobile а causa di evidenti carenze dello stesso attinentiinefficienze e all'impianto di distribuzione idrica ed a quello d'illuminazione esterna;
-che l'immobile era privo del certificato di abitabilità a cagione di modifiche apportate dal convenuto al progetto definitivo, tali da farne escludere anche in futuro il rilascio. Su tali premesse, chiedeva parte attrice che, applicato l'art. 1492 CC, venisse dichiarata l'esistenza dei denunciati vizi con condanna del venditore a restituire parte del prezzo, a risarcire il danno derivante dal mancato godimento dell'appartamento e a 3 corrispondere l'importo delle spese occorse ed occorrende per le necessarie riparazioni. Costituitosi, il CH eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore di quello di Frosinone e contestava nel merito le asserzioni avversarie. All'esito dell'istruttoria il Tribunale romano , con sentenza del 5 febbraio 1998, rigettava l'eccezione pregiudiziale e, in parziale accoglimento della domanda attorea, riduceva il prezzo dell'immobile di t lire 13.000.000, condannando il convenuto sia alla u restituzione di tale somma, oltre interessi legali dal A 7 giugno 1991, sia al risarcimento dei danni quantificati in L.2.000.000, oltre interessi con la medesima decorrenza. Proposti gravami, principale da NN OS AR e CH SA, eredi del convenuto, nelle more deceduto, e, incidentale, da RS NN MA, la Corte d'appello di Roma, con sentenza 21 febbraio-6 marzo 1991, rigettava l'impugnazione principale e, in parziale accoglimento di quella incidentale, condannava gli appellanti principali al pagamento dell'ulteriore somma di L.7.187.500, oltre interessi, compensando in ragione della metà le spese 4 del doppio grado del giudizio liquidate, per il residuo, in favore della appellante incidentale. hanno proposto ricorso per Avverso tale decisione AR e CH cassazione NNrosa SA, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso NN MA RS OL. Il P.G., nelle conclusioni rese ai sensi dell'art. 375 secondo comma cpc, ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. d MOTIVI DELLA DECISIONE n Con il primo motivo si denunzia "violazione dell'art. A 360 cpc in relazione all'art. 1492 cc". Premesso che l'indagine della Corte del merito avrebbe dovuto esser diretta a determinare il minor prezzo che il compratore avrebbe pagato se avesse conosciuto i vizi dai quali la cosa era affetta e che comunque, essendo gli stessi ampiamente sanabili, non poteva prospettarsi la proposta "quanti ricorrenti che il giudice minoris", lamentano d'appello , recependo la decisione errata del Tribunale, aveva determinato la riduzione del prezzo sulla scorta del risultato della consulenza tecnica conto, entrambi d'ufficio non tenendo in alcun che l'importo di giudici del merito, la circostanza 1 05 L.19.187.000 era la risultante di tutti i lavori "remediali" per l'intero fabbricato e non soltanto dell'appartamento oggetto di causa e che pertanto detto importo andava invece suddiviso per le unità costituenti il fabbricato (otto appartamenti). Con il secondo mezzo si deduce "violazione dell'art. 360 cpc in relazione all'art. 1490 cc". Osservano i ricorrenti che nel caso di specie non poteva esservi stato occultamento dei presunti vizi della cosa compravenduta in quanto l'acquirente RS OL, avendo occupato l'immobile tre mesi prima della stipula del contratto, era stata posta in verificare i vizi poi lamentati con condizione di l'atto di citazione ed in particulare la scarsa illuminazione del piazzale e del viale di accesso. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo motivo i ricorrenti persistono in questa sede nella generica critica, già rilevata dal giudice d'appello, della decisione di prime cure che del prezzo aveva accolto la domanda di riduzione sulla scorta delle risultanze della consulenza alla sentenza di tecnica d'ufficio, estendendola altrettanto apodittica secondo grado attraverso una modalità di calcolo della operata censura delle assunto di riduzione ed un indimostrato 6 improspettabilità dell' "actio quanti minoris" in presenza di vizi "ampiamente sanabili". Quanto, poi, al secondo motivo i ricorrenti diintroducono, inammissibilmente, in questa sede legittimità una questione, quella relativa al negato occultamento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore in relazione all'art. 1490 cc , mai dedotta o trattata nelle pregresse fasi del giudizio. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto s u ricorso va rigettato per manifesta infondatezza dei A motivi (art. 375 secondo comma cpc) con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di questo 1097/29.11 giudizio, liquidate come da dispositivo. 456T 20,66
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna TOT 149,77 i spesericorrenti, in solido, alle del presente giudizio, che liquida in euro 44,00 oltre ad euro 800,00 per onorari. Roma 14 marjo2002 - Alfal Meisition est. Pres AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA Registrato in cafa GFN 2003's *Serie .
4. aln. 1354 149,77 IL NC C1 (euro Ch ANTANOVE/77 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 MAG. 2002 Roma CEN IL NC C 003 Talezico 7