Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 514/2019 promossa da:
( CF ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Arnaldo Faiola presso il medesimo elettivamente domiciliata in Fondi (Latina)
Via Roma 72 per procura in calce all'atto introduttivo
- PARTE ATTRICE
CONTRO
: in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
(P.IVA: ), difesa e rappresentata dall'Avv. Valerio Puri ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso la sede di detta Società in Via Falchetto n. 7 Località Tor Tre Ponti (LT) per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE CONVENUTA
OGGETTO: APPALTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 ottobre 2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 22 gennaio 2019, conveniva Parte_1
in giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
1
“ all'appartamento dell'attrice, sig.ra , non Controparte_1 Parte_1 sono stati realizzati a regola d'arte e comunque presentano palesi vizi o difformità, dichiarare il grave inadempimento della convenuta “ e per Controparte_1
l'effetto disporre che la predetta “ a proprio spese provveda Controparte_1
alla eliminazione di tutti i vizi e della difformità, nonché al risarcimento dei danni, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, anche mediante ricorso al criterio equitativo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.”
A sostegno della domanda si deduceva che l'attrice aveva affidato alla società convenuta i lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in Latina (Borgo San
Michele) – via Salvatore di Giacomo, 6, piano primo, giusta preventivo di spesa/contratto n. 10/17”, con allegato computo metrico estimativo sottoscritto dalle parti, che prevedeva, in sintesi: “Accantieramento; Opere provvisionali;
Demolizioni; Opere murarie;
Coibentazioni; Intonaci;
Controsoffitti; Pavimenti e Rivestimenti;
Serramenti;”, per un totale di spesa di complessivi € 21.000,00 oltre IVA al 10%
Si deduceva che ad ottobre 2017, pur non essendo ancora i lavori ultimati, l'attrice, avendone la necessità, si trasferiva nell'abitazione avvedendosi che diverse opere eseguite dalla impresa non erano state realizzate a regola d'arte; si esponeva CP_1
inoltre che, contattata l'impresa, il legale rappresentante rassicurava la committente impegnandosi al completamento dei lavori ed alla verifica dei lavori mal eseguiti per poi metterli a posto.
In narrativa si esponeva inoltre che, nella inerzia della impresa, con lettera del 27 ottobre
2017 venivano lamentati e denunciati i vizi delle opere con invito alla verifica degli stessi;
si esponeva inoltre che i vizi riscontrati risultavano oggetto di perizia di parte inviata alla impresa in data 10 novembre 2017 senza che la appaltatrice provvedesse ad intervenire.
Si data conto in narrativa della presentazione di ricorso per accertamento tecnico preventivo rg 1216/2018 nel cui ambito veniva espletata la CTU dall'Arch. Per_1
parte attrice deduceva che tale CTU aveva solo parzialmente accertato i vizi
[...]
lamentati da parte attrice ed aveva omesso di quantificare le opere necessarie alla eliminazione dei vizi lamentati, procedendo ad una valutazione di riduzione percentuale del corrispettivi per i vizi per i quali era stata ritenuta non economicamente conveniente la eliminazione mentre per i vizi eliminabili ad una valutazione a corpo e non a misura. In conseguenza il CTU dell'ATP aveva quantificato il costo complessivo dei deprezzamenti/costi di intervento in € 4.200,00 IVA esclusa.
2 Parte attrice pertanto deduceva il grave inadempimento della società appaltatrice stante la realizzazione di opere non eseguite a regola d'arte e/o con gravi vizi e difformità a fronte della corresponsione di € 20.900,00 IVA compresi con conseguente ritenuto diritto alla eliminazione a spese della di tali vizi e difformità oltre al Controparte_1
risarcimento del danno.
Si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda attrice e svolgendo le seguenti conclusioni:
“- in via pregiudiziale, per tutto quanto esposto al punto I del presente atto, dichiarare ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ. la nullità della citazione e per l'effetto dichiarare
l'inammissibilità e comunque rigettare le domande formulate nei confronti della
[...]
- in via preliminare, per tutto quanto esposto al punto II del presente atto, Controparte_1 dichiarare l'intervenuta decadenza dell'azione dell'odierna attrice nei confronti della
e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate nei confronti Controparte_1
- sempre in via principale, per tutto quanto esposto al punto III Controparte_1 del presente atto in relazione all'eccezione di compensazione, rigettare la domanda formulata nei confronti della Controparte_1
La società convenuta eccepiva in primo luogo la nullità dell'atto di citazione in quanto carente degli elementi essenziali richiesti a pena di nullità dall'art. 163, comma secondo nn. 3 e 4, cpc non risultando precisati i presunti vizi non rilevati dal CTU.
Veniva inoltre dedotta l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta, tenuto conto che i vizi originariamente denunciati dalla Sig.ra ad Parte_1
eccezione del problema infiltrativo, non costituivano vizi occulti e che, avendo la stessa accettato le opere andando ad abitare nell'immobile, solo in data 27 ottobre 2017, a fronte della richiesta di saldo da parte della impresa, aveva contestato i presunti vizi con quanto conseguente in ordine alla decadenza dal beneficio della garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ.
Parte convenuta inoltre deduceva che nessuna condanna poteva in ogni caso derivare a suo carico atteso che la signora non aveva mai saldato alla Parte_1 [...]
quanto dovuto per i lavori eseguiti, risultando debitrice dell'importo di € Controparte_1
6.050,00, iva compresa di cui alla fattura di saldo lavori per la quale la Controparte_1
si riservava di agire in separata sede per ottenere il relativo pagamento e che in ogni
[...]
caso dovevano essere detratti dalla somma che dovesse essere eventualmente indicata come necessaria per l'eliminazione dei vizi all'esito del giudizio. Tenuto conto del fatto che all'esito del procedimento di ATP l'importo complessivo dei deprezzamenti/costi
3 d'intervento veniva riconosciuto nella misura di € 4.200,00, oltre iva, residuava, secondo la convenuta, un credito nei confronti di parte attrice di importo non inferiore ad €
1.430,00, dato dalla differenza tra l'importo di € 6.050,00 di cui alla fattura n. 91/17 del
30.9.2017 di € 6.050,00, iva compresa, e l'importo di € 4.620,00, comprensivo d'iva, riconosciuto in sede di ATP. In conseguenza, secondo parte convenuta, nessuna condanna poteva essere emessa a suo carico risultando la convenuta titolare di un credito che si opponeva in compensazione in giudizio, con riserva di agire in separata sede per la differenza all'esito della applicata compensazione nel presente giudizio.
Espletate le prove orali ammesse alle parti nonché CTU, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di accoglimento. agisce in giudizio al di fine di far valere la responsabilità contrattuale Parte_1
della impresa per i vizi e difformità dei lavori commissionati. Controparte_1
In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione pregiudiziale relativa alla dedotta nullità dell'atto citazione per mancata indicazione degli elementi prescritti dall'art. 163, comma secondo nn. 3 e 4, cpc
La giurisprudenza, ormai assolutamente pacifica sul punto (Cass. Civ. n. 1681/2015), ha da sempre ritenuto che, ai sensi dell'art. 164, IV co, cpc, la citazione deve considerarsi nulla solo se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n. 3) del III co. dell'art. 163 cpc ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4) del III co. dell'art. 163 Cpc.
Si rileva, sul punto che l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite dalla parte stessa, desumibile dalla natura delle situazioni dedotte in giudizio, senza altri limiti che quelli connessi all'esigenza del rispetto del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ed al divieto di sostituire d'ufficio domande non esperite a quelle formalmente proposte.
Pertanto, la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, ricorre nel caso in cui il petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto (cfr.
Cass. 10 dicembre 2008 n. 28986); ciò non può dirsi nel caso in cui tali elementi della domanda siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto
4 introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cass. Sez. Unite, 21 luglio 2009 n.
16910); ciò, tenendo presente che, per la determinazione dell'edictio actionis non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, ma è sufficiente che essa risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (cfr. Cass. 28 agosto 2009, n. 18783). La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cass. n. 1681 del 29 gennaio 2015).
Venendo all'esame della eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi della committente, per intervenuta accettazione delle opere a seguito della presa in consegna dell'immobile, risulta confermato sia dalla CTU svolta in sede di ATP che per mezzo di prove orali che i lavori non erano terminati al momento della immissione in possesso dell'attrice.
Secondo la giurisprudenza ( da ultimo Cass. 14 febbraio 2019 n. 4511), in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss.
c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine.
Risulta del resto dalle prove orali espletatieche fin dal trasferimento dell'immobile vennero segnalate all'appaltatore sia il mancato completamento delle opere che i vizi che si evidenziavano.
Come da ultimo affermato ( Cass. SS. UU. 3 maggio 2019 n. 11748 su vizi compravendita e in motivazione su appalto), in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate.
5 Si afferma inoltre ( da ultimo Cass. 13 marzo 2023 n. 7267) che in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto
Nel caso di specie, tanto la CTU svolta nell'ambito dell'ATP che la consulenza affidata all'ing. hanno evidenziato rilevanti vizi nelle opere eseguite dalla CP_2
convenuta.
La CTU dell'ing. ha specificamente dettagliato gli interventi necessari per la CP_2
eliminazione dei vizi riscontrati ( non corretta posa di alcuni punti della pavimentazione interna dell'abitazione; “spallette murarie” di tutte le finestre non in esatta verticalità; i due vani finestra della cucina-sala su livelli di piano differenti rispetto alla quota pavimento con dislivello accertato circa 2,00 cm con difetto che si riflette anche sugli architravi corrispondenti;
“spallette” dei parapetti del balcone più grande poste su livelli di piano differenti rispetto alla quota pavimento con dislivello accertato pari a circa 2,00 cm;
controtelaio della porta del wc grande non in perfetta verticalità; nelle stanze le scatole
“porta-frutto” su livelli di piano differenti rispetto alla quota pavimento;
difetto nella posa delle piastrelle del rivestimento verticale del WC piccolo facendo si che i servizi igienici siano stati malposati); difetto nella posa delle piastrelle di rivestimento della cucina;
pareti divisorie delle due stanze da letto senza l'angolo esattamente retto, cosicché i lati risultano disuguali;
la zona pavimento in corrispondenza della porta di accesso alla zona notte
“fessurato”; colonne di scarico realizzate in parte, in quanto l'ultimo tratto già esistente non è stato sostituito;
infiltrazioni di acque meteoriche con conseguente presenza di umidità sulla parete esterna del balcone piccolo e sull'intradosso del balcone grande, umidità che tra l'altro sta espandendo anche sulla mura portanti dell'immobile).
Ne deriva che il complesso dei vizi lamentati da parte attrice risulta confermato con quanto conseguente circa l'accertato grave inadempimento della società appaltatrice.
Per giurisprudenza pacifica ( da ultimo Cass. 19 maggio 2020 n. 9189 ), in tema di contratto di appalto, l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando nell'esecuzione della prestazione la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, 2° co., c.c. quale modello astratto di condotta che si estrinseca ( sia esso professionista o imprenditore
6 ) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. In ragione della specifica natura e della peculiarità dell'attività esercitata l'appaltatore è tenuto a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell'opera commessagli, dovendo adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione, secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto richiesto idoneo a soddisfare l'interesse creditorio.
Il CTU ha ritenuto che l'importo totale di spesa per l'eliminazione dei vizi riscontrati nelle opere realizzate dalla appaltatrice sia pari a € 9.910,00 oltre IVA al 10%
A seguito di osservazione del CTP di parte attrice, il CTU ha quantificato in € 1.200,00 il costo per la direzione dei lavori di eliminazione dei vizi;
la necessità evidenziata dal CTU di procedere, con riferimento alla non corretta posa di alcuni punti della pavimentazione interna dell'abitazione, che ha portato alla creazione di un “effetto scalino” tra una mattonella e l'altra. ad un “lavoro certosino di cuci e scuci della pavimentazione comprendente successivamente la posa in opera di nuove piastrelle” e tenuto conto della complessità ed entità delle opere di ripristino, si rende riconoscibile tale importo nell'ambito dei costi da sostenere per una figura professionale necessaria a supervisionare gli interventi necessari.
Le conclusioni del CTU devono essere condivise in quanto frutto di accertamento congruo ed esaustivo adeguatamente motivato.
In conseguenza di tanto, la società convenuta deve essere condannata Controparte_1
al pagamento in favore dell'attrice della somma di € € 9.910,00 oltre IVA al 10% e di €
1.200,00 oltre IVA per direttore lavori necessaria per eliminare i vizi riscontrati per un totale di € 11.110,00 oltre IVA quale risarcimento dei danni derivanti dalla esecuzione di opere non a regola d'arte, in considerazione dei lavori necessari alla loro eliminazione.
Su tali somme decorrono gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto alla eccezione di compensazione per il credito derivante dalla fattura n. 91/17 del
30.9.2017 di € 6.050,00, iva compresa emessa dalla appaltatrice per il saldo lavori, la stessa non può trovare accoglimento, risultando legittimamente opposta a tale richiesta di pagamento, peraltro per importo esulante dall'ammontare dell'appalto, l'eccezione di inadempimento per i lavori non svolti a regola d'arte.
7 Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza tenuto conto del valore della lite nonché devono porsi a carico di parte convenuta le spese di CTU anche dell'ATP.
Devono inoltre rimborsarsi alla parte attrice le spese legali per l'accertamento tecnico preventivo.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 31 ottobre 2022 n. 32098), le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli art. 91 e
92 c.p.c. (Cass. 26 maggio 2020 n. 9735 )
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
a) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 11.110,00 oltre IVA come in Parte_1
motivazione ed interessi legali dalla domanda;
b) Condanna la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore dell'attrice nella somma di € 690,50 (di cui € 145,50 per iscrizione a Parte_1 ruolo dell'ATP ed € 545,00 per iscrizione a ruolo del presente giudizio) per spese ed € 3.380,00 per compensi del presente giudizio ed € 1.170,00 per compensi procedimento di ATP oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA con distrazione a favore del procuratore antistatario Avv. Arnaldo Faiola;
c) Pone a carico di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore le spese di CTU del presente giudizio e di quella espletata in sede di ATP come liquidate.
Così deciso in Latina, il 7 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
8 Dott.ssa Gianna Valeri
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