CASS
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2025, n. 35874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35874 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da LU IG - Presidente - Sent. n. sez. 935/2025 LA PP - Relatore - CC - 22/10/2025 DR NA R.G.N. 20090/2025 NA E' Motivazione Semplificata AB AN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IE ID nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/05/2025 del TRIBUNALE di MILANO Svolta la relazione dalla Consigliera LA PP;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Cinzia PARASPORO, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 35874 Anno 2025 Presidente: IG LU Relatore: PP LA Data Udienza: 22/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha rigettato, all’esito di procedimento camerale, nel corso del quale sono stati anche disposti accertamenti a mezzo della Guardia di Finanza, l’opposizione proposta da IE DA (imputato nel proc. pen. n. 7997/20 RG e detenuto dal 18/01/2023), avverso il decreto, con il quale era stata rigettata l’istanza di ammissione del predetto al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti. 2. Il giudice dell’opposizione, dato atto che l’istante aveva dichiarato redditi da lavoro autonomo pari a euro 11.532,00 per l’anno 2022 ed euro 11.843,00 per l’anno 2023 e che, nell’ultima dichiarazione, aveva indicato di risiedere a Milano con la moglie priva di reddito, ha rilevato che il IE risultava proprietario di un immobile di mq. 57, non locato, di due rimorchi speciali, di un’imbarcazione da diporto a motore, immatricolata nel 1976, di quattro autovetture e di sette motocicli, sottoposti a fermo amministrativo. Sotto altro profilo, poi, ha osservato che l’imputato aveva scelto il regime forfettario per l’anno 2023 e che il reddito dichiarato, non attestato da terzi, non era corroborato da elementi di conferma, apparendo scarsamente sufficiente a garantire al predetto e al nucleo familiare il suo tenore di vita. Quanto a quest’ultimo, poi, ha considerato che il IE, a fronte di un reddito molto limitato, aveva tuttavia mantenuto la proprietà di un diverso immobile, di numerosi veicoli e di una o più imbarcazioni che, pur di piccole dimensioni, erano dislocate in città diverse da quella di residenza. Alla luce di tali elementi, ha concluso nel senso che l’istante aveva un reddito diverso da quello dichiarato e che, tenuto conto della sua attività economica, del suo tenore di vita e del relativo costo per mantenerlo, il reddito effettivo superava i limiti di legge per l’ammissione al beneficio di che trattasi. 3. La difesa del IE ha proposto ricorso, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge per omessa verifica del luogo di residenza della moglie e del reddito di quest’ultima, rilevando che l’istante risiede in altro luogo, abita da solo e il reddito prodotto è solo quello ricavabile dalle dichiarazioni. Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio quanto alla omessa verifica della proprietà di un immobile e di autovetture, trattandosi, quanto al primo, di un box non produttivo di reddito, quanto alle seconde, di mezzi ricoverati in detto box, acquistati in epoca risalente (2011), sottoposti a fermo amministrativo e non alienabili o rottamabili, a meno che l’imputato soddisfi il debito erariale, cosicché la titolarità di essi deriva dalla impossibilità di disfarsene e non da un superiore tenore di vita. Infine, quanto alla imbarcazione, si tratterebbe di una a vela e motore, immatricolata nel 1976 e divenuta natante nel 2005, di fatto venduta lì dove era ormeggiata e della quale non avrebbe più la disponibilità dal 2010, quanto alla deriva trattandosi, invece, di una piccola imbarcazione del valore di poche centinaia di euro, acquistata nel 2019, oltre sei anni prima dell’istanza. 3 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Cinzia PARASPORO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché i motivi non sono deducibili ai sensi dell’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 112/2002. 2. In via preliminare, tenuto conto di quanto affermato nel provvedimento impugnato e del tenore dei motivi di ricorso, va ricordato che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 è ammesso esclusivamente per violazione di legge, nella quale rientra, com’è noto, anche la mancanza di motivazione, ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del giudice (Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372 – 01, richiamata da Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv. 270000 – 01, in cui si precisato che, diversamente opinando, vi sarebbe una indebita espansione del ruolo della Corte di cassazione a ennesimo giudice del merito). Si è, peraltro, da tempo chiarito quando il vizio di mancanza assoluta o di apparenza della motivazione può intendersi come violazione di legge, la seconda condizione ricorrendo allorquando la motivazione non consenta il controllo del procedimento logico seguito dal giudice;
ma si è precisato, al contempo, che non può ricomprendervisi la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, previste come autonomo motivo di annullamento dall'art. 606 c.p.p., lett. e), nè tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento (in motivazione, Sez. 3, n. 3271 del 10/12/2009, dep. 2010, Provenza, Rv. 245877 – 01; Sez. 4, n. 11478 del 09/02/2017, Attanasio, non mass., in motivazione). Nella violazione di legge debbono, quindi, intendersi inclusi ai fini in esame sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione talmente radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante oppure privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (Sez. 4, n. 22637/2017 cit. in motivazione). 3. Nessuno dei motivi formulati risponde a tali coordinate. La difesa ha opposto violazioni di legge, senza neppure indicare le norme asseritamente violate;
le censure ineriscono al percorso motivazionale del giudice, rispetto al quale si è opposta una diversa lettura, avuto riguardo alle risultanze degli accertamenti espletati, evocandosene dunque, implicitamente, il travisamento;
ma esse ineriscono anche alla valutazione di alcune circostanze (convivenza con la moglie, stato detentivo) delle quali, ancora una volta, si oppone l’erroneità e il riflesso sulla valutazione condotta e, quindi, una eventuale contraddittorietà del percorso giustificativo;
infine, si è contestata, ciò che neppure il vizio motivazionale ex art. 606 lett. e), cod. proc. pen. consente di fare con il ricorso, la lettura delle risultanze degli accertamenti delegati, nel contraddittorio delle parti, alla polizia 4 specializzata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/10/2025 La Consigliera estensore La Presidente LA PP LU IG
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Cinzia PARASPORO, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 35874 Anno 2025 Presidente: IG LU Relatore: PP LA Data Udienza: 22/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha rigettato, all’esito di procedimento camerale, nel corso del quale sono stati anche disposti accertamenti a mezzo della Guardia di Finanza, l’opposizione proposta da IE DA (imputato nel proc. pen. n. 7997/20 RG e detenuto dal 18/01/2023), avverso il decreto, con il quale era stata rigettata l’istanza di ammissione del predetto al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti. 2. Il giudice dell’opposizione, dato atto che l’istante aveva dichiarato redditi da lavoro autonomo pari a euro 11.532,00 per l’anno 2022 ed euro 11.843,00 per l’anno 2023 e che, nell’ultima dichiarazione, aveva indicato di risiedere a Milano con la moglie priva di reddito, ha rilevato che il IE risultava proprietario di un immobile di mq. 57, non locato, di due rimorchi speciali, di un’imbarcazione da diporto a motore, immatricolata nel 1976, di quattro autovetture e di sette motocicli, sottoposti a fermo amministrativo. Sotto altro profilo, poi, ha osservato che l’imputato aveva scelto il regime forfettario per l’anno 2023 e che il reddito dichiarato, non attestato da terzi, non era corroborato da elementi di conferma, apparendo scarsamente sufficiente a garantire al predetto e al nucleo familiare il suo tenore di vita. Quanto a quest’ultimo, poi, ha considerato che il IE, a fronte di un reddito molto limitato, aveva tuttavia mantenuto la proprietà di un diverso immobile, di numerosi veicoli e di una o più imbarcazioni che, pur di piccole dimensioni, erano dislocate in città diverse da quella di residenza. Alla luce di tali elementi, ha concluso nel senso che l’istante aveva un reddito diverso da quello dichiarato e che, tenuto conto della sua attività economica, del suo tenore di vita e del relativo costo per mantenerlo, il reddito effettivo superava i limiti di legge per l’ammissione al beneficio di che trattasi. 3. La difesa del IE ha proposto ricorso, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge per omessa verifica del luogo di residenza della moglie e del reddito di quest’ultima, rilevando che l’istante risiede in altro luogo, abita da solo e il reddito prodotto è solo quello ricavabile dalle dichiarazioni. Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio quanto alla omessa verifica della proprietà di un immobile e di autovetture, trattandosi, quanto al primo, di un box non produttivo di reddito, quanto alle seconde, di mezzi ricoverati in detto box, acquistati in epoca risalente (2011), sottoposti a fermo amministrativo e non alienabili o rottamabili, a meno che l’imputato soddisfi il debito erariale, cosicché la titolarità di essi deriva dalla impossibilità di disfarsene e non da un superiore tenore di vita. Infine, quanto alla imbarcazione, si tratterebbe di una a vela e motore, immatricolata nel 1976 e divenuta natante nel 2005, di fatto venduta lì dove era ormeggiata e della quale non avrebbe più la disponibilità dal 2010, quanto alla deriva trattandosi, invece, di una piccola imbarcazione del valore di poche centinaia di euro, acquistata nel 2019, oltre sei anni prima dell’istanza. 3 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Cinzia PARASPORO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché i motivi non sono deducibili ai sensi dell’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 112/2002. 2. In via preliminare, tenuto conto di quanto affermato nel provvedimento impugnato e del tenore dei motivi di ricorso, va ricordato che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 è ammesso esclusivamente per violazione di legge, nella quale rientra, com’è noto, anche la mancanza di motivazione, ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del giudice (Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372 – 01, richiamata da Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv. 270000 – 01, in cui si precisato che, diversamente opinando, vi sarebbe una indebita espansione del ruolo della Corte di cassazione a ennesimo giudice del merito). Si è, peraltro, da tempo chiarito quando il vizio di mancanza assoluta o di apparenza della motivazione può intendersi come violazione di legge, la seconda condizione ricorrendo allorquando la motivazione non consenta il controllo del procedimento logico seguito dal giudice;
ma si è precisato, al contempo, che non può ricomprendervisi la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, previste come autonomo motivo di annullamento dall'art. 606 c.p.p., lett. e), nè tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento (in motivazione, Sez. 3, n. 3271 del 10/12/2009, dep. 2010, Provenza, Rv. 245877 – 01; Sez. 4, n. 11478 del 09/02/2017, Attanasio, non mass., in motivazione). Nella violazione di legge debbono, quindi, intendersi inclusi ai fini in esame sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione talmente radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante oppure privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (Sez. 4, n. 22637/2017 cit. in motivazione). 3. Nessuno dei motivi formulati risponde a tali coordinate. La difesa ha opposto violazioni di legge, senza neppure indicare le norme asseritamente violate;
le censure ineriscono al percorso motivazionale del giudice, rispetto al quale si è opposta una diversa lettura, avuto riguardo alle risultanze degli accertamenti espletati, evocandosene dunque, implicitamente, il travisamento;
ma esse ineriscono anche alla valutazione di alcune circostanze (convivenza con la moglie, stato detentivo) delle quali, ancora una volta, si oppone l’erroneità e il riflesso sulla valutazione condotta e, quindi, una eventuale contraddittorietà del percorso giustificativo;
infine, si è contestata, ciò che neppure il vizio motivazionale ex art. 606 lett. e), cod. proc. pen. consente di fare con il ricorso, la lettura delle risultanze degli accertamenti delegati, nel contraddittorio delle parti, alla polizia 4 specializzata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/10/2025 La Consigliera estensore La Presidente LA PP LU IG