Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2004, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
OR SERVICE SRL;
- intimato -
sul 2^ ricorso n. 12642/99 proposto da:
OR SPA per incorporata OR SERVICE SRL, in persona del liquidatore OR ND elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAVOIA 72, presso lo studio CASO-CIAGLIA ST LEG, difeso dagli avvocati MANGIONE LEONARDO, MAZZARELLI VALERIA giusta procura in calce;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 233/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 13/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale, in subordine rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale.
FATTO
La Moro ER SR, a seguito di formazione del silenzio rifiuto sulla sua istanza di rimborso per la tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese relativa agli anni dal 1990 al 1992, notificava decreto ingiuntivo all'Amministrazione finanziaria;
questa proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Trieste che, con sentenza del 31.10/9.12.1996, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, in parziale accoglimento dell'opposizione, condannava Amministrazione al pagamento del minore importo di L.
9.000.000 con gli interessi dalla domanda al saldo, escludendo L. 500.000, ritenute rimunerative del costo d'iscrizione della società, condannava, inoltre, l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Su gravame di entrambe le parti, la Corte di appello di Trieste rigettava l'appello principale dell'Amministrazione ed, in parziale accoglimento di quello incidentale, fissava la decorrenza degli interessi legali sulla somma capitale dalla data della domanda di rimborso;
condannava, infine, la parte pubblica al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta decisione propone ricorso per Cassazione Amministrazione, con un unico motivo;
resiste con controricorso la Moro ER SR che, a sua volta, propone ricorso incidentale. DIRITTO
L'Amministrazione deduce l'operatività dello ius superveniens, essendo, nelle more del giudizio entrata in vigore la legge n. 448 del 1998, qualificata di interpretazione autentica, che, nell'art. 11, stabilisce che per gli anni 1985-1992 la tassa iscrizione dell'atto costitutivo di qualsiasi società è fissata in L. 500.000 e che per gli stessi anni è dovuta, per l'iscrizione di altri atti sociali, una tassa variabile secondo il tipo di società in misura forfetaria annuale;
dispone, inoltre, nel terzo comma, che gli interessi sulle somme da rimborsare sono dovuti al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore (1.1.1999) e, quindi, al tasso del 2,50% con decorrenza dalla domanda di rimborso.
Richiede, pertanto, che dall'importo riconosciuto a titolo di rimborso dalla sentenza impugnata, siano detratti le somme di L. 500.000 per l'iscrizione dell'atto costitutivo e di L. 400.000 annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali e che, sulla somma residua, siano computati gli interessi di mora a decorrere dalla data della domanda di rimborso, pari al 2,50%, con esclusione della rivalutazione e degli interessi anatocistici.
Sostiene parte resistente che lo ius superveniens può essere applicato solo per i rapporti ancora in corso di definizione e non nel caso di rapporti definiti con decisione passata in giudicato come nel caso di specie per la parte della controversia relativa al termine di decadenza triennale per i rimborsi ed alla misura degli interessi.
Rileva, inoltre, che per quanto concerne la richiesta di L. 500.000, quale tassa di iscrizione della società, nulla è dovuto in quanto il giudice di primo grado aveva ridotto il richiesto rimborso per l'esercizio 1990 di L. 500.000 e tale punto non era stato oggetto d'impugnazione.
Infine, in subordine, denuncia l'illegittimità dell'art. 11 l. n. 448 del 1998 rispetto alle norme comunitarie per rendere detta normativa "eccessivamente difficile l'esercizio di ripetizione riconosciuto dall'ordinamento giuridico comunitario"; denuncia, altresì, l'illegittimità costituzionale dello stesso articolo per il suo contenuto falsamente interpretativo e la sua efficacia retroattiva in riferimento agli artt. 3, 53, 97, 101, 104 e 113 Cost.. In via preliminare va disposta, ex art. 335 c.p.c. la riunione del ricorso iscritto al n. 10185/1999 a quello iscritto al n. 12642/1999, trattandosi d'impugnative avverso la stessa sentenza. La prima questione prospettata non può trovare accoglimento per quanto concerne il riconoscimento della estrazione di L. 500.000 per l'iscrizione dell'atto costitutivo.
È vero che, secondo quanto disposto dall'art. 11 l. n. 448/1998, di interpretazione autentica dell'art. 61 l. n. 331/1993, la somma predetta deve ritenersi dovuta in conseguenza di una prestazione effettuata dall'ufficio competente e, come tale, giustificata ai sensi della normativa comunitaria;
nel caso di specie, tuttavia, l'Amministrazione ricorrente avrebbe dovuto dedurre e documentare, non essendo ciò desumibile dalla sentenza impugnata, che il primo anno in relazione al quale il contribuente chiede il rimborso sia quello in cui sia avvenuta l'iscrizione dell'atto costitutivo. In assenza di tale dimostrazione la domanda non può trovare accoglimento.
Peraltro, per il primo anno per cui era stato chiesto il rimborso (1990)il giudice di primo grado aveva escluso dalla restituzione L. 500.000, ritenute rimunerative per il servizio reso per l'iscrizione, e su tale trattenuta non vi era stata impugnativa per cui ai è formato il giudicato interno e detta somma risulta corrispondente a quanto previsto dalla nuova formativa per l'iscrizione di una nuova società; pertanto anche per tale ragione nulla è dovuto per il 1990.
La richiesta di applicazione dello ius superveniens non può trovare accoglimento neppure in riferimento alle misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli atti sociali.
Tale disposizione, infatti, come recentemente ritenuto dalla Corte di giustizia europea con la sentenza 10.9.02 nei procedimenti riuniti C- 216/99 e C-222/99, non risulta conforme alla normativa comunitaria qualora le iscrizioni nel registro delle imprese per le quali le tasse annuali retroattive vengono riscosse "abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si considerano avere sostituito ma che non vengono restituiti a coloro che le hanno versati".
Nel caso della tassa forfettaria annuale a carattere retroattivo per l'iscrizione degli atti sociali prevista dall'art. 11 della citata legge n. 448/98, questa Corte ha già avuto modo di osservare che tale tassa si verrebbe in realtà a cumulare con le somme già corrisposte a titolo di diritti di cancelleria per l'iscrizione ed il deposito degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo dando luogo così ad una ingiustificata duplicazione priva di ogni giustificazione che finirebbe con istituire nuovamente una tassa annuale senza che a fronte di essa corrisponda alcuna effettiva prestazione di servizi da parte All'Ufficio.
Ciò si presenta ancor più evidente nel caso in cui a fronte della necessità di pagamento della tassa annuale in esame la società non abbia provveduto ad iscrivere o depositare nell'anno a cui si riferisce alcun atto.
Tale tassa si pone, quindi, in contrasto con la normativa comunitaria e va, come tale, disapplicata (cass. nn. 7176/99, 14064 e 1^0 81/01). Anche la richiesta relativa all'applicazione degli interessi annuali nella misura del 2,50% come stabilito dall'art 11 della l. n. 448/98 deve essere rigettata, in quanto l'applicazione di tali interessi si pone in contrasto con la normativa comunitaria e, pertanto, la relativa norma va disapplicata.
A tale proposito va preliminarmente ricordato che "il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia terminato da regole generali dell'ordinamento comunitario, cavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso dalla Corte di giustizia CEE, nell'esercizio dei compiti istituzionali e ad essa sono attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del marzo 1957" (cass. civ. sent. n. 127/97). Rileva, inoltre, la Corte che la sentenza 15.9.98 della Corte giustizia nel procedimento C-260/96 ha stabilito quanto segue: "in mancanza di disposizioni comunitarie in materia di restituzione di canoni indebitamente versati in base a regolamenti comunitari, spetta alle Autorità nazionali risolvere tutte le questioni accessorie, applicando le norme interne relative al tasso ed alla decorrenza degli stessi. Occorre, inoltre, ricordare e in due sentenze, pronunciate in data odierna (Edis, punto 35 e Spac, punto 20), la Corte ha dichiarato che una modalità di rimborso nazionale rispetta il principio di equivalenza qualora si applichi indifferentemente, per lo stesso tipo di tasse o canoni, ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto comunitario e a quelli fondati sull'inosservanza del diritto interno. Viceversa, questo principio non può essere interpretato nel senso che obblighi uno Stato membro ad estendere a tutte azioni di ripetizione di tasse o canoni, riscossi in violazione del diritto comunitario, la sua disciplina interna più favorevole in materia di rimborso. Ne discende che il diritto comunitario non osta a che la normativa di uno Stato membro preveda, in materia di interessi per la restituzione di imposte indebitamente riscosse, modalità di calcolo meno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione dell'indebito tra privati, purché le modalità di cui trattasi si applichino indifferentemente alle azioni fondate sul diritto interno e a quelle fondate sul diritto comunitario".
Alla luce del sopraesposto principio stabilito dalla Corte di giustizia va osservato che nel caso di specie, la riduzione degli interessi al tasso legale del 2,50% statuito dall'art. 11 l. n. 8/98 per effetto del richiamo del tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c. applicato al momento dell'entrata in vigore della legge predetta
(nella misura per l'appunto del 2,50%, abilito con decorrenza 1.1.99 dal D.M. 10.12.98) anziché al tasso più favorevole per il contribuente stabilito dall'art. 1 l. n. 29/61, e successivamente modificato con provvedimenti legislativi, applicabile per il rimborso delle tasse. di concessione governativa, si pone in contrasto con la normativa comunitaria (Cass. n. 8651/98). Questo contrasto comporta che sia disapplicato il terzo comma dell'art. 11 l. 23.12 1998, n. 448, in quanto impone per l'indebito tributario dovuto a norme comunitarie il riconoscimento di interessi moratori ad un tasso nettamente inferiore a quello spettante per l'indebito tributario derivante da norme interne.
Conclusivamente la Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il corso dell'Amministrazione finanziaria e dichiara assorbito elio incidentale, proposto dalla società Moro ER;
compensa le spese del presente giudizio, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e chiara assorbito l'incidentale.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004