Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
Al fine della documentazione della ricezione di una querela già redatta e firmata dal querelante è sufficiente che l'ufficiale di polizia giudiziaria dia atto dell'attività che egli ha svolto, in ordine alla identificazione del querelante ed alle altre incombenze prescritte, attestazione che può anche essere contenuta nella comunicazione della "notitia criminis" indirizzata al pubblico ministero, mentre la mancanza di sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente del verbale di ricezione non svolge alcun rilievo ai fini della validità della presentazione della querela per iscritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2013, n. 16302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16302 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
163 02/ 14 1630 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Signori: n32h2 sez Sent. n. MARASCA - Presidente dr. Gennaro UP - 12/12/2013 BRUNO - Relatore dr. Paolo Antonio R.G.N 41159/2012 dr. Alfredo GUARDIANO dr. Giuseppe DE MARZO dr. Angelo CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata e dalla parte civile CA AR avverso la sentenza del Giudice di pace di Sorrento del 16 giugno 2011 nel procedimento a carico di LO LU, nato a [...] il [...]; visto il ricorso, gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Giovanni D'Angelo, che chiesto ha l'annullamento con rinvio, in accoglimento del ricorso del PM;
sentito, altresì, il difensore della parte civile, avv. Gennaro Bartolino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Sorrento dichiarava non doversi procedere nei confronti di LU AR in ordine ai reati a lui ascritti, ai sensi degli artt. 594 e 581 cod. pen., in danno di AR CA, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.
2. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore della parte civile, avv. Gennaro Bartolino, ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.
3. Con il primo motivo di ricorso il difensore della parte civile deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 177, 333, 337 in relazione all'art. 606 lett. c) del codice di rito. Osserva, al riguardo, che la mancanza della sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario che aveva ricevuto la querela non era causa di nullità, non potendo applicarsi la norma dell'art. 142 del codice di rito, norma dettata per la documentazione degli atti del giudice a cura dell'ausiliario e non per gli atti di polizia giudiziaria. Ai sensi delle richiamate norme processuali, è prescritta la redazione del verbale solo per le querele presentate oralmente. Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione, in quanto la querela era dotata dei requisiti di legge prescritti ai fini della certezza in ordine alla proposizione dell'atto querelatorio ed all'identificazione del querelante. Il ricorso del P.m. ha contenuto identico a quello della parte civile, deducendo violazione delle stesse disposizioni processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In limine, va rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto dal difensore della parte civile per difetto di interesse, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, secondo cui «la parte civile é priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica» (Sez. U, n. 35599 del 21.6.2012 Rv 253242).
2. Venendo ora al ricorso del P.m., si osserva che dal testo della sentenza impugnata emerge, chiaramente, che la declaratoria d'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela é dovuta a ragioni di carattere formale connesse al fatto che il documento, formalmente intestato «atto di denuncia-querela», recante la sottoscrizione CA AR, non recava alcuna ratifica o convalida, tenuto peraltro conto che l'agente di polizia giudiziaria non aveva sottoscritto lo stesso 2 documento né aveva provveduto all'autenticazione della firma della querelante né aveva apposto timbri in calce all'atto. L'incompletezza delle formalità prescritte dalla legge non consentiva di superare il dubbio in ordine «all'autorità che riceve la querela» e che identifica il querelante, di talché un eventuale intervento del giudice volto a sanare tali irregolarità si risolverebbe in grave pregiudizio del diritto costituzionale della difesa. Il ricorso del P.m. che dubita della correttezza di siffatte affermazioni è, certamente, fondato e merita, pertanto, accoglimento. Il contenuto della doglianza, che integra tipica eccezione del rito, postula, per questo, l'esame dell'incartamento processuale, posto che, in ordine alle eccezioni di siffatta natura, questo Giudice di legittimità è giudice del fatto processuale, come tale tenuto all'esame degli atti. Orbene, risulta in processo che, in data 19 giugno 2009, è stato presentato presso gli uffici della Procura della Repubblica di Torre Annunziata un atto di denuncia-querela, sottoscritto da AR CA. Sul retro, risulta un verbale di ratifica, con indicazione dell'agente di polizia giudiziaria che ha proceduto alla relativa redazione, previa identificazione della querelante, con la specifica indicazione delle generalità e del documento di riconoscimento esibito. Il verbale, sottoscritto dalla stessa querelante, è però privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale ricevente. Il quesito di diritto che viene ora sottoposto alla cognizione di questa Corte risiede nell'interrogativo se una siffatta mancanza sia causa di nullità dell'atto ovvero mera irregolarità, irrilevante ai fini della procedibilità dell'azione penale. Al riguardo, si osserva che l'art. 357 del codice di rito prescrive, al comma 2, lett. a), la redazione del verbale a cura della polizia giudiziaria, in caso di ricezione di querele o denunce presentate oralmente, soggiungendo il comma 3 che il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme con le modalità previste dall'art. 373. Quest'ultima disposizione rimanda, per le formalità di compilazione, alle norme contenute nel titolo III del libro II, ovvero alle disposizioni di cui agli artt. 134 e seguenti in tema di documentazione degli atti. Tra le norme anzidette quella contenuta nell'art. 142 dispone che il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto. Dal combinato disposto delle menzionate disposizioni emerge, in tutta evidenza, che la redazione di un verbale, dotato di tutti i crismi di formalità, è necessario soltanto in caso di presentazione di denuncia-querela orale. Facendo ora riferimento alle norme che specificamente riguardano la formalità della querela, l'art. 337, nel richiamare il precedente art. 333, dispone che la querela può essere presentata oralmente o per iscritto, personalmente o per mezzo di procuratore speciale. In caso di presentazione orale é prevista, per quanto si è 3 detto, la redazione di un verbale, che deve essere sottoscritto dal querelante;
mentre, con evidente riferimento all'ipotesi della querela per atto scritto, il quarto comma dispone che l'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone ed alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero. Nella prassi, a siffatti incombenti si provvede con la redazione di verbale di ratifica o convalida. Il quesito di diritto anzidetto concerne, per l'appunto, la mancanza di sottoscrizione di un verbale siffatto, non ponendosi di certo alcun problema di autenticazione della sottoscrizione della querelante, in quanto ai sensi dell'art. 337 comma 1, l'autentica è richiesta soltanto in caso in cui la querela sia recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. Orbene, dalla frontespizio dell'atto risultano apposti timbri attestanti l'avvenuta ricezione, recanti la sigla dell'ufficiale procedente. Risulta, altresì, che l'atto è stato, poi, regolarmente trasmesso al P.m. competente, che, in data 20 giugno 2009, ne ha disposto l'iscrizione nell'apposito modello. Se così è, non par dubbio che la mancanza di sottoscrizione nel verbale di ricezione sia circostanza del tutto irrilevante ai fini della validità della presentazione di querela, risultando certa e, peraltro, incontestata - l'appartenenza del soggetto ricevente al nucleo di polizia giudiziaria in forza presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Parimenti certa é la ricezione dell'atto da parte dell'Ufficio, come incontrovertibilmente attestato dall'apposizione dei timbri e dalle sigle anzidette. In tal senso, ritiene questa Corte di dover ribadire l'orientamento già espresso da questa Sezione, con sentenza n. 13055 del 20 giugno 2000, Rv 218677, secondo cui al fine della documentazione della ricezione di una querela già redatta firmata dal querelante, è sufficiente che l'ufficiale di polizia giudiziaria dia atto, anche eventualmente con annotazioni in calce alla querela stessa, dell'attività da lui svolta, per quel che attiene alla identificazione del querelante ed alle altre incombenze prescritte;
detta attestazione, tuttavia, può anche essere contenuta nella comunicazione della notitia criminis indirizzata al pubblico ministero (fattispecie relativa ad un atto di querela redatto dalla persona offesa, con riferimento al quale era stato redatto verbale di ratifica non sottoscritto dal verbalizzante, ma che comunque è stato trasmesso al pubblico ministero in allegato alla relativa comunicazione del reato, regolarmente firmato dal superiore gerarchico del pubblico ufficiale) >>. È appena il caso di osservare che, anche ove fosse possibile dubitare della correttezza dell'identificazione della querelante, per indiscusso insegnamento di questa Corte di legittimità l'omessa identificazione, da parte dell'autorità ricevente, del soggetto che propone la querela, ove sia ugualmente certo che l'atto pervenga dal soggetto legittimato, non è causa di invalidità, dando invece luogo ad una mera irregolarità irrilevante ai fini della procedibilità dell'azione penale (tra le altre, Sez. 5, n. 43712 dell'11.11.2010, Rv 248683).
3. Per quanto precede, in accoglimento del ricorso del P.m., la sentenza impugnata deve essere annullata nei termini di cui in dispositivo;
il ricorso della parte civile deve essere, invece, dichiarato inammissibile, con le consequenziali estradizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e rimette gli atti al Giudice di pace di Sorrento per il giudizio;
dichiara inammissibile il ricorso della parte civile, che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 12/12/2013 Il Consigliere estensore Il Presidente Gennaro Marasca Paolo Antonio Bruno PRO DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 14 APR 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise мн 5