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13 ottobre 2011
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6 dicembre 2017
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Art. 57. Elenco dei crediti.
Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti (( 1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto e' immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario )) 3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.
Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti (( 1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto e' immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario )) 3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.
Commentari • 53
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3733 del 07https://www.laleggepertutti.it/ · 7.5708427
[…] Tanto premesso, assume l'ente ricorrente che la CTR avrebbe errato nel ritenere che la disciplina in tema di accertamento dei diritti dei terzi creditori, di cui agli artt. 57 ss. del codice antimafia, attribuendo “al giudice delegato del procedimento di prevenzione (…) la competenza esclusiva per la verifica dei crediti vantati nei confronti del destinatario della misura di prevenzione” (pag. 2 della sentenza impugnata), comportasse l'annullamento dell'avviso d'accertamento impugnato, […] Una sommaria comparazione dei testi del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 57 – 65 (c.d. “Codice antimafia”), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Gela, sentenza 12/07/2024, n. 136Provvedimento: […] Parte_1 eccepisce la “inammissibilità e/o improcedibilità” della pretesa creditoria, in quanto la competenza sull'accertamento dei crediti vantati nei confronti della società è riservato, ai sensi dell'art. 57 Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011) al giudice penale delegato, nell'ambito delle procedure concorsuali regolamentate dalla citata normativa speciale.Leggi di più...
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