CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 29562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29562 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
sentenza sul ricorso proposta da AN IC nato a [...] 1'8/1/1974 avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari in data 28/11/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato autorizzato alla trattazione orale ma nessuno è comparso;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto nell'interesse di AN IC, inteso alla sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata in relazione ai delitti di detenzione e porto di armi, rapina aggravata, associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti di veicoli ed estorsione praticata con il metodo del cd. " cavallo di ritorno". Il Collegio cautelare condivideva le considerazioni espresse dal Tribunale di Bari che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare massima 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29562 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 26/05/2023 con quella degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, in ragione della insussistenza di elementi di novità rispetto alle considerazioni espresse nell'ordinanza genetica. Il provvedimento fondava il rigetto sul rilievo che il mero decorso del tempo, in sé, per giurisprudenza costante, non esclude la attualità e concretezza delle pericolo di reiterazione del reato pertanto, in mancanza di elementi di novità idonei a far ritenere non più sussistenti le esigenze cautelari. In particolare il TDL ha motivato il rigetto valorizzando la gravità e delle modalità dei fatti (si tratta di plurime condotte illecite poste in essere con modalità omogenee e con continuità nel pur breve periodo di osservazione), della notevole abilità dimostrata dal ricorrente nella consumazione dei reati, della negativa personalità dell'indagato, il quale vanta numerosi precedenti penali oltre che violazioni alle prescrizioni correlate alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ( pag. 3 dell'ordinanza), ritenendo del tutto irrilevante, ai fini dell'attenuazione delle esigenze cautelari, il dato della distanza chilometrica (appena 45 chilometri) tra il luogo di operatività del sodalizio criminoso e quello di residenza dell'indagato. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato deducendo : violazione dell'art. 275 c.p.p., manifesta illogicità della motivazione per avere il collegio cautelare immotivatamente ritenuto immutato il quadro cautelare quando invece, secondo la difesa, in presenza di reati a pericolosità non qualificata come quelli contestati al ricorrente, non grava sulla difesa l'onere di allegare elementi ulteriori di segno contrario in termini cautelari, rispetto alla ritenuta adeguatezza della misura carceraria;
evidenzia comunque che, nel caso in esame, l'attenuazione delle esigenze cautelari era stata argomentata dalla difesa per il fatto che il ricorrente aveva dato prova di buona personalità avendo scontato la pena di due anni in regime di detenzione domiciliare senza commettere alcuna violazione. Aggiunge che essendo prossima la scadenza del termine di fase, la misura de qua andava revocata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi aspecifici, nel senso più volte chiarito da questa Corte, ovvero su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame ( Sez.
4. n. 256 del 18/9/1997 , Rv. 210157 ; Sez. 2 11951 del 29/1/2014,Rv. 259425). 2. Con riguardo alla perdurante sussistenza in massimo grado del rischio di recidiva, l'ordinanza impugnata ha reso un'esaustiva motivazione con la quale il 2 ricorrente non si confronta in termini di puntualità censoria. I giudici di cautelari hanno rimarcato che il tempo trascorso è elemento, ex se, inidoneo a modificare il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari (Sez. 4, n. 5700 del 02/02/2016, Rv. 265949; Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Rv. 273139). Deve ricordarsi che, in via generale, in tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura (Sez. 4, 12 marzo 2015, n. 24478, Rv.263722). Si tratta, peraltro, di principi interpretativi che trovano applicazione anche nei casi - come quello qui in esame - in cui si controverte della sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari in sede di appello avverso il diniego della sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, perché il profilo dell'attualità assume rilevanza anche in relazione alla permanenza dell'adeguatezza della misura applicata (in tal senso, Sez. 1, 10 novembre 2015, n. 82/2016, rv. 265383). In tale quadro si colloca l'ordinanza del TDL che motivato sull'attualità di un pericolo di reiterazione di tale consistenza da richiedere l'applicazione della custodia cautelare in carcere, affermando che l'attualità non è venuta meno nel tempo, a fronte della commissione di plurimi reati di rilevante gravità (associazione a delinquere finalizzata ai furti, alle estorsioni ed al riciclaggio) posti in essere con continuità nel pur breve periodo di osservazione e con modalità omogenee, tenuto conto altresì della negativa personalità del AN, la cui proclività al delitto è stata dimostrata anche dalle numerose violazioni alle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in mancanza della prospettazione, da parte della difesa, di elementi concreti di segno contrario. Così argomentando, lo stesso Tribunale ha ritenuto che il presupposto dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato fosse già esistente al momento dell'applicazione della misura e costantemente persistente nel tempo;
cosicché risulta corretta l'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, relativa alla stabile sussistenza di esigenze cautelari tali da imporre il permanere della custodia in carcere. 3. La difesa censura il provvedimento sotto il profilo dell'illogicità manifesta rimarcando che il ricorrente si è attenuto alle prescrizioni imposte con il regime di detenzione domiciliare in fase di espiazione pena. Invero, la circostanza, asseritamente favorevole all'imputato, non è strettamente a attinent le tema cautelare per la non sovrapponibilità del regime di detenzione 3 domiciliare, come forma di espiazione pena, a quello degli arresti domiciliari come misura cautelare sol che si considerino le diverse conseguenze che determina la violazione delle prescrizioni imposte: mentre la violazione delle prescrizioni imposte in caso di arresti domiciliari determina, infatti, la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia in carcere, ai sensi dell'art. 276, co. 1 ter, c.p.p. (salvo i casi di lieve entità), l'art. 47-ter, comma 6, dell'O.P. prevede che la detenzione domiciliare debba essere revocata solo se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della casa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 26/5/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
preso atto che il ricorrente è stato autorizzato alla trattazione orale ma nessuno è comparso;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto nell'interesse di AN IC, inteso alla sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata in relazione ai delitti di detenzione e porto di armi, rapina aggravata, associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti di veicoli ed estorsione praticata con il metodo del cd. " cavallo di ritorno". Il Collegio cautelare condivideva le considerazioni espresse dal Tribunale di Bari che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare massima 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29562 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 26/05/2023 con quella degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, in ragione della insussistenza di elementi di novità rispetto alle considerazioni espresse nell'ordinanza genetica. Il provvedimento fondava il rigetto sul rilievo che il mero decorso del tempo, in sé, per giurisprudenza costante, non esclude la attualità e concretezza delle pericolo di reiterazione del reato pertanto, in mancanza di elementi di novità idonei a far ritenere non più sussistenti le esigenze cautelari. In particolare il TDL ha motivato il rigetto valorizzando la gravità e delle modalità dei fatti (si tratta di plurime condotte illecite poste in essere con modalità omogenee e con continuità nel pur breve periodo di osservazione), della notevole abilità dimostrata dal ricorrente nella consumazione dei reati, della negativa personalità dell'indagato, il quale vanta numerosi precedenti penali oltre che violazioni alle prescrizioni correlate alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ( pag. 3 dell'ordinanza), ritenendo del tutto irrilevante, ai fini dell'attenuazione delle esigenze cautelari, il dato della distanza chilometrica (appena 45 chilometri) tra il luogo di operatività del sodalizio criminoso e quello di residenza dell'indagato. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato deducendo : violazione dell'art. 275 c.p.p., manifesta illogicità della motivazione per avere il collegio cautelare immotivatamente ritenuto immutato il quadro cautelare quando invece, secondo la difesa, in presenza di reati a pericolosità non qualificata come quelli contestati al ricorrente, non grava sulla difesa l'onere di allegare elementi ulteriori di segno contrario in termini cautelari, rispetto alla ritenuta adeguatezza della misura carceraria;
evidenzia comunque che, nel caso in esame, l'attenuazione delle esigenze cautelari era stata argomentata dalla difesa per il fatto che il ricorrente aveva dato prova di buona personalità avendo scontato la pena di due anni in regime di detenzione domiciliare senza commettere alcuna violazione. Aggiunge che essendo prossima la scadenza del termine di fase, la misura de qua andava revocata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi aspecifici, nel senso più volte chiarito da questa Corte, ovvero su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame ( Sez.
4. n. 256 del 18/9/1997 , Rv. 210157 ; Sez. 2 11951 del 29/1/2014,Rv. 259425). 2. Con riguardo alla perdurante sussistenza in massimo grado del rischio di recidiva, l'ordinanza impugnata ha reso un'esaustiva motivazione con la quale il 2 ricorrente non si confronta in termini di puntualità censoria. I giudici di cautelari hanno rimarcato che il tempo trascorso è elemento, ex se, inidoneo a modificare il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari (Sez. 4, n. 5700 del 02/02/2016, Rv. 265949; Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Rv. 273139). Deve ricordarsi che, in via generale, in tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura (Sez. 4, 12 marzo 2015, n. 24478, Rv.263722). Si tratta, peraltro, di principi interpretativi che trovano applicazione anche nei casi - come quello qui in esame - in cui si controverte della sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari in sede di appello avverso il diniego della sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, perché il profilo dell'attualità assume rilevanza anche in relazione alla permanenza dell'adeguatezza della misura applicata (in tal senso, Sez. 1, 10 novembre 2015, n. 82/2016, rv. 265383). In tale quadro si colloca l'ordinanza del TDL che motivato sull'attualità di un pericolo di reiterazione di tale consistenza da richiedere l'applicazione della custodia cautelare in carcere, affermando che l'attualità non è venuta meno nel tempo, a fronte della commissione di plurimi reati di rilevante gravità (associazione a delinquere finalizzata ai furti, alle estorsioni ed al riciclaggio) posti in essere con continuità nel pur breve periodo di osservazione e con modalità omogenee, tenuto conto altresì della negativa personalità del AN, la cui proclività al delitto è stata dimostrata anche dalle numerose violazioni alle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in mancanza della prospettazione, da parte della difesa, di elementi concreti di segno contrario. Così argomentando, lo stesso Tribunale ha ritenuto che il presupposto dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato fosse già esistente al momento dell'applicazione della misura e costantemente persistente nel tempo;
cosicché risulta corretta l'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, relativa alla stabile sussistenza di esigenze cautelari tali da imporre il permanere della custodia in carcere. 3. La difesa censura il provvedimento sotto il profilo dell'illogicità manifesta rimarcando che il ricorrente si è attenuto alle prescrizioni imposte con il regime di detenzione domiciliare in fase di espiazione pena. Invero, la circostanza, asseritamente favorevole all'imputato, non è strettamente a attinent le tema cautelare per la non sovrapponibilità del regime di detenzione 3 domiciliare, come forma di espiazione pena, a quello degli arresti domiciliari come misura cautelare sol che si considerino le diverse conseguenze che determina la violazione delle prescrizioni imposte: mentre la violazione delle prescrizioni imposte in caso di arresti domiciliari determina, infatti, la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia in carcere, ai sensi dell'art. 276, co. 1 ter, c.p.p. (salvo i casi di lieve entità), l'art. 47-ter, comma 6, dell'O.P. prevede che la detenzione domiciliare debba essere revocata solo se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della casa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 26/5/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente