Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2000, n. 3406
CASS
Sentenza 8 maggio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Per il principio di tassatività delle impugnazioni, le ordinanze di rinvio dell'udienza e di rimessione del procedimento ad altra sezione dello stesso organo giudiziario (nella specie, tribunale militare) non sono impugnabili, ne' possono considerarsi abnormi, in quanto, al più, sono viziate di nullità, allorché abbia partecipato alla loro deliberazione un giudice incompatibile, la cui dichiarazione di astensione sia stata già accolta.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2000, n. 3406
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3406
    Data del deposito : 8 maggio 2000

    Testo completo