CGARS, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 158
CGARS
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione delle distanze minime dalla viabilità esistente

    Il TAR ha ritenuto che il Comune abbia correttamente esercitato la funzione di vigilanza e che, non avendo la ricorrente contestato in primo grado la statuizione relativa alla violazione della distanza minima, tale aspetto si fosse consolidato. Ha inoltre affermato che la distanza minima di 20 metri si applica anche ai magazzini agricoli ai sensi del regolamento edilizio comunale e del d.m. n. 1404 del 1968, in assenza di delimitazione del centro abitato e classificazione delle strade.

  • Accolto
    Erronea applicazione del d.m. n. 1404 del 1968 e della l. n. 765 del 1967

    La Corte ha ritenuto che la tesi del Comune sull'applicabilità del d.m. n. 1404 del 1968 non sia condivisibile. Ha affermato che la struttura non riveste finalità legate alle attività agricole espressamente indicate dal regolamento comunale e che, in ogni caso, l'assenza di una formale perimetrazione del centro abitato rendeva necessario un accertamento da parte del Comune sulla sussistenza di un 'centro abitato'.

  • Rigettato
    Legittimità dell'accertamento di inottemperanza

    Il TAR ha ritenuto che, date le ragioni di rigetto del primo ricorso, anche il secondo ricorso dovesse essere respinto. Ha inoltre affermato che l'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 disciplina gli interventi in parziale difformità, ma per il resto si applica la disciplina generale. Ha aggiunto che la sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria è una facoltà dell'amministrazione e che l'ordine di demolizione va emesso una volta accertato l'abuso.

  • Accolto
    Illegittimità dell'accertamento di inottemperanza

    La Corte ha implicitamente accolto questo motivo riformando parzialmente la sentenza del TAR e accogliendo in parte qua i ricorsi di primo grado, in quanto ha ritenuto fondato l'appello e ha accolto nei sensi e limiti evidenziati l'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 158
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 158
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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