CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 796/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1549/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scordia - Casa Comunale 95048 Scordia CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210066867925000 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 218/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con ricorso ritualmente notificato in data 21/02/2024 al Comune di Scordia e all'Agenzia delle entrate SS (di seguito AdER), qui depositato in data 27/02/2024, iscritto al n. 1549/2024 R.G.R., Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 293 2021 00668679 25, per complessivi
€ 556.20, notificata in data 05.02.2024, relativa a TARES – anno 2013 di quel Comune. Deduceva
l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito tributario richiesto e l'errata determinazione degli importi. Chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa.
§2. Si costituiva in giudizio il 14/05/2024 il Comune di Scordia, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, eccependo la regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico e la definitività della pretesa tributaria, nonché l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza. Chiedeva la conferma dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario e risarcimento del maggior danno ex art. 96 c.p.c.
§3. Costituitasi in giudizio, l'AdER deduceva carenza di legittimazione passiva, inammissibilità e infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
§4. All'udienza odierna in camera di consiglio, esaminati gli atti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Il ricorso non è fondato.
§6. Non ha pregio il primo motivo, concernente l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Dalla documentazione prodotta in atti dal Comune resistente risulta che l'avviso di accertamento n. 2283 del 02.10.2018, relativo alla TARES anno 2013, è stato regolarmente notificato al domicilio del ricorrente in data 10.05.2019, mediante notifica a mani a persona qualificatasi padre convivente, seguita da raccomandata informativa. Detto avviso non è stato impugnato nei termini di legge e, pertanto, è divenuto definitivo, consolidando la pretesa tributaria dell'ente impositore.
Ne consegue che il ricorrente non può, in questa sede, sollevare eccezioni attinenti a vizi dell'atto impositivo presupposto, potendo unicamente dedurre eventuali vizi propri della cartella di pagamento.
§7. Nemmeno è fondata l'eccezione di prescrizione e decadenza del credito tributario.
L'iscrizione a ruolo risulta effettuata nei termini di legge, essendo il ruolo reso esecutivo in data
10.03.2021 e consegnato all'Agente della SS in data 10.05.2021, dunque entro il termine triennale decorrente dalla notifica dell'avviso di accertamento.
§8. Giova in proposito evidenziare come in materia abbia inciso la sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia Covid-19,
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”
Ciò posto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n.
160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
La “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER ha comportato la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, www.agenziaentrateriscossione.gov.it 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Non risulta pertanto maturata alcuna prescrizione né decadenza del diritto dell'ente alla riscossione del credito.
§9. Infine, osserva il Giudice che le deduzioni in ordine alla inesatta determinazione del carico tributario si appalesano generiche e non provate.
§10. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
§11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in euro 200,00=, oltre accessori di legge, per ciascuno, in favore del Comune di Scordia e dell'Agenzia delle entrate riscossione. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dispone la distrazione delle spese liquidate al Comune in favore dei difensori di questo.
Catania, 26.01.2025. Il Giudice estensore Francesco Puleio
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1549/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scordia - Casa Comunale 95048 Scordia CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210066867925000 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 218/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con ricorso ritualmente notificato in data 21/02/2024 al Comune di Scordia e all'Agenzia delle entrate SS (di seguito AdER), qui depositato in data 27/02/2024, iscritto al n. 1549/2024 R.G.R., Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 293 2021 00668679 25, per complessivi
€ 556.20, notificata in data 05.02.2024, relativa a TARES – anno 2013 di quel Comune. Deduceva
l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito tributario richiesto e l'errata determinazione degli importi. Chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa.
§2. Si costituiva in giudizio il 14/05/2024 il Comune di Scordia, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, eccependo la regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico e la definitività della pretesa tributaria, nonché l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza. Chiedeva la conferma dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario e risarcimento del maggior danno ex art. 96 c.p.c.
§3. Costituitasi in giudizio, l'AdER deduceva carenza di legittimazione passiva, inammissibilità e infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
§4. All'udienza odierna in camera di consiglio, esaminati gli atti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Il ricorso non è fondato.
§6. Non ha pregio il primo motivo, concernente l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Dalla documentazione prodotta in atti dal Comune resistente risulta che l'avviso di accertamento n. 2283 del 02.10.2018, relativo alla TARES anno 2013, è stato regolarmente notificato al domicilio del ricorrente in data 10.05.2019, mediante notifica a mani a persona qualificatasi padre convivente, seguita da raccomandata informativa. Detto avviso non è stato impugnato nei termini di legge e, pertanto, è divenuto definitivo, consolidando la pretesa tributaria dell'ente impositore.
Ne consegue che il ricorrente non può, in questa sede, sollevare eccezioni attinenti a vizi dell'atto impositivo presupposto, potendo unicamente dedurre eventuali vizi propri della cartella di pagamento.
§7. Nemmeno è fondata l'eccezione di prescrizione e decadenza del credito tributario.
L'iscrizione a ruolo risulta effettuata nei termini di legge, essendo il ruolo reso esecutivo in data
10.03.2021 e consegnato all'Agente della SS in data 10.05.2021, dunque entro il termine triennale decorrente dalla notifica dell'avviso di accertamento.
§8. Giova in proposito evidenziare come in materia abbia inciso la sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia Covid-19,
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”
Ciò posto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n.
160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
La “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER ha comportato la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, www.agenziaentrateriscossione.gov.it 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Non risulta pertanto maturata alcuna prescrizione né decadenza del diritto dell'ente alla riscossione del credito.
§9. Infine, osserva il Giudice che le deduzioni in ordine alla inesatta determinazione del carico tributario si appalesano generiche e non provate.
§10. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
§11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in euro 200,00=, oltre accessori di legge, per ciascuno, in favore del Comune di Scordia e dell'Agenzia delle entrate riscossione. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dispone la distrazione delle spese liquidate al Comune in favore dei difensori di questo.
Catania, 26.01.2025. Il Giudice estensore Francesco Puleio