Sentenza 12 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di misure cautelari, l'effetto preclusivo "endoprocessuale" per ulteriori iniziative sul medesimo addebito si produce solo all'esito dell'esaurimento di eventuali procedimenti incidentali di impugnazione, ma non opera qualora sia intervenuto un provvedimento di archiviazione relativamente ad un precedente procedimento nel corso del quale è stata rigettata una richiesta di adozione di provvedimento coercitivo o interdittivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2014, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 12/12/2014
Dott. CONTI AN - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 2055
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 36405/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN VA ND, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 01/08/2014 del Tribunale di Messina visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. AN Conti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore avv. GEMELLARO Giuseppina, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina, adito ex art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 14 luglio 2014 con la quale il Giudice per le indagini preliminari in sede aveva applicato a IN VA ND la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di partecipazione ad associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 (capo 1) e di due episodi di illecita detenzione e cessione di stupefacenti (capi 9 e 23).
2. Osservava il Tribunale che il provvedimento cautelare si inseriva in una più vasta indagine riguardante l'esistenza di una consorteria criminale dedita al narcotraffico operante negli anni 2010-2013 avente come punto di riferimento AN RA (detto "Testa Nino"), individuato quale capo di essa, condannato nell'ambito del procedimento c.d. "Refriger" con sentenza del 19 febbraio 2014. Un decisivo apporto alle indagini era stato offerto dal collaboratore PI MA, che sia in sede investigativa sia in incidente probatorio aveva tratteggiato le caratteristiche strutturali e operative dell'organizzazione facente capo al AN, riferendo tra l'altro che gli aderenti ad essa erano soliti utilizzare la sua officina meccanica come base di deposito e di lavorazione della droga, dove gli accoliti, tra cui, oltre al AN, IN VA ND, recapitavano abitualmente panetti di hashish che egli provvedeva a compattare con una sua pressa, talvolta utilizzandosi come nascondiglio una intercapedine posta a ridosso dell'officina, altre volte provvedendosi a sotterrare la droga nella antistante spiaggia di Acqualadroni. Riferiva anche che il locale veniva impiegato come deposito di armi, le quali in una occasione, dopo essere state prelevate dal sodale LI PI per darle al AN, che ne aveva fatto uso nei festeggiamenti di fine anno (tanto da essere stato accidentalmente ferito a un occhio), erano state a lui riconsegnate da IN VA ND, indicato come factotum del AN.
Tali dichiarazioni avevano ricevuto significativi riscontri sotto i profili sia della credibilità sia di tipo oggettivo, quali, tra gli altri, l'accertata esistenza nell'officina della intercapedine utilizzata per riporvi la droga, il rinvenimento in essa di una pressa, l'accidentale ferimento del AN.
L'esistenza e operatività del sodalizio era stata inoltre confermata da altri due collaboratori di giustizia, AS SE e BA AN.
L'adesione del IN all'associazione criminosa era sorretta, oltre che dalle dichiarazioni del PI, dal suo accertato coinvolgimento negli specifici fatti di cessione di stupefacenti di cui i capi 9 e 23.
Il primo episodio (capo 9: cessione a La Spada AN, con l'intermediazione di tale Dario, di un imprecisato quantitativo di droga), si ricavava, secondo il Tribunale, dall'attività di captazione avviata sull'utenza in uso al IN, che permetteva di verificare le fasi della preparazione e della consegna della droga attraverso i colloqui intercorsi tra i tre suddetti individui, che facevano ricorso a un significativo linguaggio criptico, e da cui emergevano alcuni disguidi sulla operazione della consegna della droga al La Spada, avvenuta in Messina per un quantitativo minore di quello previsto dagli accordi.
Il secondo episodio (capo 23: acquisto da parte del IN di kg. 1,2 di droga in Milano e successivo trasporto in Messina, in concorso con AN RA, IN AN e altri), era anch'esso desunto da molteplici conversazioni intercettate oltre che da servizi di o.p.c, che erano sfociati nell'arresto del IN, trovato in possesso di un borsone contenente una parte della droga che egli stava trasportando a Messina di ritorno da Milano.
Tali specifiche risultanze, unitamente alle precise e riscontrate dichiarazioni del collaboratore PI, sorreggevano ad avviso del Tribunale anche l'ipotesi accusatoria di cui al capo 1, considerato l'accertato rapporto del IN con il AN, del quale egli eseguiva delicate operazioni come l'acquisto della droga a Milano, servendosi anche, per i contatti, di varie schede telefoniche straniere alcune delle quali sequestrate al momento del suo arresto. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale osservava che sussisteva il concreto pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, desunto dal contesto associativo in cui l'indagato era collocato e dalla concreta attività delittuosa svolta, a fronteggiare il quale doveva ritenersi necessario il ricorso alla misura carceraria, considerata anche la presunzione semplice di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, riferibile alla ipotesi associativa di cui al capo 1 e tenuto conto dei precedenti penali per trasporto abusivo di sostanze esplodenti e del carico pendente per il reato di riciclaggio in concorso con il AN.
3. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore avv. Giuseppina Gemellaro, che formalmente con un unico motivo, da un lato, deduce la inosservanza dell'art. 649 c.p.p., con riferimento alla contestazione associativa, sottolineando che un procedimento per analogo addebito contestato il IN (RGNR 878/13) era stato definito con provvedimento di archiviazione e che il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare formulata dal P.m., con ciò determinando una preclusione a una nuova domanda cautelare fondata sugli stessi elementi;
dall'altro, osserva che il contesto indiziario si fondava sulle dichiarazioni del PI, già ritenute insufficienti nel precedente procedimento, e sul contenuto di intercettazioni telefoniche dal contenuto equivoco. Con atto denominato "Motivi Novi" depositato successivamente al ricorso, il medesimo difensore reitera la eccezione di sussistenza di un precedente giudicato cautelare rilevando che non è stata operata alcuna riunione tra i due procedimenti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso appare manifestamente infondato o per altro verso inammissibile.
2. Dal fatto che un precedente procedimento a carico del IN per il reato associativo si sia concluso con l'archiviazione non deriva alcun "giudicato cautelare", producendosi un effetto preclusivo endoprocessuale di ulteriori iniziative cautelari sul medesimo addebito solo all'esito dell'esaurimento di eventuali procedimenti incidentali di impugnazione (si veda, ex plurimis, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908; Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213; Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195354); e non certamente qualora sia intervenuto un provvedimento di archiviazione all'esito di un precedente procedimento nel corso quale, secondo quanto dedotto, la richiesta del P.M. di applicazione di misura cautelare non era stata a suo tempo accolta (v., per simile fattispecie, Sez. 5, n. 736 del 12/02/1999, Rubino, Rv. 212880). D'altro canto, non essendosi nella specie dedotto che non sia stata autorizzata la riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., ben poteva il P.M., sulla base di nuove acquisizioni indiziarie o anche solo di una nuova valutazione delle stesse, formulare la richiesta di misura cautelare di cui si discute.
3. Quanto alla deduzione, svolta quasi in via incidentale, circa la equivocità del materiale indiziario, essa si rivela del tutto carente di specificità, risolvendosi in una generica critica alla valutazione del Tribunale, dal momento che non viene dal ricorrente evidenziato alcun concreto elemento a sostegno dell'assunto.
4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo contenere in mille Euro.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2015