Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2001, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 00853/0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente - R.G.N. 21433/98 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere- Cron.DD. 1762 Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere - Ud.23/10/00 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere- ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L 22 GEN. 2001 ATTI CLEMENTINA, (quale erede di RT TEA), FI IL CANCELLIERE RI, IN IN, HI ER, HI RTNA, HI TI, (quali eredi di CH CANCELLERIA VIRGINIA), MA REMO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - at Sig. AGOSTINI persona del legale rappresentante pro 2000 per diritti L. - tempore, 13 FEB. 2001.. elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 4357 IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale Centrale dell'Istituto, presso l'Avvocatura al Sic INPS e difeso dagli avvocati DE ANGELIS per diritti L. rappresentato π-6 MAR 2001 CARLO, DI UL MI, ID GABRIELLA, giusta IL CANCELLIERE delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 388/97 del Tribunale di MODENA, depositata il 02/12/97 R.G.N. 20857/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2 dicembre 1997 il Tribunale di Modena, pronunciando quale gludice di rinvio a seguito di annullamento di decisione del Tribunale di Bologna in sede di appello, condannava l'INPS al pagamento in favore di NA TI (quale erede di TE AL) ed altri litisconsorti dell'integrazione al minimo del trattamento di pensione spettante agli assicurati fino al 30 settembre 1983, con rivalutazione ed interessi fino al 31 dicembre 1991 e successivamente con rivalutazione detratti gli interessi;
dichiarava estinto il giudizio relativo alla domanda di conservazione della pensione integrata al minimo alla data del 30 settembre 1983 (c.d. cristallizzazione). Avverso questa sentenza NA TI e litisconsorti propongono ricorso per cassazione con unico motivo. L'INPS si è costituito con il deposito di procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo i ricorrenti deducono l'illegittimità costituzionale dei commi 181, 182, 183 dell'art.1 della legge 23 dicembre 1996 n.662 in relazione agli artt. 3, 24, 38, 102 e 104 Cost., denunciando inoltre la violazione e la falsa applicazione delle stesse disposizioni della legge richiamata, nonché vizio di motivazione. Le censure, che investono solo la statuizione di estinzione del giudizio relativo alla domanda di «cristallizzazione», si 3 risolvono nella prospettazione della questione di legittimità costituzionale delle richiamate norme della legge n.662/1996, che secondo i ricorrenti violano con l'estinzione del processo il principio di cui all'art.24 Cost.; comprimono ed annullano i diritti dei soggetti interessati «in quanto escludono gli eredi quando la morte è avvenuta prima del marzo 1996, rinviano la soddisfazione dei crediti prevedendone il pagamento in sei annualità, escludono dai crediti di arretrati di pensione interessi e rivalutazione, con una riduzione secca del valore reale, compensano le spese dei giudizi mettendone praticamente l'onere a carico degli interessati», in contrasto con la garanzia di cui all'art.38 Cost. e con il principio di parità di trattamento. Il ricorso non merita accoglimento, alla luce dei principi enunciati alla luce dei principi recentemente enunciati con la sentenza n.310 del 20 luglio 2000 della Corte Costituzionale, che ha già deciso sugli stessi dubbi di incostituzionalità oggi prospettati. Come rilevato con tale pronuncia, l'esame della questione relativa alla norma che impone la declaratoria di estinzione dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese tra le parti, perché l'infondatezza delle relative censure precluderebbe, con la dichiarazione di estinzione di ufficio dei suddetti giudizi, qualsiasi esame nel merito e quindi la pronuncia di sentenze di condanna aventi un contenuto rispetto al quale si profili ostativo il dettato delle altre norme oggetto di censura. Ciò posto, la questione relativa alla disciplina processuale dei gludizi pendenti appare manifestamente infondata, in quanto come ha osservato la citata sentenza della Corte Costituzionale- la normativa in questione non si traduce in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma attua una nuova disciplina del rapporto, tale da far venir meno le basi del precedente contenzioso attraverso la realizzazione nella misura e con le modalità ritenute dal legislatore compatibili con i limiti, ragionevolmente apprezzati, consentiti dalle circostanze- le pretese fatte valere dagli interessati. Non contrasta poi con i parametri costituzionali, in relazione al principi di tutela del diritto di difesa e di esercizio dell'attività giurisdizionale, la previsione della compensazione delle spese di lite, dato che l'assetto degli interessi in conflitto deriva da una fonte normativa, sicché in tale situazione (non assimilabile ad una comune cessazione della materia del contendere) il giudice neppure astrattamente sarebbe in grado di affermare la soccombenza virtuale e di tenerne conto ai fini della condanna alla rifusione delle spese processuali. Le altre questioni di costituzionalità appaiono inammissibili per quanto si è sopra osservato. Il ricorso deve essere quindi respinto. Si ravvisano glusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. 5 Così * ите Меский deciso in Roma il 23 ottobre 2000 Il Presidente . Il Consigliere estensore Fab Shillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I D LLO, 2 2 GEN. 2001 SSA oggi, 10 I BO , TA . 3 IL COLLABORATORE T SPESA D 3 R 5 STA 'A DI CANCELLERIA . LL I N PO E N D G 3 IM I -7 O S A 11-8 A N D D SE , E TE I O A E ESEN ISTR G TO G IT E EG L IR R D LLA O E D