Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00158/2026REG.PROV.COLL.
N. 00173/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2024, proposto da Sicula Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato IU Currao, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Acicatena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Tafuri, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda) n. 2535 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acicatena;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. IU La GR;
Uditi nell’udienza pubblica del 5 marzo 2026 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I fatti di causa possono essere, così compediati.
1.1.- Con un primo ricorso Sicula costruzioni s.r.l. impugnava, con richiesta di annullamento, a) la concessione edilizia n. 10 in data 18 maggio 2016 rilasciata dal Comune di Acicatena ai sensi dell’art. 13 l. n. 47 del 1985, nella parte in cui era stata ritenuta « non regolarizzabile e, pertanto, da demolire la parte di fabbricato fuori terra (magazzino agricolo) che non rispetta la distanza di metri 20,00 dalla viabilità esistente, ai sensi del decreto ministeriale n. 1404 in data 1 aprile 1968 »; b) l’ordine di demolizione n. 112/2016, relativo alla « porzione di fabbricato fuori terra (magazzino agricolo) avente una distanza dal ciglio della strada inferiore a metri 20,00 ».
Tale atto concessorio escludeva la regolarizzabilità della parte di fabbricato fuori terra (magazzino agricolo), poiché violativo della distanza minima di metri 20,00 dalla viabilità esistente.
1.2.- Con un secondo ricorso la società chiedeva l’annullamento del provvedimento n. 42172/2016 con cui il Comune di Acicatena accertava l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 112/2016, cit.
1.3.- Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente società deduceva plurime censure.
1.4.- Il Comune di Acicatena si opponeva all’accoglimento di entrambi i ricorsi.
1.5.- Con sentenza n. 2535 del 2023 il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione II, rigettava, previa riunione, tali ricorsi e così argomentava, in sintesi, le ragioni della loro infondatezza:
a) quanto al primo ricorso :
- correttamente il Comune ha esercitato la funzione di vigilanza e di controllo del territorio la quale non sarebbe stata ascrivibile al Prefetto;
- con il provvedimento n. 35/2015 in data 12 marzo 2015 il Comune aveva disposto la demolizione delle opere abusive, rilevando, tra l’altro, la violazione della distanza minima dal ciglio stradale di cui al d.m. n. 1404 del 1968;
- con riferimento a tale ordine di demolizione la ricorrente aveva presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, senza contestare, con apposita impugnazione, la statuizione contenuta nell’ingiunzione a demolire relativa alla menzionata violazione della distanza minima, sicché, in parte qua , il provvedimento si sarebbe consolidato;
- in materia di distanze dalle strade sarebbe venuto in rilievo un vincolo di inedificabilità assoluta da intendersi recepito negli strumenti urbanistici anche se ivi non espressamente contemplato, « sicché la concessione edilizia n. 10 del 24 marzo 2011 deve ritenersi illegittima, in quanto il titolo è stato rilasciato senza tener conto della realizzazione della strada (la cui costruzione è intervenuta dopo l’esame della commissione edilizia, ma prima del rilascio del permesso di costruire). Il magazzino, in altri termini, è stato edificato, pur a seguito di un (illegittimo) titolo edilizio, senza il rispetto della prescritta distanza dalla strada, non sussistendo, quindi, il requisito della doppia conformità (né al momento dell’edificazione, né al momento di presentazione dell’istanza di sanatoria). E’ chiaro che il Comune sarebbe dovuto previamente intervenire in autotutela sul permesso di costruire n. 10 del 24 marzo 2011 in luogo di adottare immediatamente, con riferimento a tale specifico aspetto della questione, l’ordine di demolizione, ma, come è stato esposto, la ricorrente non ha censurato in alcun modo l’iniziativa dell’Amministrazione »;
- la realizzazione di un magazzino agricolo avrebbe implicato la destinazione del relativo manufatto a servizio dell’agricoltura (art. 32, secondo comma, del regolamento edilizio), sicché avrebbe trovato applicazione la disciplina di cui al successivo quarto comma, lettera c), della disposizione indicata, secondo cui il distacco dai cigli stradali non deve essere inferiore a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1404 del 1968.
- tale rinvio alla disciplina del citato d.m. sarebbe stata ancora efficace, in quanto l’art. 234, quinto comma, del d. lgs. n. 285 del 1992 (recante « Codice della strada ») disponeva l’applicazione degli artt. 16, 17 e 18 successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'art. 4 e alla classificazione delle strade prevista dall'art. 2, secondo comma, e che sino all'attuazione di tali adempimenti avrebbero trovato applicazione le previgenti disposizioni in materia.
- nel caso di specie, invero, non risulterebbe intervenuta la delimitazione del centro abitato e la classificazione delle strade;
- sarebbe stato necessario, conseguentemente, far riferimento alla disciplina di cui all’art. 4 del d.m. n. 1404 del 1968, il quale, per le edificazioni al di fuori del centro abitato, impone una distanza di minima di metri 20,00 per le strade di tipo D (strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria C). Pertanto, anche l’applicazione dell’art. 22 della legge regionale n. 71 del 1978, che, dopo le modifiche introdotte con legge regionale n. 17 del 1994, avrebbe rinviato per i distacchi dai cigli stradali alle previsioni di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 495 del 1992, avrebbe dovuto intendersi subordinato all’effettiva delimitazione e classificazione di cui si è detto;
b) quanto al secondo ricorso :
- premesse le ragioni di rigetto del primo ricorso valide anche per il secondo, nel caso di specie avrebbe dovuto osservarsi che: a) l’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 disciplinerebbe le peculiarità degli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, trovando per il resto applicazione la generale disciplina di cui al precedente art. 31 del medesimo d. P.R.; b) quanto all’ipotetico pregiudizio per le opere realizzate in conformità, in disparte il rilievo che il relativo onere probatorio incomberebbe sul privato, la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria dovrebbe essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione; c) come, infatti, affermato dalla giurisprudenza, il dato testuale della legge, a tal proposito, sarebbe univoco e insuperabile, in coerenza con il principio per il quale, accertato l'abuso, l'ordine di demolizione va senz’altro emesso.
Il T.a.r. assorbiva gli ulteriori motivi.
2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Sicula costruzioni s.r.l. la quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
1) Violazione dell’art. 36 d. P.R. n. 380 del 2001; erronea ricostruzione dei fatti di causa. Sostiene l’appellante che sarebbe irrilevante la mancata impugnazione dell’ordinanza n. 35/2015, peraltro poi revocata e nessuna acquiescenza sarebbe intervenuta sul versante delle distanze;
2) Falsa applicazione del d.m. n.1404 del 1968 e degli artt. 17 e 19 l. 765 del 1967. Premesso che presupposto necessario perl’applicazione dell’art. 17 l. n. 765 del 1967 sarebbe l’intervenuta perimetrazione con le modalità ivi stabilite (ciò che non sarebbe qui avvenuto), nel caso di specie, per un verso, la perimetrazione costituirebbe oggetto di un procedimento mai concluso e, per altro verso, ai fine di siffatta perimetrazione il « centro abitato » di cui all’art. 1 d.m. n. 1404 del 1968 non potrebbe che essere quello ricavabile dal PRG vigente all’interno del quale l’immobile di cui trattasi ricadrebbe, con conseguente asserita esclusione delle prescrizioni recate dal medesimo d.m.;
3) Violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 64 c.p.a. Il centro abitato, un tempo delimitato dal vecchio tracciato di viabilità comunale, oggi risulterebbe delimitato dal nuovo tracciato della via denominata Generale Finocchiaro, con la conseguenza che il fabbricato ricadrebbe oramai all’interno di tale « centro abitato » e la distanza da rispettare dal limitrofo nastro stradale non potrebbe che essere pari a metri zero;
4) Falsa applicazione dell’art. 32 del Regolamento edilizio comunale; falsa applicazione del d.m. n. 1404 del 1968. La destinazione dell’immobile sarebbe quella di civile abitazione, ed essa non sarebbe infirmata dalla presenza di un deposito agricolo: in tal senso errata sarebbe l’affermazione del T.a.r. secondo cui l’edificio nella sua unitarietà sarebbe destinato al servizio dell’agricoltura;
5) Violazione dell’art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001; falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001. In relazione all’impugnato accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione esso sarebbe atto non previsto dall’art. 34 d.P.R.n. 380 del 2001.
L’appellante ha, quindi, riproposto i motivi non esaminati in prime cure.
3.- Il Comune di Acicatena si è costituito in giudizio ma non ha spiegato difese scritte.
4.- La parte privata ha depositato memoria in prossimità dell’udienza con la quale ha ribadito le proprie tesi difensive.
5.- All’udienza pubblica del 5 marzo 2026, presenti i procuratori delle parti che si sono riportati alle rassegnate domande e conclusioni, l’appello è stato trattenuto in decisione.
6.- L’appello è fondato nei sensi e limiti appresso specificati.
7.- In primo luogo va escluso in denunziato difetto di competenza dell’apparato comunale in tema di verifiche del rispetto della fascia di rispetto stradale in ragione del fatto, come bene evidenziato dal T.a.r., che tale ambito rientra nella più complessiva funzione di vigilanza del territorio stabilita dall’art. 27 ss. d. P.R. n. 380 del 2001 (l.r. sic. n. 16 del 2016) appartenente all’Autorità edilizia comunale, pur rimanendo salve altre competenze stabilite da diverse fonti normative.
Parimenti irrilevante è la mancata contestazione, in sede di istanza di sanatoria, del contenuto della pregressa ordinanza di demolizione risultando la vicenda poi aver costituito oggetto della second ordinanza di demolizione, ritualmente impugnata.
8.- Il punto focale della vicenda è dato dalla verifica se la porzione dell’immobile di cui trattasi (e al quale è limitata la domanda d’annullamento di prime cure), sia conforme o meno alla disciplina delle distanze dal ciglio stradale avente, ratione temporis , un diverso assetto a seconda della collocazione dell’immobile all’interno o meno del centro abitato.
8.- Sul punto bisogna muovere dalla circostanza in fatto, non contestata dal Comune, secondo la quale nessuna formale perimetrazione del centro abitato con delibera consiliare ex artt. 17/18 l. n. 765 del 1967 sia intervenuta.
9.- Il Comune, con una impostazione ritenuta legittima dal T.a.r., ha sostanzialmente concluso per l’efficacia, nel caso di specie, del d.m. n. 1404 del 1968, al quale rinvia l’art. 32 del regolamento edilizio comunale in tema di « costruzioni destinate al servizio dell’agricoltura » (commi 2 ss.): detto d.m. all’art. 4, impone, notoriamente per le edificazioni al di fuori del centro abitato, una distanza di minima di metri 20,00 per le strade di tipo D (strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria C).
10.- Tale tesi non può essere condivisa.
11.- Sul versante della disciplina applicabile, la struttura nel caso di specie sorge in area qualificata agricola ma non riveste – da quanto documentalmente emerge agli atti – alcuna finalità legata alle attività agricole espressamente indicate dal regolamento comunale. Il regolamento comunale indica, infatti, tassativamente le « costruzioni destinate all’agricoltura » di riferimento e tra queste non è sussumibile quella in argomento la quale, quantunque destinata ad « uso agricolo », non contempla uno specifico uso tra quelli ivi previsti (« stalle, fienili, locali deposito maiali, agnelli e similari, nonché impianti per la conservazione, commercializzazione e trasformazione dei limoni »).
12.- Ancora, il regolamento correla la disciplina delle distanze alla realizzazione, non contemplata nel caso di specie, di « impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali ». Parimenti, sul piano della disciplina primaria neppure non può qui utilmente invocarsi l’(ormai abrogato) art. 22 della l.r. n. 71 del 1978, il cui campo di applicazione era limitato agli « impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali nella zona tassativamente individuate nello strumento urbanistico ». E’ peraltro indimostrata, in ogni caso, la destinazione dell’immobile, nella sua unitarietà, al servizio dell’agricoltura.
13.- In tal senso, la configurazione del regime delle distanze alla quale è approdato il Comune si mostra non corretta.
14.- Ove pure teoricamente si volesse dare rilevanza al rinvio al d.m. n. 1404 del 1968 (e alla disciplina ex l. n. 765 del 1967 che, sul versante delle regole primarie, vi ha dato origine), costituisce fatto incontestato l’assenza di una formale perimetrazione del centro abitato da parte dell’organo consiliare con la conseguenza che, in ogni caso, si sarebbe rivelato necessario un compiuto accertamento, a carico del Comune, della sussistenza o meno di un siffatto « centro abitato » per le finalità di cui trattasi.
15.- Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbito ogni ulteriore motivo irrilevante ai fini della decisione, l’appello va accolto nei sensi sopra e limiti evidenziati con conseguente accoglimento, in parte qua , in parziale riforma dell’impugnata sentenza, dei ricorsi di primo grado, salvi i necessari ulteriori provvedimenti che il Comune dovrà adottare. Per il resto l’appello va rigettato.
16.- La natura interpretativa della vicenda giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, accoglie, in parte qua , i ricorsi di primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB GI, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
IU La GR, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU La GR | OB GI |
IL SEGRETARIO