Sentenza 7 giugno 2007
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento di revoca della misura cautelare carceraria, motivato col fatto che l'imputato ha trascorso in restrizione cautelare un periodo pari ai 2/3 della pena inflitta con la sentenza di condanna di primo grado, perché il criterio di proporzionalità che deve orientare nella scelta della misura cautelare più idonea impone di avere riguardo all'entità del fatto in termini qualitativi e non alla durata della sanzione in concreto irrogabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2007, n. 35587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35587 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 07/06/2007
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 903
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 011791/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) EL ME SA, N. IL 09/03/1976;
avverso ORDINANZA del 06/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. PASSACANTANDO GUGLIELMO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza depositata il 6.03.2007, il Tribunale di Bologna, sezione impugnazioni cautelari penali, in accoglimento dell'appello ex art. 310 c.p.p., promosso da FI ME LA, avverso l'ordinanza di rigetto del 15.02.2007 della Corte d'Appello di Bologna, revocava la misura della custodia cautelare in carcere e disponeva l'immediata liberazione del FI se non detenuto per altra causa.
Con ricorso depositato in data 15.03.2007 il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bologna, deducendo l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione.
Osservava il ricorrente che il Tribunale della Libertà di Bologna, pur non contestando la persistenza del pericolo di reiterazione criminosa da parte dell'imputato posto a base del provvedimento di rigetto della locale Corte d'Appello in relazione all'istanza di scarcerazione presentata dall'imputato, aveva revocato la misura custodiate in carcere per violazione del principio di proporzionalità. Il Tribunale della Libertà aveva ravvisato la violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 2, posto che l'imputato aveva trascorso in vinculis i due terzi della pena inflitta in primo grado. Questa Corte ritiene che il ricorso sia fondato.
L'affermazione contenuta nell'art. 275 c.p.p., comma 2, secondo cui "ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata" deve intendersi riferita alla scelta delle misure cautelari personali fra quelle detentive e quelle alternative previste dall'ordinamento, alla luce del disposto dal citato art., comma 1, che (sotto la rubrica "Criteri di scelta delle misure") fornisce indicazioni al giudice affinché nel disporre le misure tenga "conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto". L'indicazione di cui al comma 2, della stessa norma evidentemente riguarda la proporzionalità della misura rispetto all'entità del fatto in termini qualitativi e non con riferimento alla durata della sanzione in concreto irrogabile.
Il parametro aritmetico adottato dal Tribunale di Bologna per valutare il venir meno delle esigenze cautelari, si risolve nella illegittima riduzione dei termini di fase della custodia cautelare in carcere stabiliti ex lege.
Deve, pertanto, essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2007