Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2013, n. 16302
CASS
Sentenza 12 dicembre 2013

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Al fine della documentazione della ricezione di una querela già redatta e firmata dal querelante è sufficiente che l'ufficiale di polizia giudiziaria dia atto dell'attività che egli ha svolto, in ordine alla identificazione del querelante ed alle altre incombenze prescritte, attestazione che può anche essere contenuta nella comunicazione della "notitia criminis" indirizzata al pubblico ministero, mentre la mancanza di sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente del verbale di ricezione non svolge alcun rilievo ai fini della validità della presentazione della querela per iscritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2013, n. 16302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16302
    Data del deposito : 12 dicembre 2013

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