Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 796
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    Il Comune resistente ha prodotto documentazione attestante la regolare notifica dell'avviso di accertamento al domicilio del ricorrente, che è divenuto definitivo per mancata impugnazione. Pertanto, non possono essere dedotti vizi dell'atto presupposto.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza del credito tributario

    L'iscrizione a ruolo è avvenuta nei termini di legge. La sospensione dei termini di riscossione a causa dell'emergenza Covid-19, come disciplinata dall'art. 68 del DL n. 18/2020 e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, ha comportato la sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali. Non risulta pertanto maturata alcuna prescrizione né decadenza.

  • Rigettato
    Errata determinazione degli importi

    Le deduzioni relative all'inesatta determinazione del carico tributario sono generiche e non provate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 796
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 796
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo