Sentenza 8 maggio 2000
Massime • 1
Per il principio di tassatività delle impugnazioni, le ordinanze di rinvio dell'udienza e di rimessione del procedimento ad altra sezione dello stesso organo giudiziario (nella specie, tribunale militare) non sono impugnabili, ne' possono considerarsi abnormi, in quanto, al più, sono viziate di nullità, allorché abbia partecipato alla loro deliberazione un giudice incompatibile, la cui dichiarazione di astensione sia stata già accolta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2000, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 08/05/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 3406
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE NARDO PE " N. 51480/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIB. MILITARE di NAPOLInei confronti di:
OR PE N. IL 13.11.1939
avverso ordinanza del 17.12.1999 TRIB. MILITARE di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
lette le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio Garino, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
O S S E R V A
I. All'udienza dibattimentale del 17 dicembre 1999, riguardante il procedimento penale a carico di OR PE, imputato di tentata truffa militare pluriaggravata, il tribunale militare di Napoli - Sez. II, a seguito dell'astensione accolta del giudice a latere, in applicazione dei criteri di assegnazione degli affari penali alle due sezioni stabiliti dal presidente del tribunale militare con provvedimento del 10 dicembre 1999, disponeva con ordinanza il rinvio dell'udienza al 9 febbraio 2000, giorno in cui avrebbe tenuto udienza l'altra sezione, la prima, dello stesso tribunale.
Subito dopo la lettura dell'ordinanza, il P.M. di udienza chiedeva al collegio di revocarla, indicando i magistrati in servizio presso il tribunale militare di Napoli che, a suo giudizio, avrebbero potuto sostituire il giudice a latere incompatibile. L'istanza veniva però rigettata dal tribunale, che, con una nuova ordinanza emessa nella stessa udienza, ribadiva le argomentazioni a sostegno della necessità di trasmettere gli atti alla prima sezione del tribunale. Avverso le due ordinanze il P.M. di udienza proponeva immediato ricorso per cassazione, ma lo faceva verbalmente, facendo riprodurre le sue richieste nel verbale di udienza, che sottoscriveva facendo poi autenticare la propria firma dal cancelliere. Secondo il P.M. ricorrente, le ordinanze emesse dovevano considerarsi atti abnormi, perché emesse in violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e del disposto dell'art. 43 c.p.p., secondo il quale il giudice astenuto o ricusato deve essere sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio, non essendo consentito mutare in radice la composizione del collegio originariamente competente a conoscere il procedimento con la remissione dello stesso ad altra sezione del tribunale. Successivamente, il 20 dicembre 1999, lo stesso P.M. depositava una "memoria", nella quale ribadiva, ampliandoli, i motivi di ricorso presentati verbalmente in udienza.
II. Il ricorso è inammissibile.
A parte la dubbia ritualità dell'impugnazione proposta (se cioè l'esposizione verbale fatta dal PM in udienza, della quale il Presidente ha consentito la verbalizzazione a cura del cancelliere, possa ritenersi sanata dalla successiva firma apposta dal PM sul verbale di udienza e "autenticata" dal cancelliere, così da integrare i requisiti di forma previsti dal combinato disposto degli artt. 581 e 591 c.p.p.), occorre rilevare come le impugnate ordinanze di rinvio dell'udienza e di rimessione del procedimento ad altra sezione dello stesso organo giudiziario non siano di per sè impugnabili.
Tali ordinanze, comunque, non possono rientrare nella categoria dei cosiddetti "atti abnormi". Infatti le stesse, adottate sulla base di una affermata ottemperanza alle disposizioni del Presidente del Tribunale in materia di assegnazione dei procedimenti alle due Sezioni, potranno anche ritenersi affette da nullità, avendo partecipato alla loro deliberazione un giudice astenuto (nullità peraltro più volte dichiarata da codesta Corte con riferimento alle ordinanze di rimessione a Tribunale viciniore pronunciate con la partecipazione di giudice incompatibile, la cui astensione già era stata accolta), ma da ciò non si può assolutamente ricavare l'esistenza di quella "abnormità" che, sola, nel caso di specie, legittimerebbe il ricorso.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. d i c h i a r a inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2000